Assicurazione Inail casalinghe/i: rinnovo e iscrizione entro il 31 gennaio 2025. La guida

il premio annuo va versato entro il 31 gennaio di ogni anno, in unica soluzione.

Paolo Ballanti 16/12/24

L’assicurazione obbligatoria per la tutela dal rischio infortunistico per invalidità permanente e decesso derivante dal lavoro svolto in ambito domestico – cosiddetta assicurazione Inail casalinghe/i – è stata istituita con la legge 493/1999.

La copertura assicurativa, affidata all’INAIL, è entrata in vigore dal 1° marzo 2001 ed è obbligatoria per le persone:

  • di età compresa tra i 18 e i 67 anni (coloro che compiono i 67 anni in corso d’anno devono comunque provvedere al pagamento del premio e la copertura INAIL ha effetto sino al 31 dicembre dello stesso anno);
  • che svolgono a titolo gratuito e senza vincoli di subordinazione, un’attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimorano;
  • che prestano lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo (assenza di altre attività per le quali sussiste un obbligo di iscrizione a enti o casse di previdenza).

I soggetti assicurati sono tenuti a versare all’Inail un premio annuo, non frazionabile su base mensile, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Analizziamo in dettaglio come iscriversi e rinnovare l’assicurazione infortuni domestici.

Leggi anche >> Assicurazione casalinghe/i: iscrizione possibile anche dopo il 31 gennaio

Indice

Cosa tutela l’Assicurazione Inail casalinghe/i

L’assicurazione Inail interviene con riguardo agli infortuni avvenuti in occasione e a causa del lavoro prestato in ambito domestico, avvenuti cioè nell’abitazione in cui dimora la famiglia dell’assicurato, comprese le pertinenze e le parti comuni condominiali.

E’ considerata al pari dell’abitazione anche la casa in affitto in cui la famiglia trascorre le vacanze, a patto che si trovi sul territorio nazionale.

Nella tutela assicurativa sono ricompresi:

  • gli infortuni avvenuti per attività connesse a interventi di piccola manutenzione che non richiedono una particolare preparazione tecnica e che rientrano nell’ambito del fai da te;
  • gli infortuni avvenuti per la presenza in casa di animali domestici;
  • il rischio morte.

Al contrario, non sono indennizzati gli infortuni:

  • causati da animali non domestici;
  • quelli avvenuti fuori dal territorio nazionale;
  • quelli che, pur avvenuti in ambiente domestico, siano conseguenza di un rischio estraneo all’attività di lavoro domestico.

Obbligo di iscrizione

L’obbligo di iscriversi all’assicurazione INAIL sorge nel momento in cui la persona matura i requisiti assicurativi descritti in premessa.

I soggetti in possesso dei requisiti sono tenuti all’iscrizione e al pagamento del premio assicurativo in un’unica soluzione alla data di maturazione degli stessi. La copertura opera dal giorno successivo al pagamento del premio.

La domanda di iscrizione dev’essere presentata almeno due giorni prima della data di maturazione dei requisiti assicurativi. Non è ammesso un anticipo superiore a trenta giorni.

Il premio assicurativo

I soggetti assicurati sono tenuti a versare all’Inail un premio assicurativo annuo pari a 24 euro.

La somma non è frazionabile su base mensile ed è deducibile dal reddito complessivo rilevante ai fini fiscali (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche – IRPEF e relative addizionali regionali e comunali).

In caso di prima iscrizione il premio dev’essere versato dal momento in cui si maturano i requisiti assicurativi e la copertura assicurativa decorre dal giorno successivo al pagamento.

Assicurazione Inail casalinghe/i: come iscriversi

Per potersi iscrivere all’assicurazione Inail è necessario presentare apposita istanza online collegandosi a “inail.it – Attività e servizi – Servizi per te – Altri Utenti”.
Successivamente è sufficiente digitale nel campo relativo alle parole chiave il testo “domestico”.

A seguire l’utente clicca sul tasto “Accedi al servizio online” in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.

La piattaforma consente di:

  • inviare la domanda di iscrizione all’assicurazione Inail;
  • trasmettere la richiesta di cancellazione;
  • inviare la richiesta di avviso di pagamento PagoPA;
  • iscriversi o rinnovare la copertura in qualità di soggetto esonerato dal pagamento del premio;
  • visualizzare e stampa la situazione assicurativa e dei pagamenti;
  • inviare segnalazioni e richieste di informazioni, attraverso il servizio INAIL risponde.

I soggetti per i quali il pagamento del premio è a carico dello Stato devono presentare la domanda di iscrizione telematica comprensiva dell’apposita dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti reddituali, di seguito descritti (servizio online “Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva”).

Come pagare il premio assicurativo

Inviata la domanda di iscrizione per il pagamento del premio assicurativo dev’essere utilizzato esclusivamente l’Avviso di pagamento PagoPA elaborato dai sistemi dell’Inail e trasmesso al soggetto per posta elettronica (oltre ad essere disponibile nell’apposita piattaforma online).

Il pagamento dell’Avviso può essere effettuato direttamente tramite il sistema PagoPA disponibile sui portali INAIL, Poste Italiane SPA oltre che di banche e altri prestatori di servizi (la lista completa è disponibile su “pagopa.gov.it”).

Parimenti, il pagamento del premio può avvenire in tutti gli uffici postali ovvero presso banche, sportelli bancomat, ricevitorie, tabaccai, supermercati abilitati al servizio, utilizzando contanti, carte o addebito in conto corrente.

Il pagamento del premio deve avvenire entro la data riportata sull’Avviso di pagamento. In caso di versamento oltre il termine è dovuta per legge una somma aggiuntiva, calcolata automaticamente dal sistema in base ai giorni di ritardo.

L’iscrizione si perfeziona con il pagamento del premio.

Indipendentemente dalla data di maturazione dei requisiti e quella di pagamento del premio, la copertura opera fino al 31 dicembre dell’anno di assicurazione.

Premio assicurativo a carico dello Sato

Il premio assicurativo relativo all’assicurazione Inail è a carico dello Stato (e, pertanto, non dev’essere versato) da coloro che presentano entrambi i seguenti requisiti:

  • reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro l’anno;
  • appartengono ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo non eccedente i 9.296,22 euro l’anno.

Ai fini della sussistenza dei requisiti di reddito che danno diritto all’esonero dal versamento del premio si deve fare riferimento al reddito complessivo lordo personale e del nucleo familiare dichiarato ai fini IRPEF nell’anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Per i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, deve farsi riferimento al reddito complessivo lordo ai fini IRPEF personale e del nucleo familiare percepito nel secondo anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Rinnovo della copertura Inail

Ai soggetti iscritti nel 2024 la copertura assicurativa è garantita, senza soluzione di continuità, a patto che il premio venga versato entro il 31 gennaio. In caso contrario, la copertura decorre dal giorno successivo al pagamento.

In ragione di quanto descritto, i soggetti coperti dall’assicurazione nel 2024 possono mantenere la copertura anche nel 2025, senza soluzione di continuità (quindi già a decorrere dal prossimo 1° gennaio) a patto che versino il premio di 24,00 euro entro il 31 gennaio 2025.

Le persone già iscritte ricevono, entro la fine dell’anno, una comunicazione dell’Inail in cui si ricordano i termini e le modalità di rinnovo dell’assicurazione.

A tal proposito i sistemi dell’Inail elaborano l’Avviso di pagamento PagoPA precompilato con i dati anagrafici e l’importo da pagare entro il 31 gennaio. L’avviso è reso disponibile sulla già citata piattaforma online “Assicurazione lavoro domestico” del portale “inail.it” e, per coloro che hanno provveduto a scaricare sul proprio smartphone l’APP IO, anche su tale applicazione.

Effettuato il pagamento l’assicurazione mantiene la sua validità fino al 31 dicembre successivo (in tal caso il 31 dicembre 2025).
Coloro che hanno diritto all’esonero dal pagamento del premio, devono presentare, al pari di quanto avvenuto in sede di prima iscrizione, la domanda attestante la sussistenza dei requisiti reddituali, esclusivamente in modalità telematica attraverso il servizio “Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva”.

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