Le modalità di attuazione dell’obbligo assicurativo sono state demandate ad uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed altresì con il Ministro della cultura, su proposta dell’INAIL.
Al decreto in questione, adottato il 22 gennaio 2022 e pubblicato lo scorso 16 febbraio, ha fatto seguito la Circolare INAIL del 24 febbraio 2022 numero 11 con cui l’Istituto fornisce le indicazioni operative per gestire l’estensione dell’obbligo assicurativo.
Analizziamo la novità in dettaglio.
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Assicurazione Inail: per chi scatta l’obbligo
Come ricorda l’articolo 2 del Decreto interministeriale ad essere interessati all’obbligo dell’assicurazione INAIL sono i lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 16 luglio 1947 numero 708.
Per quanto concerne i:
- Giovani fino a diciotto anni;
- Gli studenti fino a venticinque anni;
- Soggetti titolari di pensione, con età superiore a sessantacinque anni;
- Soggetti che svolgono un’attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo;
impegnati in esibizioni musicali dal vivo nell’ambito di manifestazioni di intrattenimento, spettacoli, celebrazioni popolari e folkloristiche, l’assicurazione opera a prescindere dal limite di retribuzione annua lorda di 5 mila euro, di cui all’articolo 1 comma 188 della Legge 27 dicembre 2006 numero 296.
Scarica il testo del Decreto Interministeriale in pdf
Assicurazione Inail lavoratori dello spettacolo: chi versa il premio
Dal momento che l’INAIL opera garantendo una copertura assicurativa contro il rischio di infortuni sul lavoro e malattie professionali, è necessario individuare i soggetti tenuti a pagare il relativo premio. Sul punto interviene l’articolo 3 del D.M. disponendo che:
- Per i lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo il versamento del premio all’INAIL è a carico dei committenti e delle imprese presso cui gli assicurati prestano la loro opera;
- Con riferimento alle attività retribuite di insegnamento o di formazione di cui al D.Lgs. numero 182/1997 (articolo 2 comma 2-bis lettera a), svolte da lavoratori autonomi iscritti al Fondo, il premio dev’essere “versato dagli enti accreditati o dalle amministrazioni pubbliche che organizzano le medesime attività di insegnamento e formazione”;
- Per le attività remunerate di carattere promozionale (articolo 2 comma 2-bis lettera b del D.Lgs. numero 182/1997) prestate da autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, il premio è a carico “dei soggetti pubblici o privati nei cui confronti le stesse vengono espletate”;
- Nei confronti dei lavoratori autonomi esercenti attività musicali iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, l’obbligo di versare i premi assicurativi è in capo ai committenti che ne utilizzano le prestazioni.
In generale, i soggetti assicuranti, di cui ai punti precedenti A), B), C) e D), oltre ad essere obbligati al versamento del premio, sono considerati “datori di lavoro” ai sensi dell’articolo 9 comma 2 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965 numero 1124), di conseguenza sono tenuti “agli stessi adempimenti prescritti dal predetto titolo e sono soggetti alle medesime sanzioni” (Circolare INAIL).
Sempre l’Istituto precisa che:
- La spesa dell’assicurazione è esclusivamente a carico del “datore di lavoro”;
- In caso di infortunio o malattia professionale, l’obbligo di presentare la denuncia all’INAIL è in capo allo stesso soggetto tenuto al versamento del premio.
Assicurazione Inail lavoratori dello spettacolo: infortuni in itinere
Un discorso a parte merita la copertura assicurativa per i cosiddetti “infortuni in itinere”, quelli cioè occorsi:
- Durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;
- Nel percorso che collega due luoghi di lavoro, in caso di soggetti con più rapporti;
- Nel percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, in assenza di un servizio di mensa aziendale;
anche nelle ipotesi di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato.
Considerata la peculiarità dei lavoratori autonomi dello spettacolo, chiamati a prestare l’attività per più committenti contemporaneamente e rendendo le relative prestazioni nella stessa giornata anche in differenti luoghi di lavoro, l’INAIL precisa che:
- Se l’incidente avviene nel normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro “l’obbligo di presentare la denuncia di infortunio, per il percorso di andata, è riferito al committente a cui si riferisce il luogo di lavoro presso il quale il lavoratore si stava recando”, mentre per il percorso di ritorno la denuncia è a carico del committente “cui si riferisce il luogo di lavoro dal quale il lavoratore è partito per fare ritorno all’abitazione”;
- La copertura assicurativa opera anche per i luoghi di alloggio temporaneo (alberghi ed altre strutture disponibili) in caso di prestazione lavorativa in trasferta;
- Per un incidente avvenuto nel normale percorso che collega due luoghi di lavoro (ognuno riferito ad un diverso committente), l’obbligo di presentare la denuncia di infortunio è a carico del soggetto presso il cui luogo di lavoro l’assicurato si stava recando.
Assicurazione Inail lavoratori dello spettacolo: calcolo del premio
A norma dell’articolo 4 del Decreto interministeriale il calcolo del premio dell’assicurazione INAIL avviene secondo le norme del Testo unico (D.P.R. numero 1124/1965), in particolare applicando il tasso di rischio, corrispondente alle attività previste dalle tariffe INAIL in vigore, per la retribuzione imponibile.
Tariffe dei premi
Le tariffe dei premi riguardanti i lavoratori autonomi dello spettacolo sono quelle ordinarie (applicate per intenderci a lavoratori dipendenti e parasubordinati) previste dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 27 febbraio 2019, distinte in quattro gestioni:
- Industria;
- Artigianato;
- Terziario;
- Altre attività.
Sul punto, afferma l’INAIL, per il versamento dei premi dei lavoratori autonomi dello spettacolo si applicano i criteri previsti per i datori della gestione “Industria”. Di conseguenza:
- La “produzione di spettacoli” ricade nella gestione “Industria”;
- Le “attività artistiche” nel “Terziario”;
- Per i datori di lavoro che svolgono attività “non rientranti fra quelle di cui all’articolo 49, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88 (come per esempio i Comuni), si applica la gestione tariffaria Altre attività”.
Tasso di rischio
All’interno di ogni gestione tariffaria sono presenti più tassi di rischio, distinti in base all’attività svolta dall’assicurato.
Per quanto riguarda i lavoratori dello spettacolo, fermo restando che si applicano le tariffe in vigore dal 1° gennaio 2019 (di cui al Decreto interministeriale del 27 febbraio 2019), la Circolare INAIL precisa che per le prestazioni artistiche nell’ambito della produzione di spettacoli, i riferimenti tariffari applicabili sono:
- Voce 0511 (tasso medio sulla retribuzione imponibile pari al 15,80 per mille) relativo a “Cinematografia, produzione di film, cortometraggi e inserti pubblicitari anche ad uso di televisione. Attività nei teatri di posa. Noleggio di mezzi tecnici per cinematografia e spettacolo”;
- Voce 0512 (tasso medio 8,31 per mille) riguardante “Registrazione e riproduzione di dischi, cd-rom, nastri magnetici ed altri supporti. Stabilimenti di doppiaggio, sincronizzazione audio e video, registrazione sonora, effettuati a sé stanti. Case di distribuzione cinematografica e di video”;
- Voce 0530 (tasso medio 9,92 per mille) diretto a “Produzione di programmi radiofonici e televisivi, escluse le attività previste al stg. 0510; per la gestione delle stazioni di trasmissione v. grande gruppo 4”;
- Voce 0541 (tasso medio 26,41 per mille) per “Spettacoli pubblici, ad es. sale cinematografiche, teatrali, sale da concerto, da orchestra, circhi, altre attività itineranti di intrattenimento e di spettacolo”.
In caso di inquadramento nelle gestioni “Terziario” ed “Altre attività” i riferimenti tariffari sono quelli “corrispondenti alle analoghe declaratorie previste nelle gestioni in discorso”.
Retribuzione imponibile
Con riferimento alla retribuzione imponibile, la Circolare numero 11 precisa che per i lavoratori autonomi dello spettacolo si assume come retribuzione imponibile per il calcolo del premio “l’ammontare dei compensi corrisposti nell’anno solare di riferimento” nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore pari, per il 2022, ad euro 49,91.
Assicurazione Inail lavoratori dello spettacolo: adempimenti
L’articolo 7 del D.M. dispone che in sede di prima applicazione dell’obbligo assicurativo, i soggetti assicuranti:
- Non titolari di posizioni attive presso l’INAIL;
- I quali si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo;
sono tenuti a presentare denuncia di iscrizione entro trenta giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto, indicando i compensi che presumono di erogare nel 2022 e nel 2023.
Il termine rappresenta una deroga rispetto alla scadenza ordinaria di cui al Testo unico (articolo 12 comma 1) corrispondente al giorno di inizio dell’attività che dev’essere assicurata.
Pertanto, ancora la Circolare INAIL, a fronte “dell’indicazione nella denuncia di iscrizione della data del 1° gennaio 2022 come data di inizio dell’attività, qualora la denuncia stessa sia presentata entro il 18 marzo 2022 non devono essere applicate le sanzioni normalmente previste”.
In applicazione dei criteri ordinari, il premio anticipato dovuto per l’anno 2022 sarà richiesto dall’Istituto con il certificato di assicurazione, elaborato una volta effettuata la classificazione tariffaria.
Il successivo comma 2 dell’articolo 7 precisa che i soggetti assicuranti:
- Titolari di posizioni INAIL attive;
- Che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo;
qualora nella “medesima posizione assicurativa non sia presente il rischio assicurato derivante” dai suddetti autonomi, presentano la denuncia di variazione con l’apposito servizio online entro trenta giorni dalla pubblicazione del D.M., indicando nella denuncia i compensi 2022 – 2023.
Anche in questo caso, il termine è fissato in deroga a quello ordinario pari al trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni si sono verificate.
Al pari dei casi di inizio attività, a fronte “dell’indicazione nella denuncia di variazione della data del 1° gennaio 2022 come data di decorrenza del rischio, qualora la denuncia stessa sia presentata entro il 18 marzo 2022 non devono essere applicate le sanzioni normalmente previste”. A seguire, la sede INAIL competente provvederà a richiedere con il certificato di variazione il premio anticipato per il 2022.
È utile ricordare che le denunce di iscrizione / variazione possono essere inoltrate all’INAIL collegandosi al portale “inail.it – Accedi ai servizi online” in possesso di:
- Credenziali INAIL;
- Credenziali SPID;
- Credenziali INPS.
Autoliquidazione 2022-2023
In sede di versamento annuale del premio dell’assicurazione INAIL con l’autoliquidazione 2022-2023 il Decreto (articolo 7 comma 3) dispone che i soggetti assicuranti che, alla data del 1° gennaio 2022:
- Si avvalgono di lavoratori autonomi dello spettacolo;
- Sono titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive nelle quali è già presente il riferimento tariffario da applicare ai predetti lavoratori;
versano i premi anno 2022, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni (da inviare entro il 28 febbraio 2023) i compensi corrisposti nel medesimo anno 2022 agli autonomi, unitamente alle retribuzioni erogate a lavoratori subordinati ed assimilati assicurati nella medesima voce di tariffa.
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