Assistenza professionale per risarcimento danni: due pesi e due misure?

Massimo Quezel 03/03/23
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Viviamo in periodo storico in cui tutto costa di più: dalla fornitura di energia, alla benzina, dalle materie prime, alla spesa al supermercato. Ovviamente, aumentano anche i premi assicurativi: a partire dal terzo trimestre 2022 il trend dei prezzi per assicurare un veicolo ha iniziato a risalire dopo un tendenziale, per quanto lieve, ribasso registrato fino alla metà del 2022.

Dinamiche inflazionistiche, situazione geopolitica, ripresa post-covid… le motivazioni sono tante e note.

In ambito RC auto, l’aumento dei costi di riparazione e l’aumento della sinistrosità sono considerate dall’Ivass come le cause principali dei nuovi rincari. Con la solita, disarmante puntualità le compagnie di assicurazione hanno scelto proprio questo momento per riprendere con più vigore la “guerra” al riconoscimento degli onorari professionali dovuti ai patrocinatori che assistono i soggetti che hanno avuto un sinistro.

Come è noto, chi subisce un incidente stradale o, più in generale, un danno risarcibile, normalmente necessita dell’assistenza di un professionista specificamente preparato in materia risarcitoria, che possa creare il giusto contraddittorio con la controparte.

Proprio perché si tratta di un ausilio necessario (visto che il sinistro è un evento eccezionale nella vita di una persona e che, nella quasi totalità dei casi, un cittadino non è in grado di gestire autonomamente il tortuoso iter risarcitorio) le relative competenze professionali costituiscono una voce di danno emergente per il creditore/danneggiato e, come tali, devono essere anch’esse risarcite.

Per consuetudine ormai consolidata da più di mezzo secolo, questi importi vengono calcolati in percentuale rispetto alla somma complessivamente liquidata al danneggiato, in una misura compresa tra il 10% e il 20% circa, con oscillazioni che dipendono dall’entità del risarcimento (percentuali indicativamente minori per i danni più gravi, e viceversa) e con riguardo alle diverse zone della nostra penisola (al Sud percentuali minori, ma con risarcimento mediamente inferiori, al Nord il contrario).

Ebbene, ci è giunta notizia che uno dei principali gruppi assicurativi operanti in Italia è in procinto di diramare a tutti i propri ispettorati un vero e proprio “tariffario degli onorari” vincolante, che riporterebbe le somme massime riconoscibili ai patrocinatori che assistono i danneggiati nel tortuoso iter necessario per ottenere il giusto risarcimento. Si tratterebbe di un tariffario unico nazionale, non più espresso in percentuale ma mediante importi assoluti, parametrati su scaglioni di risarcimenti minimi e massimi.

Si tratterebbe di una vera e propria rivoluzione, destinata a fare scalpore nel settore. Non è tutto.

Un’altra compagnia di primaria importanza, per voce di un referente di proprio ufficio liquidativo, si è “lasciata scappare” che gli ordini di scuderia sono di riconoscere a titolo di onorari il 10% oltre IVA se il professionista che assiste il danneggiato è un avvocato, e “almeno due punti percentuali in meno” se il consulente è un patrocinatore stragiudiziale (cioè un consulente esperto in risarcimento danni ma non iscritto ad albo forense).

La motivazione ha dell’incredibile. La differenza di trattamento sarebbe dovuta al fatto che l’avvocato fa più paura alla compagnia, perché avrebbe la possibilità di citarla in giudizio, mentre il patrocinatore stragiudiziale (o consulente in infortunistica, che dir si voglia) non avrebbe direttamente tale possibilità e sarebbe, pertanto, un “nemico” meno insidioso. Tutto questo, ovviamente, è gravissimo.

Al di là del fatto che, al giorno d’oggi, uno studio di consulenza e assistenza stragiudiziale in materia di risarcimento danni si coordina con una pluralità di professionisti  con una complessità organizzativa molto spesso ben superiore ad uno avvocato, la questione che va sottolineata e censurata a gran voce è che una tale disparità di trattamento è del tutto arbitraria e ingiusta, perché avvocato e consulente in infortunistica, nella fase stragiudiziale (cioè in quel contesto di trattativa con la compagnia assicurativa che ha la finalità di evitare il contenzioso favorendo una transazione) svolgono esattamente le medesime funzioni.
Anzi, molto spesso un consulente in infortunistica, proprio grazie ad una struttura organizzativa dedicata e soprattutto in virtù del fatto che il suo settore di competenza è esclusivamente quello del risarcimento del danno, matura una esperienza e una preparazione del tutto assimilabile a quello di un avvocato esperto in materia di risarcimento.

Alla luce di quanto sopra è senz’altro facile comprendere quanto sia iniquo e irragionevole stabilire che ad un avvocato spetti un onorario professionale più alto rispetto ad un altro professionista, che non solo ha una identica operatività nel contesto di riferimento, ma ha anche costi di gestione uguali, se non superiori, ad un legale.

In questo scenario si apre anche un nuovo fronte per le compagnie, spalleggiate anche dall’Ivass: quello che vede come antagonisti gli agenti di assicurazione i quali, per voce del Sindacato Nazionale Agenti (SNA, la maggiore associazione sindacale degli agenti in Italia con oltre diecimila iscritti) hanno proclamato uno sciopero ad oltranza sull’applicazione del regolamento che imporrebbe, a partire dal 28 febbraio 2023, l’uso del preventivatore unico nazionale in occasione della stipula di un nuovo contratto assicurativo per la RC auto.  Questo sistema informatico, denominato “Preventivass” e messo a punto dal Ministero dello Sviluppo Economico con l’IVASS, dovrebbe consentire di confrontare i prezzi delle coperture assicurative proposte dalle compagnie.

In realtà, come denuncia Claudio Demozzi, presidente dello SNA, le agenzie rischiano la paralisi in quanto l’utilizzo di questo strumento risulterebbe concretamente e oggettivamente impossibile. “E’ impensabile che gli agenti possano estrarre e condividere la pesante mole di dati richiesti da ‘Preventivass’ per formulare i preventivi obbligatori – afferma Demozzi – nei tempi e nelle forme necessari, così come è inimmaginabile che tali dati possano essere estrapolati singolarmente e digitati manualmente. E’ appena il caso di ricordare come le modifiche apportate ai sistemi informatici da alcune singole compagnie consentano agli intermediari di adempiere solo parzialmente agli obblighi previsti, esponendoli a responsabilità amministrative e civili causate dall’effettiva (involontaria) impossibilità”.

Anche in questo caso si sarebbe realizzata una inappropriata logica di “due pesi e due misure”. Infatti, sarebbero in particolare gli agenti plurimandatari ad essere penalizzati (mentre altri intermediari, come i broker, risultano esentati dal nuovo obbligo operativo). “Una vera e propria discriminazione – conclude il Presidente dello SNA – ingiustificata quanto inaccettabile!”.
 

Massimo Quezel