Assegno unico universale: le regole per genitori separati

Paolo Ballanti 26/04/22
L’Assegno Unico Universale (AUU) rappresenta un sostegno economico attribuito dall’INPS previa domanda a beneficio dei nuclei familiari con figli a carico.

Introdotto a decorrere dal 1° marzo 2022, in sostituzione di misure come ANF e detrazioni per figli a carico, l’AUU è calcolato in ragione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), con cui si valuta la condizione economico – patrimoniale del nucleo familiare.

All’importo base, variabile in funzione dell’ISEE, si aggiungono una serie di maggiorazioni, ad esempio in favore dei nuclei familiari numerosi o in presenza di figli portatori di handicap.

Erogato direttamente dall’INPS, l’AUU spetta dal settimo mese di gravidanza alla maggiore età del figlio, con possibilità di estenderlo (a determinate condizioni) sino ai ventuno anni di età.

Per regola generale hanno diritto all’Assegno i genitori richiedenti o comunque coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Al fine di gestire le domande di AUU da parte dei genitori separati o divorziati l’INPS ha fornito importanti chiarimenti dapprima con la Circolare del 9 febbraio 2022 numero 23 e da ultimo con il Messaggio del 20 aprile 2022 numero 1714.

Analizziamo la questione in dettaglio.

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Assegno unico universale: come richiederlo

La domanda di Assegno Unico dev’essere presentata una sola volta per l’intero periodo di erogazione, dal 1° marzo al 28 febbraio dell’anno successivo.

Per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno prossimo, l’AUU spetta comprensivo degli arretrati, calcolati a partire dal 1° marzo 2022.

Al contrario, nel caso di istanze trasmesse dal 1° luglio 2022 l’Assegno decorre dal mese successivo quello di presentazione della domanda, senza alcun riconoscimento degli arretrati.

Le domande possono essere presentate in autonomia, collegandosi al portale “inps.it – Prestazioni e Servizi – Prestazioni – Assegno unico e universale per i figli a carico” muniti delle credenziali SPID, CIE o CNS ovvero, in alternativa:

  • Chiamando il Contact center dell’Istituto al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o lo 06.164.164 (da rete mobile, applicando la tariffa del gestore telefonico);
  • Avvalendosi dei servizi offerti dagli enti di patronato.

Assegno unico universale: pagamento intero o ripartito

L’Assegno Unico appartiene alla categoria delle prestazioni INPS corrisposte direttamente al soggetto richiedente, senza alcuna anticipazione del datore di lavoro in busta paga.

L’AUU, come ricordato dalla Circolare dell’Istituto del 9 febbraio 2022 numero 23, è corrisposto dall’INPS al genitore richiedente ovvero, previa domanda anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Per ottenere il pagamento ripartito:

  • In sede di invio della domanda di AUU è sufficiente riportare, oltre ai dati di pagamento del genitore richiedente, quelli dell’altro genitore;
  • In costanza di erogazione dell’Assegno Unico, inserendo i dati di pagamento del secondo genitore all’interno della domanda già presentata.

Per indicare il pagamento “in misura intera” o “ripartita” nell’istanza online sono presenti tre opzioni:

Opzione Modalità di pagamento
In accordo con l’altro genitore chiedo che l’intero importo dell’assegno mi sia corrisposto in qualità di richiedente

 

Misura intera, 100% al richiedente
Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall’altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota

 

Ripartita, 50% al richiedente + 50% all’altro genitore (con indicazione del metodo di pagamento)
Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la mia quota di assegno”.

 

Ripartita, 50% al richiedente + 50% all’altro genitore

Con riferimento all’ultimo punto, le FAQ dell’INPS (pubblicate su “inps.it – Prestazioni e Servizi – FAQ Domande frequenti – Assegno unico e universale”) chiariscono che “in mancanza di accordo, il richiedente deve indicare che chiede solo il 50% per sé”. In questa ipotesi “l’altro genitore dovrà successivamente integrare la domanda fornendo gli estremi dei propri conti”.

Assegno unico genitori separati: come richiedere il pagamento ripartito

Assegno unico universale: come viene pagato

Le modalità di erogazione dell’Assegno Unico contemplano innanzitutto l’accredito su uno strumento dotato di IBAN come:

  • Conto corrente bancario;
  • Conto corrente postale;
  • Carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;
  • Libretto di risparmio dotato di codice IBAN.

In alternativa, il richiedente può optare per la consegna di contante presso uno degli sportelli postali presenti sul territorio italiano.

Un’eccezione riguarda i nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza. In tal caso, l’accredito avviene direttamente sulla cosiddetta “Carta RdC”, strumento di pagamento elettronico rilasciato da Poste Italiane ai titolari del Reddito.

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Assegno unico universale: come funziona per i genitori separati?

In precedenza si è precisato che l’Assegno Unico è determinato in una somma base parametrata all’ISEE, cui si sommano una serie di maggiorazioni, calcolate in ragione del numero e delle caratteristiche dei componenti il nucleo familiare.

L’INPS ha chiarito (Circolare del 9 febbraio 2022 numero 23) che dev’essere considerato “l’ISEE del nucleo ove è inserito il figlio beneficiario della prestazione” a prescindere che il “genitore richiedente faccia parte del medesimo nucleo familiare”. Ciò può accadere nell’ipotesi di genitori separati e / o divorziati.

Non a caso, prosegue l’INPS, la domanda è “presentata da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale e non è previsto anche il requisito della convivenza con il figlio per la presentazione della domanda stessa”.

Pagamento ripartito

Il principio generale che regola l’Assegno Unico è quello di essere corrisposto in egual misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o hanno l’affidamento condiviso dei figli.

Pagamento intero

In deroga al pagamento ripartito, i genitori possono stabilire che il sussidio venga interamente erogato ad uno solo dei due, attestando tale circostanza in sede di trasmissione della domanda.

Provvedimento del giudice o accordo tra le parti

Il Messaggio INPS del 20 aprile 2022 numero 1714 ha ricordato che “l’assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore” se a seguito di provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha “l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l’affidamento esclusivo”.

Identica sorte se il giudice nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale ovvero il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori.

Indicazioni operative

Al fine di gestire le domande di Assegno Unico da parte dei genitori separati o divorziati, l’INPS chiarisce che nelle ipotesi di:

  • Esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale;
  • Affidamento esclusivo;
  • Provvedimento del giudice che individua chi tra i genitori può percepire i contributi pubblici;
  • Accordo tra le parti;

il richiedente “che si trovi nelle suddette condizioni lo dichiara nella domanda, selezionando l’apposita opzione, chiedendo l’erogazione dell’AUU al 100%” (Messaggio numero 1714/2022).

Peraltro, se l’assegno è già corrisposto al 50%, il genitore ha la possibilità di modificare le modalità di erogazione, integrando la domanda telematica a suo tempo presentata, chiedendo il pagamento al 100%.

Quali documenti allegare alla domanda

L’eventuale documentazione a sostegno del diritto del genitore all’erogazione intera (sentenza di separazione o divorzio, accordo scritto tra le parti, decreto di separazione) non dovrà essere allegata in sede di domanda dell’Assegno o di modifica di un’istanza già presentata. La stessa potrà essere richiesta dall’Istituto in un momento successivo.

Richiesta di riesame

L’altro genitore ha comunque la possibilità di chiedere alla Struttura INPS territorialmente competente un riesame della ripartizione, inviando idonea documentazione a comprova.

Le domande che ricadono nella casistica del riesame per la parte relativa alla ripartizione dell’assegno, sottolinea il Messaggio numero 1714, non “saranno più modificabili, dall’altro genitore o dal Patronato”. Solo il richiedente potrà in un momento successivo, prosegue il Messaggio, modificare tale scelta “qualora cambino le condizioni giuridiche esistenti al momento della domanda”.

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Paolo Ballanti

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