Assunzioni donne vittime di violenza: il modulo per chiedere l’esonero Inps

Redazione 19/06/24
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La legge di bilancio 2024 ha introdotto un specifico esonero contributivo per i datori di lavoro privati che assumono donne vittime di violenza, disoccupate e beneficiarie del reddito di libertà.

Le assunzioni devono avvenire nel triennio 2024-2026 e beneficiano di un esonero totale, quindi del 100%, dei contributi normalmente dovuti, con tetto massimo 8mila euro.

Già con la circolare n. 41 dello scorso marzo erano state fornite le prime indicazioni operative per l’utilizzo del bonus. Ora Inps, con il messaggio 2239 del 14 giugno, ha messo in chiaro la necessità di chiedere il bonus utilizzando uno specifico modulo di richiesta esonero e il servizio online per reperirlo.

Indice

Assunzioni donne vittime di violenza: l’esonero totale

Come anticipato, la legge di bilancio del 2024 ha istituito un incentivo per tutti i datori di lavoro che procedono ad assunzioni di donne vittime di violenza, disoccupate e percettrici del reddito di libertà.

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Il comma 191 della legge stabilisce infatti che: “Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all’articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (il reddito di libertà), al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all’INAIL, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. In sede di prima applicazione, la previsione di cui al precedente periodo si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell’anno 2023. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.

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Tradotto: lo sgravio contributivo spetta ai datori di lavoro, è del 100% (quindi totale) e nel limite massimo di 8mila euro annui. Quindi un esonero massimo di 8mila euro. Si continuano però a pagare i contributi Inail.

Quando spetta l’esonero totale

Oltre al verificarsi della situazione di vittima di violenza, lo sgravio contributivo totale spetta per questa tipologia di assunzioni:

– le assunzioni a tempo indeterminato, per la durata di 24 mesi;
– le assunzioni a tempo determinato, per la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di 12 mesi;
– le trasformazioni a tempo indeterminato, per la durata di 18 mesi.

Lavoratrici per cui spetta l’esonero vittime di violenza

Oltre a trovarsi nella condizione di vittime di violenza, per far scattare il diritto del datore all’esonero, le lavoratrici devono trovarsi in due condizioni precise:

essere disoccupate: sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego;
essere percettrici del Reddito di libertà: l’esonero contributivo in questione può essere riconosciuto solo in relazione alle assunzioni di donne percettrici del Reddito di libertà, e non anche alle donne che, avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del contributo, abbiano titolo alla prestazione ancorché non l’abbiano ancora percepita.

Il modulo per richiedere l’esonero per assunzione donne vittima di violenza

Come spiegato dal messaggio Inps 2239, per essere autorizzato alla fruizione dello sgravio, il datore di lavoro deve autenticarsi nel Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), e inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “ERLI”, una domanda di ammissione all’esonero, fornendo questi dati:

– l’indicazione della lavoratrice assunta;
– il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato/trasformato;
– l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
– l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
– la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

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