Assunzione disabili: esoneri e nuove sanzioni per datori di lavoro

Paolo Ballanti 06/10/21
Con una Nota pubblicata lo scorso 30 settembre il Ministero del lavoro ha comunicato l’adozione di due provvedimenti in tema di diritto al lavoro e sull’assunzione dei disabili.

Stando a quanto riportato sul sito istituzionale “lavoro.gov.it” il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando ha firmato due Decreti ministeriali, i quali intervengono rispettivamente in tema di:

  • Contributo esonerativo per ciascun disabile non assunto;
  • Sanzioni amministrative dovute nei casi di omesso o tardivo invio del prospetto informativo, entro il 31 gennaio di ciascun anno;

contenute negli articoli 5 (contributo esonerativo) e 15 (sanzione amministrativa) della Legge 12 marzo 1999 numero 68 in tema di “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.

Normativa, quella appena citata, che ha lo scopo di prevedere, in capo alle aziende con almeno quindici dipendenti, l’obbligo di riservare un determinato numero di posti di lavoro ai soggetti disabili, nell’ottica di favorirne l’inserimento / reinserimento lavorativo.

Analizziamo le due novità in dettaglio.

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Assunzione disabili: contributo esonerativo

Le aziende che hanno chiesto ed ottenuto un provvedimento di esonero parziale dall’obbligo di assumere lavoratori disabili, sono tenute a versare un apposito contributo, chiamato appunto “contributo esonerativo”.

La somma, da corrispondere al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, è attualmente pari a 30,64 euro per ciascun soggetto non occupato e per tutti i giorni lavorativi, come individuati dal contratto collettivo. Questi ultimi possono essere cinque (in presenza di settimana corta dal lunedì al venerdì) o sei.

Come rende noto il Ministero del lavoro sul proprio portale, il primo provvedimento firmato dal Ministro Orlando eleva il contributo esonerativo a 39,21 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Ricordiamo che l’esonero parziale può essere chiesto dalle sole realtà con più di trentacinque dipendenti che a causa delle seguenti caratteristiche:

  • La prestazione lavorativa richiesta è faticosa;
  • La tipologia di attività svolta è pericolosa;
  • L’attività lavorativa presenta particolari modalità di svolgimento;

non possono assegnare ai disabili mansioni compatibili con le loro condizioni di salute e capacità lavorative.

L’esonero, da richiedere al Servizio per il collocamento dei disabili competente in base al luogo in cui è ubicata la sede legale, non può comunque eccedere il 60% della quota di riserva, valore elevato all’80% per chi opera nei settori sicurezza, vigilanza e trasporto privato.

Assunzione disabili: quota di riserva

Per meglio comprendere gli effetti dell’esonero parziale, ricordiamo cosa si intende per quota di riserva. Questa rappresenta il numero di posti di lavoro da riservare ai disabili, differente in base alle dimensioni aziendali:

  • Da quindici a trentacinque dipendenti, un disabile da assumere;
  • Da trentasei a cinquanta dipendenti, due disabili da assumere;
  • Cinquantuno o più dipendenti, quota di riserva pari al 7% degli occupati.

Il raggiungimento di una delle soglie occupazionali appena citate impone al datore di lavoro l’obbligo di procedere all’assunzione dei disabili entro i sessanta giorni successivi (novanta per il settore minerario), mediante invio di apposita domanda agli uffici territoriali competenti.

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Assunzione disabili: prospetto informativo

Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le realtà soggette alla normativa sulle assunzioni obbligatorie, sono tenute a trasmettere in via telematica al Servizio territorialmente competente, un prospetto di riepilogo contenente:

  • Il numero complessivo degli occupati;
  • Il numero e i nominativi dei lavoratori disabili computati nella quota di riserva;
  • I posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori con disabilità;

risultanti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.

L’obbligo di inviare il prospetto ricorre unicamente se, rispetto all’ultima trasmissione, si sono verificati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da incidere su:

  • Obbligo di assunzione disabili;
  • Quota di riserva.

Se nel corso dell’anno ed in virtù di variazioni nell’organico, l’azienda è tenuta ad assumere lavoratori disabili, deve farlo come detto entro i sessanta giorni successivi alla scopertura, senza necessità di inviare un nuovo prospetto informativo.

Ad ogni modo, nelle ipotesi in cui ricorre l’obbligo di trasmissione, la stessa può avvenire ad opera del datore di lavoro o di un intermediario abilitato (quali ad esempio consulenti del lavoro, agenzie di somministrazione ed associazioni di categoria), avvalendosi dei servizi messi a disposizione dal Servizio per il collocamento dei disabili territorialmente competente.

Se la sede legale e le unità produttive interessano due o più Regioni, il prospetto dev’essere inviato tenendo conto del luogo in cui è ubicata la sede legale.

Assunzione disabili: sanzioni amministrative

L’omessa o tardiva trasmissione del prospetto informativo è punita con una sanzione amministrativa attualmente pari ad euro 635,11, cui si aggiungono 30,76 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.

Il secondo Decreto ministeriale firmato dal Ministro Orlando ritocca l’impianto sanzionatorio e, si legge sul portale “lavoro.gov.it”, colma “una lacuna di quasi undici anni dall’ultimo adeguamento delle sanzioni riguardanti gli obblighi assunzionali che risaliva, infatti, al dicembre 2010”.

La sanzione amministrativa in caso di mancato invio del prospetto informativo è pertanto elevata ad euro 702,43 cui si aggiungono 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.

È importante precisare che la maggiorazione dev’essere calcolata dal giorno successivo quello della scadenza per l’invio (31 gennaio). Di conseguenza l’importo da pagare non potrà comunque essere inferiore ad euro 635,11 (parte fissa) + 30,76 (un giorno di ritardo) = 665,87 euro somma elevata ad euro 702,43 + 34,02 = 736,45 euro per effetto del Decreto ministeriale.

Sebbene non oggetto di modifica, è opportuno ricordare che in caso di omesso pagamento (totale o parziale) del contributo esonerativo, lo stesso è maggiorato in una percentuale compresa tra il 5 ed il 24% su base annua.

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Paolo Ballanti

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