Assegno unico universale: come modificare la domanda inviata

Con il Messaggio numero 1962 del 9 maggio 2022 l’Inps ha informato sul rilascio di alcune nuove funzionalità che riguardano le domande per l’Assegno unico universale (AUU). In particolare, si legge nel messaggio che con i nuovi servizi sarà possibile:

  • modificare la domanda;
  • visualizzare i pagamenti;
  • visualizzare eventuali anomalie o incompletezze.

Basterà accedere all’applicazione online dell’Assegno unico dal sito Inps e visitare la sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato”.

Le modifiche avranno effetto dal momento in cui sono state inserite, non ci sarà quindi retroattività e non si avrà diritto a conguagli per importi arretrati. Unica eccezione sarà la dichiarazione relativa alla condizione di disabilità del figlio/a nel caso in cui questa sia preesistente alla modifica in domanda.

Vediamo quindi nei prossimi paragrafi come modificare la domanda e quali sono le modifiche sulle quali è possibile intervenire.

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Assegno unico universale: come accedere al servizio di modifica

Per poter modificare la domanda occorre accedere all’applicazione dell’Assegno Unico Universale dal portale inps.it seguendo il percorso “Prestazioni e servizi – Prestazioni – Assegno unico e universale per i figli a carico” e utilizzando le credenziali:

  • SPID;
  • CIE;
  • CNS.

Una volta effettuato l’accesso, nella colonna destra della Homepage dell’applicazione si potrà selezionare il servizio “Consulta e gestisci le domande già presentate”.

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La Homepage dell’applicazione con il nuovo servizio “Consulta e gestisci le domande già presentate”

Assegno unico universale: cosa si può modificare

Dopo aver selezionato il nuovo servizio di modifica, sarà possibile intervenire sulle seguenti aree:

  • variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
  • variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
  • modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;
  • il codice fiscale dell’altro genitore (a condizione che questi non abbia già fornito la propria modalità di pagamento e non abbia già percepito un pagamento);
  • i criteri di ripartizione dell’assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
  • spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021;
  • variazioni attinenti alle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e dall’eventuale altro genitore.

Scarica il Messaggio Inps numero 1962 del 9 maggio 2022

Assegno unico universale: condizione di disabilità del figlio

Come anticipato, le modifiche non sono retroattive e non danno diritto a nessun conguaglio, con l’eccezione della dichiarazione relativa alla condizione di disabilità del figlio/a nel caso in qui questa sia preesistente alla modifica. In fase di modifica andrà comunque indicata la data di decorrenza della disabilità.

L’Inps ricorda che la condizione di disabilità deve risultare anche dall’ISEE del nucleo familiare ove sono inseriti i figli. Se così non fosse occorrerà chiederne la rettifica all’intermediario abilitato (CAF) che ha provveduto all’inoltro della medesima Dichiarazione Sostitutiva Unica, non sarà necessario presentare una nuova DSU.

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Assegno unico universale: le nuove funzionalità

Il Messaggio Inps numero 1962 ha reso note altre due funzionalità, sempre all’interno della sezione “Consulta e gestisci le domande già presentate”. In particolare, è stato aggiunto il servizio denominato “Pagamenti”, con il quale è possibile visualizzare la lista dei pagamenti disposti suddivisi per competenza mensile con la specifica modalità di pagamento utilizzata.

Inoltre, nella visualizzazione di riepilogo che appare al momento dell’accesso è presente un campo denominato “Evidenze”, che mostra all’utente che ha inserito la domanda le eventuali criticità emerse durante la fase istruttoria e che ne impediscono il completamento.

Potrebbe venir chiesto all’utente di aggiungere ulteriore documentazione, o di precisare la permanenza di un requisito. Le evidenze, precisa l’Istituto, si possono riferire anche:

  • alla modalità di pagamento prescelta,
  • alla necessità di ulteriore documentazione da allegare a comprova dei requisiti per il diritto e/o la misura dell’assegno,
  • alla necessità di integrare i requisiti (di studio, tirocini, ecc.) per i figli diventati maggiorenni dopo la presentazione della domanda,
  • alla discordanza della condizione di disabilità con quanto rilevato in DSU.

Infine, nel dettaglio della scheda figlio sono consultabili anche i provvedimenti di accoglimento e di reiezione, che sarà possibile scaricare in formato pdf. In caso di respingimento, nel provvedimento saranno specificate le relative motivazioni.

Leggi anche “Assegno unico con Reddito di cittadinanza: requisiti, importi e pagamento Inps”

Alessandro Sodano

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