- Copertura economica della malattia a carico del datore di lavoro per i periodi di carenza (primi tre giorni);
- Indennità economica a carico dell’INPS per i periodi di malattia decorrenti dal 4° giorno, eccezion fatta per le festività (operai) e festività cadenti di domenica (impiegati) interamente in capo all’azienda;
- Eventuale integrazione dell’indennità INPS a carico del datore di lavoro, secondo quanto previsto dal CCNL applicato;
- Copertura economica dell’intero periodo di malattia per il datore di lavoro, a beneficio dei lavoratori non soggetti alla tutela INPS;
Di conseguenza, gli effetti in busta paga determinati dalla malattia cambiano a seconda di:
- Durata dell’assenza;
- Eventuale copertura INPS;
- Condizioni previste dal contratto collettivo applicato dall’azienda.
Analizziamo l’argomento in dettaglio.
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Assenze per malattia: periodo di carenza
I primi tre giorni di malattia non vengono indennizzati dall’INPS. Tuttavia, la generalità dei contratti collettivi pone la retribuzione a carico del datore di lavoro, in misura pari al 100%. Di conseguenza, il dipendente non subirà alcuna diminuzione del compenso.
Le somme corrisposte per il periodo di carenza sono soggette sia alle trattenute INPS, per contributi a carico del lavoratore, che a tassazione IRPEF.
Assenze per malattia: indennità INPS
Per taluni settori produttivi il periodo di assenza del lavoratore per malattia è economicamente a carico dell’INPS, attraverso l’erogazione di un’apposita indennità.
I settori interessati sono:
- Industria ed artigianato, a beneficio dei soli operai e categorie assimilate (esclusi pertanto impiegati, quadri e dirigenti);
- Commercio, a beneficio di operai, impiegati e quadri;
- Credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati, limitatamente ai salariati (esclusi operai, impiegati e dirigenti);
- Agricoltura, le prestazioni INPS sono riservate a OTI e OTD, con esclusione di impiegati e dirigenti.
Assenze per malattia: retribuzione media giornaliera
L’indennità INPS è calcolata in base alla cosiddetta “Retribuzione media giornaliera” (RMG).
La RMG è pari ai compensi percepiti nel mese (o nelle quattro settimane) precedente l’inizio della malattia. L’importo da considerare è l’imponibile previdenziale, opportunamente evidenziato nei cedolini paga.
Una volta individuata la somma, questa dev’essere divisa per:
- Per il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite (eccezion fatta per quelle di malattia) nel mese precedente l’evento, limitatamente agli operai retribuiti in base alle ore lavorate;
- Il coefficiente fisso 26, nei confronti degli operai retribuiti in misura fissa mensile;
- Il coefficiente 30 se trattasi di impiegati.
Al risultato della divisione, si dovrà sommare il rateo mensile di tredicesima ed eventuale quattordicesima. Quest’ultimo si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 12 (in presenza di quattordicesima l’importo dev’essere moltiplicato per due).
Una volta stabilito il rateo mensile questo dev’essere diviso per:
- 30 nel caso degli impiegati;
- 25 per gli operai.
Ipotizziamo il calcolo della malattia per il dipendente Caio, operaio con retribuzione fissa mensile di 1.500,00 euro il cui contratto collettivo prevede tredicesima e quattordicesima:
- La retribuzione imponibile INPS del mese precedente l’evento è pari ad euro 1.650,00;
- Dividiamo euro 1.650,00 per 26 ed otteniamo (quota A) euro 63,46;
- Calcoliamo i ratei di tredicesima e quattordicesima pari a (1.500,00 / 12) * 2 = 250,00 euro;
- Dividiamo il rateo delle mensilità aggiuntive per 25 ed otteniamo 250,00 / 25 = 10,00 euro (quota B);
- L’ultimo passaggio per ottenere la RMG è sommare quota A euro 63,46 + quota B euro 10,00 = 73,46 euro.
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Assenze per malattia: percentuale della RMG
Una volta calcolata la RMG è bene precisare che l’INPS non liquida l’importo intero. Viene infatti assunta una percentuale della retribuzione media, variabile in base ai giorni di malattia:
- 50% della RMG per le giornate indennizzabili dal 4° al 20° giorno di malattia;
- 66,66% della RMG per i periodi indennizzabili dal 21° al 180° giorno di malattia;
- 80% della RMG per i dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria, non iscritti all’albo delle imprese artigiane.
Riprendendo la RMG di Caio questa sarà pertanto pari a:
- 73,46 * 50% = 36,73 euro dal 4° al 20° giorno di malattia;
- 73,46 * 66,66% = 48,97 euro dal 21° al 180° giorno di malattia.
Assenze per malattia: giornate indennizzabili
Una volta definita la RMG “percentualizzata” questa sarà da moltiplicarsi per le giornate indennizzabili all’interno del periodo di malattia.
In particolare:
- Per gli operai sono indennizzabili i giorni feriali (compreso il sabato) con esclusione di domeniche e festività nazionali ed infrasettimanali;
- Per gli impiegati sono coperte dall’INPS tutte le giornate nel periodo di malattia, escluse le festività nazionali ed infrasettimanali cadenti di domenica.
Assenze per malattia: calcolo indennità INPS
Tornando a Caio, in caso di malattia dal 01-06-2021 al 09-06-2021, l’indennità a carico dell’INPS sarà:
- 73,46 * 50% = 36,73 euro al giorno;
- Le giornate indennizzabili nel periodo sono cinque (04, 05, 07, 08, 09 giugno);
- L’indennità sarà pertanto pari a 36,73 * 5 = 220,38 euro.
La somma così ottenuta sarà corrisposta con la busta paga del mese di giugno 2021.
L’indennità INPS è esente da trattenute per contributi previdenziali ma soggetta a tassazione.
Assenze per malattia: integrazione a carico dell’azienda
La maggior parte dei contratti collettivi prevede, a carico del datore di lavoro, l’integrazione di quanto corrisposto dall’INPS.
Nel caso del CCNL Commercio è prevista:
- Retribuzione a carico dell’azienda pari al 100% nei primi tre giorni di malattia (carenza);
- Integrazione al 75% dell’indennità INPS dal 4° al 20° giorno di malattia;
- Integrazione al 100% dell’indennità INPS dal 21° giorno di malattia in poi.
Per calcolare l’integrazione, i passaggi sono:
- Calcolare la retribuzione teoricamente spettante per i periodi di malattia;
- Applicare l’eventuale percentuale (ad esempio il 75%);
- Aumentare l’indennità INPS dei contributi a carico dipendente (cosiddetta “lordizzazione”);
- Riconoscere l’eventuale differenza tra retribuzione teoricamente spettante e indennità INPS “lordizzata”.
Riprendendo l’esempio di Caio ed ipotizzando che a questo si applica il contratto Commercio, i passaggi sono:
- Calcolare la retribuzione spettante dal 04-06 al 09-06, equivalente a retribuzione lorda (1.500,00 / 26) * 5 giorni (esclusa la domenica) = 288,46;
- Applicare la percentuale del 75% prevista dal CCNL Commercio 288,46 * 75% = 216,35;
- Aumentare l’indennità INPS dei contributi a carico dipendente, il calcolo si effettua moltiplicando (euro 220,38 indennità INPS * 100) / il risultato della sottrazione tra 100 e i contributi a carico dipendente ipotizziamo il 9,19% equivalente a 90,81;
- Il risultato della “lordizzazione” sarà (220,38*100) / 90,81 = 242,68;
- Confronto tra la retribuzione teoricamente spettante al dipendente per i periodi di malattia (euro 216,35) e l’indennità INPS “lordizzata” (euro 242,68), essendo la seconda maggiore della prima il datore di lavoro non dovrà erogare alcun importo a titolo di integrazione.
Assenze per malattia: esempio di confronto tra attività lavorativa e malattia
A questo punto abbiamo tutti gli elementi per fare il confronto tra un mese interamente lavorato ed uno con un evento di malattia.
Nel mese di giugno 2021 interamente lavorato da Caio la retribuzione lorda è pari a 1.500,00 euro.
Al contrario, in caso di evento di malattia dal 01-06 al 09-06 il compenso lordo ammonta a:
- 500,00 + (retribuzione lorda);
- 403,85 – (assenza per malattia);
- 115,38 + (carenza malattia);
- 220,38 + (indennità INPS);
1.431,91 retribuzione lorda totale.
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