Ciò nonostante, la costatazione che vede la prestazione poter essere remunerata anche a valori di mercato non consente al notaio alla frettolosità, a redigere atti-fotocopia e tanto meno a ricorrere a procacciatori di clienti in serie. A convalida di quanto detto è intervenuta la sentenza 9358/13 emessa dalla seconda sezione civile della Cassazione. La Suprema Corte ha deciso nel merito dell’accoglimento di un ricorso avanzato da un professionista condannato ex art. 147, comma 1 della normativa notarile, contro le conclusioni del pm, sancendo come lo stesso notaio va considerato del tutto estraneo alla condotta attribuitagli dall’Ordine responsabile di averlo punito in virtù di una serie di mutui stipulati, sanzionati perchè illegittimamente” sottocosto”.
La concorrenza illecita da parte del notaio che opera la riduzione dei compensi, infatti, si viene a configurare solo e soltanto se la prestazione valutata “sottocosto” giunge a configurarsi effettivamente distorsiva della libera competizione tra professionisti, a titolo esemplificativo quando il notaio viola il principio della personalità della prestazione o viceversa si presta ad operazione equivoche o compiacenti. E dunque non ha senso sostenere che il vincolo tariffario cancellato dal decreto Bersani verrebbe automaticamente a reintrodursi tramite il dlgs 249/06.
Un altro punto da chiarire sul quale è intervenuta la Grande sezione della Corte di giustizia europea ha direttamente a che fare con l’attività svolta dalla categoria, la quale si è stabilito non costituire comunque una partecipazione diretta all’esercizio dei pubblici poteri, pur a fronte della propria garanzia della certezza del diritto. Analoghe istruzioni arrivano anche dall’evoluzione legislativa, a partire dal Decreto Cresci Italia, dl 1/2012. Ai fini dell’abrogazione dei minimi, infatti, non riveste alcuna importanza il fatto che la tariffa rappresenti ancora una base referenziale per lo specifico versamento della tassa d’archivio e dei contributi agli organi istituzionali di categoria: la circostanza non può dunque essere in alcun modo invocata per legittimare la sanzione disciplinare.
In sostanza si deduce come la tariffa non sia più di per sé garanzia di qualità della prestazione notarile. Di conseguenza la deroga ai minimi, peraltro aboliti, non giunge a risultare un indicatore di prestazioni scadenti. Detto ciò, non si esime certo l’Ordine dal prosieguo della rispettiva attività di vigilanza e salvaguardia, tuttavia essa va estesa, in modo speciale, alla qualità senza limitarsi in via esclusiva ai prezzi.
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