L’INAIL ha tuttavia comunicato che è possibile iscriversi anche successivamente alla data del 31 gennaio, specificando che la decorrenza della copertura assicurativa scatta dal giorno successivo al pagamento del premio annuale e sempre fino al 31 dicembre dell’anno in corso.
Successivamente, l’assicurazione è entrata in vigore dal 1° marzo 2001 con una gestione affidata all’INAIL, salvo poi essere estesa agli infortuni mortali (Decreto ministeriale del 31 gennaio 2006).
Analizziamo la disciplina in dettaglio.
Fondo casalinghe, la guida completa: iscrizione, contributi, pensione
Assicurazione casalinghe: eventi coperti
L’assicurazione INAIL opera con riferimento agli infortuni avvenuti in occasione o a causa del lavoro prestato in ambito domestico, da intendersi come l’abitazione in cui dimora la famiglia del soggetto assicurato comprese:
- Pertinenze (ad esempio cantine, soffitte, giardini e balconi);
- Parti comuni condominiali (ad esempio androni, scale e terrazze).
È equiparata all’abitazione la casa presa in affitto per trascorrere vacanze, a patto che si trovi sul territorio nazionale.
Per infortuni domestici si intendono gli eventi che presentano le seguenti caratteristiche:
- Comportano la compromissione temporanea o definitiva delle condizioni di salute di una persona;
- Si verificano a prescindere dalla volontà umana;
- Avvengono nell’abitazione, intesa come l’appartamento nel suo insieme comprese le sue estensioni esterne.
Sono compresi nella tutela assicurativa gli infortuni:
- Causati da interventi di piccola manutenzione che non richiedono una particolare preparazione tecnica e che rientrano nel concetto di “fai da te”;
- Avvenuti per la presenza in casa di animali domestici.
Al contrario la copertura non opera per gli incidenti:
- Causati da animali non domestici;
- Da cui derivi esclusivamente una inabilità temporanea;
- Avvenuti fuori dal territorio nazionale;
- Avvenuti in ambito domestico ma legati ad un rischio estraneo ad esso.
Assicurazione casalinghe: destinatari
L’assicurazione INAIL è obbligatoria per i soggetti che:
- Hanno un’età compresa tra i 18 e i 67 anni;
- Svolgono un’attività diretta alla cura della famiglia e dell’ambiente in cui questa dimora;
- Non sono legati da vincoli di subordinazione;
- Prestano lavoro domestico in maniera abituale ed esclusiva (non devono essere svolte altre attività per le quali sussiste l’obbligo di iscrizione ad un altro ente o cassa di previdenza).
Sono altresì ricompresi, a patto che si occupino in modo non occasionale della cura dell’abitazione:
- I pensionati di età non superiore a 67 anni;
- I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e privi di altra occupazione;
- Tutti coloro che abbiano compiuto i 18 anni di età, i quali si occupano esclusivamente della cura dei componenti il nucleo familiare (ad esempio i soggetti in cerca di prima occupazione);
- Studenti che vivono nella città di residenza o in località diversa e si occupano dell’ambiente in cui abitano.
Per il periodo in cui non svolgono attività lavorativa l’assicurazione è estesa a:
- Lavoratori in Cassa Integrazione o beneficiari di prestazioni a carico dei Fondi di Integrazione Salariale (FIS);
- Destinatari dell’indennità di disoccupazione NASpI o Dis-Coll;
- Lavoratori stagionali, temporanei e a tempo determinato.
È opportuno precisare che non è escluso, nell’ambito dello stesso nucleo familiare, che più persone si assicurino.
L’obbligo di assicurazione non opera per:
- Persone di età inferiore a 18 anni o superiore a 67 anni;
- Soggetti impegnati in lavori socialmente utili, borse lavoro, corsi di formazione e tirocini;
- Lavoratori part-time.
Dis-coll 2022, le nuove regole: requisiti, riduzioni, contributi
Assicurazione casalinghe: prestazioni riconosciute
Le tutele garantite dall’INAIL prevedono il riconoscimento di:
- Rendita diretta, se dall’infortunio domestico deriva un’indennità pari o superiore al 16% con riferimento agli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2019 (la rendita, vitalizia e pagata mensilmente, oscilla da un minimo di 119,23 euro per l’inabilità al 16% sino ad un massimo di 1.454,07 euro se l’inabilità è al 100%);
- Rendita ai superstiti in caso di morte dell’assicurato (comunque di ammontare non superiore ad euro 1.454,07 euro);
- Prestazione una tantum, pari a decorrere dal 1° gennaio 2021 ad euro 337,41, per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2019 qualora l’inabilità permanente sia compresa tra il 6 ed il 15%;
- Assegno una tantum per infortunio mortale, riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2019 in favore dei superstiti pari a 10 mila euro (importo rivalutato con effetto dal 1° gennaio 2021 in 10.542,45 euro);
- Sempre a partire dal 1° gennaio 2019 assegno per l’assistenza personale continuativa in favore dei titolari di rendita per inabilità permanente assoluta al 100% (i quali versano in una o più condizioni menomative tra quelle indicate nella tabella di cui all’allegato 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 numero 1124) pari, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad euro 574,29;
- Prestazione una tantum a carico del Fondo vittime gravi infortuni corrispondente, per gli eventi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, ad un minimo di 5 mila euro in caso di unico superstite, elevati ad un massimo di 19 mila euro nel caso di più di tre superstiti.
Il pagamento delle prestazioni avviene a mezzo:
- Accredito su conto corrente o libretto postale / bancario;
- Accredito su carta prepagata dotata di IBAN;
- Contanti ritirati presso uno sportello bancario o postale sino ad un massimo di 1.000 euro.
Assicurazione casalinghe: iscrizione
Nel momento in cui maturano i requisiti assicurativi l’interessato è tenuto ad iscriversi all’assicurazione INAIL, nel rispetto delle seguenti tempistiche:
- La richiesta di iscrizione dev’essere presentata almeno due giorni prima la maturazione dei requisiti (non è tuttavia ammesso un anticipo superiore a trenta giorni);
- Il pagamento del premio ha la funzione di perfezionare l’iscrizione all’INAIL e dev’essere effettuato entro dieci giorni dalla maturazione dei requisiti assicurativi.
Dal 1° gennaio 2020 l’iscrizione all’INAIL avviene esclusivamente in modalità telematica:
- Collegandosi al portale “inail.it” e successivamente accedendo al servizio online “Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento”;
- Collegandosi al portale “inail.it” e successivamente accedendo al servizio online “Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva” per i soggetti con pagamento del premio a carico dello Stato.
È opportuno precisare che l’accesso ai servizi INAIL è consentito soltanto agli utenti in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.
Assicurazione casalinghe: importo del premio
Il premio, annuale e non frazionabile su base mensile, ammonta ad euro 24,00.
In caso di:
- Prima iscrizione, il premio dev’essere versato nel momento in cui maturano i requisiti assicurativi, mentre la copertura decorre dal giorno successivo quello di pagamento;
- Rinnovo, il premio dev’essere versato entro il 31 gennaio mentre la copertura assicurativa decorre dal 1° gennaio senza soluzione di continuità con l’anno precedente.
Non sono tenuti a versare il premio, che sarà a carico dello Stato, coloro che presentano entrambi i requisiti:
- Reddito personale lordo pari o inferiore a 4.648,11 euro annui;
- Appartenenza ad un nucleo familiare con reddito lordo non eccedente i 9.296,22 euro annui.
Il reddito da assumere a riferimento è quello personale e del nucleo familiare, dichiarato ai fini IRPEF l’anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti. Occorrerà comunque effettuare ogni anno l’iscrizione “con dichiarazione sostitutiva”.
Non entrano nel conteggio del reddito:
- La rendita diretta, la rendita ai superstiti, l’indennizzo in capitale, gli assegni di incollocabilità, l’assegno per l’assistenza personale continuativa in quanto prestazioni erogate dall’INAIL;
Pensioni di invalidità civile e di guerra; - Assegni familiari;
- Assegni di mantenimento dei figli;
- Indennità di accompagnamento;
- Particolari categorie reddituali, ad esempio redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta definitiva, ad imposta sostitutiva ecc…
Assicurazione casalinghe: pagamento del premio
Tanto per perfezionare l’iscrizione quanto per rinnovare la copertura assicurativa il premio dev’essere pagato esclusivamente utilizzando l’avviso di pagamento PagoPA:
- Online sul portale INAIL;
- Online sul sito di Poste Italiane;
- Online presso altri prestatori di servizi (elenco completo su “gov.it”;
- Uffici di Poste Italiane;
- Banche o sportelli bancomat;
- Ricevitorie;
- Tabaccai;
- Supermercati abilitati al servizio;
a mezzo contanti, carte o addebito in conto corrente.
Non sono ammessi sistemi alternativi al pagamento tramite PagoPA, come bollettini postali o bonifici.
Il versamento del premio è:
- Annuale e non frazionabile, di conseguenza non si può procedere al rimborso di quanto corrisposto se il soggetto perde i requisiti per essere assicurato in corso d’anno;
- Deducibile ai fini fiscali.
Assicurazione casalinghe: rinnovo entro il 31 gennaio
Coloro che sono già iscritti all’assicurazione ricevono, entro la fine dell’anno, una lettera dall’INAIL contenente l’avviso di pagamento PagoPA, già precompilato con i dati anagrafici e l’ammontare del premio da corrispondere entro il 31 gennaio successivo.
L’assicurazione mantiene comunque la propria validità fino al 31 dicembre, anche se nel corso dell’anno la persona compie il 67° anno di età.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento