Le statistiche fornite dall’Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (Ania), indicano che in Italia almeno 3,5 milioni di veicoli girano senza assicurazioni.
Due sono le tappe fondamentali stabilite dal Ministero per l’anno in corso e sono quelle del 18 aprile e del 18 ottobre.
La prima scadenza, se così si vuole chiamare, riguarda le compagnie delle assicurazioni, le quali, dovranno aggiornarsi e rendere possibile questo nuovo metodo di lettura entro la data del 18 aprile senza che ai conducenti vengano fatte multe. Il bollino dell’assicurazione è molto semplice da falsificare e questo ha dato spesso origine a truffe, con i nuovi database, invece, nulla potrà sfuggire e le truffe dovrebbero sensibilmente diminuire.
La seconda scadenza impone che a far data dal 18 ottobre, fase in cui di fatto si concretizza la dematerializzazione, gli organi di polizia stradale, con l’ausilio di sistemi informatici e delle telecamere, debitamente omologate dallo stesso Ministero, potranno rilevare in tempo reale se il veicolo è coperto dal contratto assicurativo come dettato dall’art. 193 del codice della strada.
Quindi l’innovazione rende nulla l’apposizione del tagliandino assicurativo sul parabrezza anteriore che di fatto sparirà. Il proprietario del veicolo non dovrà più applicare la ricevuta in modo visibile perché l’accertamento avverrà attraverso la targa.
Come già detto, la legislazione stradale prevede che i veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.
La medesima norma afferma che chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 848 a euro 3.393.
È opportuno ricordare che a seguito della mancata copertura assicurativa, si applica l’articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall’organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l’interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l’organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all’avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell’articolo 213.
Inoltre, lo stesso detto normativo prevede che salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell’articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell’articolo 213 del presente codice.
L’accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell’articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale.
Ciò comporta che, da aprile ad ottobre, per l’utente finale sarà vitale informarsi con il proprio intermediario assicurativo per analizzare i meccanismi tecnici della dematerializzazione: l’assicurazione infatti potrebbe comunque rilasciarvi documentazione relativa alla validità ed alla gestione del vostro contratto assicurativo, adottando (libera dell’obbligo cartaceo) strumenti innovativi, rapidi economici come la PEC, strumento che si appresta, secondo IVASS, a diventare un eccellente canale di comunicazione anche per l’attestato di rischio ed ogni documento che, dal database interno alle assicurazioni ed interconnesso, dovesse essere per qualsiasi ragione reso disponibile all’automobilista.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento