Assenza ingiustificata: si perde il lavoro senza diritto alla Naspi. Le nuove regole

Stop all’assenza da lavoro per farsi licenziare e prendere la Naspi. Cambiano le regole.

Paolo Ballanti 17/12/24

Il nuovo Decreto lavoro, approvato definitivamente lo scorso 11 dicembre 2024, ha introdotto una stretta alle assenze ingiustificate, arginando il diritto alla Naspi in caso di licenziamento per troppe assenze.

Tra le novità infatti, l’articolo 19 si occupa proprio della materia di risoluzione del rapporto di lavoro nelle ipotesi in assenza ingiustificata del dipendente.

Si ricorda infatti che, nell’ambito del contratto di lavoro subordinato, il dipendente è tenuto a rendere la prestazione lavorativa manuale e / o intellettuale dedotta nella lettera di assunzione. Eventuali assenze dal lavoro devono essere accordate dal datore di lavoro (è il caso di ferie e permessi) e / o appositamente giustificate (come accade per le assenze per malattia, infortunio sul lavoro, maternità). Al di fuori delle ipotesi citate il dipendente che non si presenta al lavoro è considerato come assente ingiustificato.

Dal momento che:

  • l’assenza ingiustificata può portare sino al licenziamento per giusta causa (previa contestazione disciplinare);
  • il licenziamento stesso (in presenza degli altri requisiti di legge) essendo un’ipotesi di perdita involontaria dell’occupazione può, previa domanda del lavoratore all’INPS, legittimare l’erogazione dell’indennità di disoccupazione Naspi;

si è sviluppata la tendenza delle assenze ingiustificate dei dipendenti che, al fine di accedere alla NASpI, non attendevano altro che il licenziamento da parte del datore di lavoro per ottenere il sussidio di disoccupazione.

Potrebbe essere utile il libro Il licenziamento nel settore privato, con una panoramica della normativa in tema di licenziamenti nei rapporti di lavoro privato. Quando si può licenziare? Con quali tempistiche e iter? Come fare ricorso? Il testo risponde a questi e molti altri quesiti sul tema.

Per contrastare questo fenomeno il Ddl Lavoro introduce un’importante novità in materia di risoluzione del rapporto di lavoro.

Ecco in dettaglio cosa succede a chi opta per l’assenza ingiustificata come mezzo per farsi licenziare e prendere la Naspi.

Indice

Come può interrompersi il rapporto di lavoro?

Il contratto di lavoro subordinato può trovare interruzione per volontà di entrambe le parti (risoluzione consensuale) ovvero per decisione unilaterale del dipendente (dimissioni) o dell’azienda (licenziamento).

In entrambe le ipotesi la parte che recede è tenuta a rispettare determinati obblighi e procedure.

Le stesse dimissioni del lavoratore devono essere formalizzate attraverso un’apposita piattaforma telematica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In caso contrario, le dimissioni non hanno alcuna efficacia e il rapporto di lavoro prosegue regolarmente.

Regole sulle dimissioni online

Le dimissioni rappresentano la volontà del dipendente di risolvere unilateralmente il contratto di lavoro.

A pena di inefficacia, dal 12 marzo 2016, il legislatore, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco, ha introdotto l’obbligo, in capo al dipendente dimissionario, di comunicare la propria volontà di interrompere il contratto a mezzo invio di un apposito modulo telematico, compilato sulla piattaforma Servizi Lavoro (“servizi.lavoro.gov.it”) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In pratica l’unico modo per lasciare volontariamente il lavoro ormai è dato dalle dimissioni online

Il modulo telematico, una volta compilato dal lavoratore, è trasmesso al datore di lavoro (via posta elettronica certificata – PEC) e all’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL).

L’azienda, ricevuta la comunicazione, è tenuta ad inviare la comunicazione “UniLav” di cessazione per dimissioni, da trasmettere attraverso l’apposito portale telematico della Regione / Provincia autonoma competente in base alla sede di lavoro.

Eccezioni alle dimissioni telematiche

L’obbligo di trasmettere le dimissioni in modo telematico non ricorre con riguardo alle ipotesi di dimissioni rassegnate:

  • nelle sedi protette (articolo 2113, comma 4, Codice civile) o avanti alle commissioni di certificazione;
  • durante il periodo di prova;
  • nel lavoro domestico;
  • da genitori lavoratori;
  • nel lavoro marittimo.

A seguito di quanto previsto dal Ddl Lavoro (articolo 19) è introdotta un’ulteriore ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, diversa dal licenziamento, per cui non ricorre l’obbligo di dimissioni telematiche.

La fattispecie in questione opera in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protrattasi oltre un determinato termine.

Assenza ingiustificata: ora si perde il lavoro senza Naspi

Il nuovo comma 7-bis introdotto dal Ddl Lavoro (articolo 19) alla normativa in materia di dimissioni dispone che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore, protrattasi oltre il termine, in alternativa:

  • previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato;
  • in mancanza di previsione contrattuale, pari a quindici giorni;

il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale di lavoro “che può verificare la veridicità della comunicazione medesima” (articolo 26, nuovo comma 7-bis, Decreto legislativo numero 151/2015).

Nelle situazioni descritte il rapporto di lavoro, in deroga alla normativa vigente, si intende comunque risolto per volontà del lavoratore (dimissioni), non opera l’obbligo di presentare l’apposito modulo telematico e il dipendente non ha titolo a presentare domanda di disoccupazione Naspi (non trattandosi di un’ipotesi di perdita involontaria dell’occupazione).

EventoEffetto
Dimissioni presentate sulla piattaforma telematica del Ministero del Lavoro e delle Politiche SocialiRisoluzione del contratto per dimissioni
Ipotesi in cui non ricorre l’obbligo di dimissioni telematiche
Assenza ingiustificata del lavoratore oltre il termine previsto dalla contrattazione collettiva ovvero, in mancanza di questa, oltre i quindici giorni (novità D.D.L. Lavoro)

Come può difendersi il lavoratore

La risoluzione del rapporto per dimissioni, a seguito dell’assenza ingiustificata del dipendente, non opera se quest’ultimo dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.

Paolo Ballanti

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