A stabilirlo il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando del 30 settembre scorso numero 193.
La somma in questione è stata convenzionalmente stabilita in misura pari al 40% della retribuzione media giornaliera lorda (euro 98,02), relativa al mese di dicembre 2020, individuata dall’ISTAT con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro del settore privato.
Il pagamento del contributo esonerativo opera come deroga rispetto all’obbligo delle aziende con almeno quindici dipendenti di assumere lavoratori disabili, garantito dalla Legge 12 marzo 1999 numero 68.
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Assunzione lavoratori disabili: collocamento obbligatorio
Introdotta con lo scopo di favorire l’occupazione di persone che, per ragioni psico-fisiche, potrebbero incontrare difficoltà nell’accedere al mondo del lavoro, la Legge numero 68/1999 prevede per i datori di lavoro che occupano almeno quindici dipendenti l’obbligo di assumere (cosiddetta “quota di riserva”):
- Un lavoratore disabile, per le aziende da quindici a trentacinque dipendenti;
- Due lavoratori disabili, per le realtà da trentasei a cinquanta dipendenti;
- 7% dei lavoratori occupati per le realtà con cinquantuno o più dipendenti.
Entro sessanta giorni dal momento in cui sorge l’obbligo (per effetto del raggiungimento delle soglie occupazionali citate) l’azienda è tenuta a presentare domanda di assunzione obbligatoria agli uffici competenti.
In deroga agli obblighi della Legge 68 si segnalano:
- Settori per i quali non si applicano le norme del collocamento obbligatorio (ad esempio il settore edile relativamente al personale di cantiere o addetto al trasporto);
- Sospensione degli obblighi di assunzione per le aziende coinvolte in procedure di Cassa integrazione straordinaria, Contratti di solidarietà, licenziamenti collettivi, accordi aziendali per l’incentivo all’esodo di lavoratori prossimi alla pensione;
- Esonero parziale per aziende che svolgono attività incompatibili o con rischio INAIL elevato.
Proprio queste ultime, previa domanda, possono essere dispensate dall’assumere lavoratori disabili dietro pagamento del contributo esonerativo, nel rispetto della procedura disciplinata dal Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale numero 357 del 7 luglio 2000.
Assunzione lavoratori disabili: calcolo contributo esonerativo
L’importo pari ad euro 39,21 a valere dal 1° gennaio 2022, dovrà essere moltiplicato per ogni risorsa non occupata e per tutti i giorni lavorativi individuati dal CCNL applicato, nello specifico cinque giorni se si adotta la settimana corta dal lunedì al venerdì ovvero sei giorni se il sabato è considerato lavorativo.
Contestualmente alla presentazione della domanda di esonero, le aziende sono tenute a versare il contributo in parola al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, secondo modalità differenti in base alla singola regione.
Assunzione lavoratori disabili: a chi spetta l’esonero
L’esonero parziale spetta per le realtà con più di trentacinque dipendenti, in cui la prestazione lavorativa richiesta è, in alternativa;
- Faticosa;
- Pericolosa, anche per le condizioni ambientali in cui si svolge;
- Presenta particolari modalità di svolgimento;
e non è altresì possibile assegnare ai soggetti disabili mansioni compatibili con le loro capacità e condizioni lavorative.
L’esonero parziale non spetta alle realtà con un numero di lavoratori da quindici a trentacinque dal momento che le stesse sono tenute ad occupare un solo dipendente disabile.
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Assunzione lavoratori disabili: Domanda di esonero
La richiesta di esonero dev’essere trasmessa al Servizio per il collocamento dei disabili competente per il territorio in cui è ubicata la sede legale dell’azienda, anche per quelle realtà con unità produttive collocate in province / regioni differenti.
Oltre ai dati identificativi dell’azienda, nell’istanza devono essere riportati:
- Numero dei dipendenti occupati in ciascuna unità produttiva;
- Caratteristiche dell’attività;
- Descrizione dei motivi per cui non si può procedere all’assunzione di lavoratori disabili.
L’esonero parziale spetta in misura non superiore al 60% della “quota di riserva”, anche nei casi di lavorazioni con rischio INAIL elevato.
La suddetta percentuale è elevata all’80% per le realtà operanti nei settori sicurezza, vigilanza e trasporto privato.
Una volta inoltrata la richiesta di esonero viene concessa dall’ufficio competente una sospensione temporanea. In caso di mancata conferma:
- Gli importi già versati a titolo di contributo esonerativo vengono conteggiati ai fini della regolarizzazione delle scoperture;
- Il datore di lavoro deve inviare la richiesta di assunzione del lavoratore disabile entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento che respinge l’istanza.
Entro centoventi giorni dalla trasmissione della domanda, il Servizio competente adotta il provvedimento definitivo di autorizzazione all’esonero parziale. Una volta scaduta l’autorizzazione la stessa dovrà essere rinnovata previo invio della domanda.
Scarica il DM n. 193 del 30 settembre 2021
Assunzione lavoratori disabili: rischio INAIL elevato
Possono accedere all’esonero parziale anche i datori di lavoro:
- Con più di trentacinque dipendenti;
- Che occupano lavoratori impegnati in attività assicurate presso l’INAIL, per le quali il pagamento del premio è calcolato con un tasso pari o superiore al 60 per mille.
L’esenzione spetta previa autocertificazione (da inviare telematicamente tramite la Banca dati del collocamento mirato) nel limite massimo del 60% della quota di riserva, dietro pagamento del contributo esonerativo nel nuovo importo pari ad euro 39,21 a decorrere dal 1° gennaio prossimo.
La somma in questione, dovuta sempre per ciascun lavoratore non occupato e per ogni giorno lavorativo, dev’essere versata nei cinque giorni (lavorativi) precedenti l’autocertificazione e sino al termine del trimestre.
I versamenti successivi devono coprire ciascun trimestre ed essere effettuati entro il giorno 10 del mese successivo al termine dello stesso.
In ogni caso la quota di esonero non potrà essere superiore a:
- Differenza tra quota di riserva e quota netta;
- Differenza tra quota di riserva e numero di disabili occupati;
- Limite massimo esonerabile.
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