Assunzioni scuola 2018, come fare: istruzioni operative del Miur

Redazione 08/08/18
Erano state annunciate dal Ministro dell’istruzione Marco Bussetti e da un decreto che ha stabilito i posti riservati alle assunzioni scuola 2018/2019. Sono ben 57.322 quelle previsti per le assunzioni in ruolo del personale docente della scuola d’infanzia, primaria e secondaria, per il prossimo anno scolastico (43.993 posti comuni, nonché 13.329 posti di sostegno).

Scarica qui il Decreto del Miur

Con una Nota il Miur ha comunicato ai vari Uffici scolastici regionali come devono queste assunzioni (le nomine in ruolo e le assunzioni al terzo anno Fit): le modalità operative per le assegnazioni, le rinunce, le riserve e i controlli.

Scarica qui l’Allegato A con le modalità operative

Analizziamo in dettaglio queste istruzioni operative, per capire meglio l’iter che porterà all’assegnazione del ruolo.

Assunzioni scuola 2018: quanti posti

Come anticipato il contingente previsto dal decreto è di 57.322 unità docenti: 43.993 docenti comuni e 13.329 posti di sostegno. È stato distribuito per classe di concorso e posto di insegnamento, in seguito all’effettuazione, per i posti vacanti e disponibili della la scuola secondaria, l’assorbimento dell’esubero.

Assunzioni scuola 2018: compensazione con altre graduatorie

Il Miur specifica che qualora siano venuti meno i posti previsti in organico o qualora le assunzioni non possano essere effettuate per tutti i posti in organico, è possibile destinare tali eccedenze a favore di altre graduatorie, avendo riguardo alla tipologia del posto di cui trattasi. Tale compensazione tra le classi di concorso dovrà avvenire, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, con particolare riguardo agli insegnamenti per i quali sia accertata la disponibilità del posto.

Assunzioni scuola 2018: scorrimento graduatorie

Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene nel limite del 50% dei posti del contingente assegnato e dopo l’esaurimento del concorso bandito ai sensi del comma 114 della Legge 107/2015, compresi coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando o se il concorso stesso non sia stato bandito.

Quindi, le assunzioni per l’anno 2018/2019 avverranno per il 50% dalle graduatorie dei concorsi e per il 50% dalle Graduatorie ad esaurimento ripubblicate per l’a.s. 2018/19.

Assunzioni scuola 2018: le ammissioni al Fit

Per le ammissioni al percorso di formazione (Terzo anno FIT), le graduatorie valide sono quelle relative al concorso per esami e titoli bandito con il DDG n. 85 del 1° febbraio 2018 (il Concorso 2018) e pubblicate entro e non oltre il 31 agosto 2018. Di conseguenza, le procedure concorsuali che non saranno completate entro tale data , avranno validità dall’anno scolastico 2019/20.

Assunzioni scuola 2018: le convocazioni dei docenti

Una volta che gli Uffici scolastici regionali avranno ripartito il contingente loro assegnato tra nomine da procedure concorsuali (Concorsi 2016 e 2018) e nomine da Gae, gli stessi provvederanno alle convocazioni dei docenti inclusi in posizione utile di graduatoria.

I docenti provenienti dalle procedure concorsuali avranno la priorità nella scelta dell’ambito e delle sedi.

Le operazioni si svolgeranno con le seguenti modalità. Dopo aver ripartito il contingente tra procedure concorsuali e Gae, si procederà in quest’ordine:

  • GM 2016 (vincitori, idonei (10%) nonché i candidati che hanno superato con il minimo le prove concorsuali. A tali candidati verrà assegnata la provincia, l’ ambito e, laddove possibile, contestualmente sceglieranno la sede di servizio
  • Nel caso di ulteriori disponibilità entro la quota del contingente destinata ai concorsi, si procederà alle ammissioni al terzo anno del percorso FIT. In tal caso i candidati delle GMRE sceglieranno la provincia e la sede in cui svolgeranno il terzo anno del percorso FIT.
  • Successivamente si procederà alle nomine da Gae, assegnando l’ambito e, laddove possibile, contestualmente la sede di servizio.

Assunzioni scuola 2018: accettazione e rinuncia

L’accettazione o la rinuncia, riferita al medesimo anno scolastico, di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno consentono di accettare nello stesso anno scolastico e nella stessa provincia/regione (GaE/Concorso) successiva proposta per altri insegnamenti di posto comune sulla base della medesima o altra graduatoria.

L’accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia consente, nello stesso anno scolastico, di accettare un’ altra proposta a tempo indeterminato per altra classe di concorso, posto o per una diversa tipologia di posto (posto comune/sostegno), anche nella stessa provincia/regione solamente in caso di immissione in ruolo da altro tipo di graduatoria, di merito o ad esaurimento (es. presenza di candidati iscritti in G.A.E. di una provincia e nella graduatoria di merito di altra regione).

E’ consentita l’accettazione di un’eventuale altra proposta di assunzione a tempo indeterminato anche per lo stesso insegnamento o tipologia di posto (posto comune/sostegno) in un ambito territoriale di diversa provincia solamente in caso di immissione in ruolo da diversa graduatoria, di merito o ad esaurimento (presenza di candidati iscritti in G.A.E. di una provincia e nella graduatoria di merito di altra regione).

Assegnazione al terzo anno FIT di docenti precari

L’ammissione al corso Fit fa si che i docenti non di ruolo (precari) vengano depennati da tutte le graduatorie di merito regionali, nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto, in cui è iscritto sia per la stessa, che per altra clc/tipo posto.

Assegnazione al terzo anno FIT di docenti di ruolo

Nel caso la nomina avvenga per altra classe di concorso o anche per i relativi posti di sostegno, rispetto a quella in cui risulta titolare trova applicazione l’art. 36 del CCNL del 2006/2009, così come previsto dal CCNL del 2016/18, attualmente in vigore. Nel caso, invece, che il docente venga assegnato sulla stessa clc /tipo posto su cui è già titolare, l’accettazione dell’assegnazione comporta la decadenza dal precedente impiego, così come previsto dall’art. 2, comma 4 del vigente Regolamento supplenze docenti.

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