Assenza per malattia all’estero: cosa fare? La guida Inps

Può capitare che un lavoratore durante un soggiorno temporaneo al di fuori dei confini italiani venga colpito improvvisamente da un evento di malattia che gli impedisca di tornare in Italia per prestare l’attività lavorativa e lo costringa a un assenza per malattia all’estero. Si tratta di un caso piuttosto particolare, in quanto l’evento morboso avviene un Paese estero, che segue una prassi differente rispetto alla legislazione italiana, a secondo del luogo in cui si ci ammala.

Dunque cosa fare in caso di assenza per malattia all’estero? Qual è la prassi che il lavoratore deve seguire per mantenere l’indennità di malattia? È necessario rispettare le fasce orarie di reperibilità come previsto dalla legislazione italiana? Per rispondere a tutti questi quesiti, l’INPS di recente ha pubblicato sul proprio sito internet una guida informativa sulla certificazione di malattia per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale. Ecco quali sono gli adempimenti che il lavoratore deve porre in essere qualora si trova in un Paese estero e nel frattempo incombe un evento di malattia.

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Assenza per malattia all’estero: mantenimento dell’indennità

Innanzitutto, l’INPS ha pubblicato un guida informativa e confermato che anche in caso di malattia all’estero il lavoratore conserva l’indennità di malattia, e dunque la normale retribuzione. Infatti, se si tratta di un lavoratore avente diritto alla tutela previdenziale della malattia da parte dell’INPS, l’indennità economica viene erogata al pari di un lavoratore in malattia in Italia.

Scarica la Guida Inps sulla Malattia all’estero

Non bisogna dimenticare che per poter essere indennizzati è necessario produrre idonea documentazione. Quindi, occorre presentare adeguata certificazione medica contenente tutti i dati ritenuti essenziali ai sensi della normativa italiana, ossia:

  • intestazione;
  • dati anagrafici del lavoratore;
  • prognosi;
  • diagnosi di incapacità al lavoro;
  • indirizzo di reperibilità;
  • data di redazione;
  • timbro;
  • e firma del medico.

Assenza per malattia all’estero: orari di reperibilità

In premessa si ci era chiesto se anche in caso di malattia avvenuta in un Paese estero è necessario osservare gli orari di reperibilità previsti dalla legislazione italiana. L’INPS su questo punto ha dato parere positivo. È dunque necessario rispettare le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche di controllo, atte a verificare l’effettivo stato di incapacità lavorativa.

Gli orari, in particolare, devono essere rispettati sia dai lavoratori appartenenti al settore pubblico, sia da quelli operanti nel settore privato. Nel primo caso, gli orari sono i seguenti:

  • mattina: ore 10.00 – 12.00;
  • pomeriggio: 17.00 – 19.00.

Per quanto riguarda i lavoratori del settore privato, invece, le fasce orarie da rispettare sono i seguenti:

  • mattina: ore 09.00 – 13.00;
  • pomeriggio: 15.00 – 18.00.

Assenza per malattia in Paese UE: cosa fare?

Se si ci trova all’estero e la malattia insorge in un Paese dell’Unione Europea, si applica la legislazione del Paese dove risiede l’Istituzione competente, ossia quella presso la quale è assicurato il lavoratore. In tal caso, il lavoratore è tenuto ad osservare i seguenti step:

  1. il primo giorno dell’evento occorre rivolgersi al medico del Paese in cui si soggiorna temporaneamente per ottenere la certificazione dello stato di incapacità lavorativa;
  2. trasmettere il certificato compilato in tutti i suoi dati entro due giorni dal rilascio alla Sede INPS competente, sulla base della residenza in Italia;
  3. dopodiché bisogna trasmettere, sempre entro due giorni, al datore di lavoro l’attestato della malattia (ovvero il certificato privo dei dati relativi alla diagnosi).

Per velocizzare i tempi è possibile in entrambi i casi anticipare la trasmissione del certificato via fax, PEC o e-mail; fermo restando l’obbligo a presentare il certificato originale. Se il termine è festivo, la data è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

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Assenza per malattia in Paese extra UE: cosa fare?

Se l’evento di malattia avviene in un Paese extra UE con il quale l’Italia ha stipulato accordi o convenzioni bilaterali, occorre farsi rilasciare la certificazione di malattia attestante lo stato di incapacità lavorativa. Relativamente ai dati contenuti nel certificato ed alle modalità di trasmissione, valgono le medesime regole appena illustrate.

In tali casi non è richiesta la legalizzazione del certificato. O meglio non è richiesta purché sia espressamente previsto negli accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, che la certificazione di malattia rilasciata dall’Istituzione locale competente sia esente da legalizzazione.

Assenza per malattia in Paese extra UE senza Convenzioni: cosa fare?

Al contrario, se si ci ammala in un Paese extra UE con il quale l’INPS non ha stipulato alcuna Convenzione, la corresponsione dell’indennità di malattia può aver luogo solo dopo la presentazione all’INPS della certificazione originale. Tale certificato deve essere legalizzato a cura della rappresentanza diplomatica o consolare all’estero.

Trasferta all’estero in caso di malattia in corso

In caso di trasferimento all’estero in caso di malattia in corso, per non perdere il diritto all’indennità di malattia, il lavoratore è tenuto a comunicarlo all’INPS. L’Istituto previdenziale avvia dunque una valutazione medico legale, anche mediante convocazione a visita ambulatoriale preventiva. Ciò servirà per verificare che non vi siano possibili rischi di aggravamento conseguenti al tuo spostamento.

Daniele Bonaddio

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