Per favorire e incentivare il versamento di queste somme (eventualmente chiamando anche il lavoratore a contribuire con una trattenuta in busta paga) la normativa riconosce una serie di agevolazioni contributive e fiscali. Da ultima, la disciplina sugli sgravi Irpef connessi all’erogazione di premi di risultato prevede l’esenzione dal reddito fino a 3.000 euro, se il dipendente sceglie di versare le somme premiali ai fondi di assistenza integrativa.
Analizziamo la questione nel dettaglio.
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Assistenza sanitaria integrativa: la disciplina
La disciplina dei fondi di assistenza sanitaria integrativa è materia dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Sono questi infatti a stabilire se e quanto l’azienda e/o il dipendente devono versare al fondo di assistenza prescelto, così da ricevere prestazioni sanitarie gratuite o a condizioni agevolate.
Ad esempio, il Ccnl Alimentari – Industria prevede in favore degli assunti a tempo indeterminato o a termine di durata iniziale pari o superiore a 9 mesi, l’obbligo a carico dell’azienda di versare un contributo mensile al Fondo Fasa pari a 10 euro per 12 mensilità, elevabili a 12 euro dietro esplicita richiesta del dipendente e a mezzo di un contributo di 2 euro a carico di quest’ultimo.
L’assicurazione copre, tra le altre:
- spese sostenute dall’iscritto in caso di infortunio sul lavoro o malattia, come ricoveri, trapianti o day hospital;
- prestazioni extra-ospedaliere come chemioterapia, mammografia, risonanza;
- spese sostenute per l’acquisto di lenti correttive di occhiali o lenti a contatto;
- prestazioni odontoiatriche (come la cura delle carie per i bambini dai 6 ai 14 anni).
Resta inteso che le prestazioni garantite variano a seconda del Ccnl applicato e del fondo eventualmente scelto dall’azienda (qualora detta facoltà gli venisse concessa).
In assenza di obblighi contrattuali, il datore può scegliere di versare contributi all’assistenza sanitaria integrativa previa stipula di un apposito accordo aziendale con le organizzazioni sindacali.
Una volta che il Ccnl o l’accordo aziendale prevede l’obbligo di versamento al fondo, l’azienda non può sottrarvisi pena il rischio (ad esempio) di perdere i benefici contributivi (come quelli previsti per l’assunzione di disoccupati) a causa del mancato rispetto del contratto collettivo.
Assistenza sanitaria integrativa: agevolazioni contributive
Le somme versate a Casse e Fondi di assistenza sanitaria integrativa non vengono considerate nel conteggio della retribuzione imponibile Inps su cui si calcolano i contributi a carico del dipendente e dell’azienda. Per quest’ultima è unicamente un contributo di solidarietà da versare all’Inps, pari al 10% delle somme a carico del datore erogate al fondo.
Assistenza sanitaria integrativa: agevolazioni fiscali
La normativa (art. 51 c. 2 lett. a del DPR n. 917/86) stabilisce che i contributi versati dall’azienda e/o dal dipendente ad enti e casse che hanno finalità unicamente assistenziali non vengono considerati nel calcolo del reddito complessivo ai fini fiscali, per un importo annuo non superiore ad euro 3.615,20.
Deve trattarsi di somme corrisposte in ottemperanza ad un obbligo previsto dal Ccnl, accordo o regolamento aziendale. Tutto quanto viene invece versato per semplice scelta del soggetto è considerato nel reddito imponibile, a meno che non si usufruisca della detrazione per spese sanitarie superiori ad euro 129,11.
Questo significa che, se nel periodo d’imposta 2019, i contributi versati al fondo di assistenza sono pari ad euro 3.700,00, la differenza (3.700,00 – 3.615,20 = 84,80 euro) si sommerà agli altri redditi percepiti dal dipendente.
Per i rapporti di lavoro di durata inferiore ai 12 mesi, il limite di 3.615,20 euro resta invariato.
Assistenza sanitaria integrativa: condizioni
La deduzione dei contributi versati è possibile solo se i fondi stessi dimostrano di aver erogato in un anno, singolarmente o insieme ad altri fondi, prestazioni coincidenti con quelle dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale (che vedremo tra poco):
- in misura non inferiore al 20% delle prestazioni complessivamente erogate ai propri assistiti;
- presso strutture autorizzate all’esercizio delle prestazioni stesse.
Assistenza sanitaria integrativa: spese per familiari
Sono deducibili dal reddito anche i contributi versati per i familiari del lavoratore, a prescindere se sono a carico o meno.
Assistenza sanitaria integrativa: contributi a fondi sanitari integrativi
Concorrono al limite dei 3.615,20 euro i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, che erogano le seguenti prestazioni:
- cura, prevenzione e riabilitazione (ad esempio prestazioni odontoiatriche);
- recupero delle condizioni di salute a seguito di malattia o infortunio;
- prestazioni odontoiatriche che non rientrano in quelle citate sopra.
Assicurazione sanitaria integrativa: destinazione del premio di risultato
Il dipendente che sceglie di destinare il premio di risultato al fondo di assistenza sanitaria integrativa gode dell’esenzione dal reddito.
Per beneficiare dell’agevolazione è necessario che:
- l’accordo aziendale o territoriale preveda espressamente questa opzione;
- che il lavoratore sia dipendente di un’azienda privata e, nell’anno precedente, abbia totalizzato un reddito di lavoro dipendente non superiore ad euro 80.000,00;
- sono esenti i contributi versati entro il limite di 3.000 euro (elevati a 4.000 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori).
Pensiamo al dipendente che riceve un premio di risultato pari a 3.000 euro. Questi, in base a quanto previsto dal contratto aziendale, sceglie di destinare le somme al fondo di assistenza sanitaria integrativa. Di conseguenza, il limite entro il quale i contributi sono esenti dal reddito passa da 3.615,20 a 6.615,20 euro (cioè 3.615,20 + 3.000).
L’esenzione in questione opera anche se, al momento della destinazione del premio, per il dipendente sono già stati versati contributi (ad esempio 3.600 euro). In questo caso, i 3.000 euro saranno comunque esclusi dal reddito.
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