Assegno unico per stranieri 2023: come funziona e novità permessi di soggiorno

Paolo Ballanti 12/04/23
Allegati

Arrivano importanti chiarimenti sull’Assegno unico per stranieri. Introdotto dal 1° marzo 2022 con Decreto legislativo 29 dicembre 2021 numero 230 l’Assegno unico universale ha l’obiettivo di riordinare, razionalizzare e potenziare le misure economiche di sostegno alle famiglie con figli a carico.

La prestazione, spettante previa domanda da inviare all’Inps, viene erogata dall’Istituto direttamente al beneficiario in dodici quote mensili da marzo a febbraio dell’anno successivo, secondo una quota – base parametrata all’ISEE cui si aggiungono una serie di maggiorazioni.

Per poter legittimamente beneficiare dell’Assegno è necessario che il soggetto richiedente rispetti una serie di requisiti legati a:

  • Cittadinanza e soggiorno;
  • Pagamento delle imposte in Italia;
  • Residenza;
  • Domicilio.

Con riguardo al primo aspetto (contenuto all’articolo 3, comma 1, lettera a del D.Lgs. numero 230/2021) l’Inps ha fornito una serie di chiarimenti sui permessi di soggiorno utili ai fini dell’accesso all’AUU, dapprima con la Circolare del 9 febbraio 2022 numero 23 ed il Messaggio 25 luglio 2022 numero 2951 e, di recente, con un’altra Circolare datata 7 aprile 2023 numero 41.

Quest’ultimo documento ha altresì permesso all’Istituto di fornire chiarimenti in merito alle modifiche alla disciplina dell’Assegno unico contenute nell’ultima legge di bilancio.

Analizziamo le novità in dettaglio.

Indice

Assegno unico per stranieri 2023: requisiti

Tra i requisiti di spettanza dell’Assegno unico (ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo numero 230/2021) è stabilito che il richiedente debba essere:

  • Cittadino italiano;
  • In alternativa, cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ovvero:
    1. Titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi;
    2. Titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi.

Sul punto la Circolare Inps del 9 febbraio 2022 numero 23 ha precisato che sono inclusi tra i soggetti potenziali beneficiari della misura:

  • Gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani;
  • I titolari di Carta blu considerati come lavoratori altamente qualificati;
  • I lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
  • I lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all’articolo 26 del Testo Unico per i quali l’inclusione tra i potenziali beneficiari dell’Assegno è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.

I familiari di cittadini UE
Con riguardo invece ai familiari di cittadini dell’Unione europea sono ricompresi nella disciplina dell’Assegno unico per stranieri i titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero i titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente.

Sono altresì inclusi i familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare.

Assegno unico per stranieri 2023: altri permessi di soggiorno utili

Il Messaggio Inps del 25 luglio 2022 numero 2951, in aggiunta ai titoli di soggiorno già indicati con le precedenti disposizioni considera utili, ai fini del diritto all’Assegno unico, i permessi rilasciati per:

  • Lavoro subordinato, di durata almeno semestrale;
  • Lavoro stagionale, di durata almeno semestrale;
  • Assistenza minori, rilasciato ai familiari per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano;
  • Protezione speciale, rilasciato laddove sussistano pericoli di persecuzione o tortura in caso di rientro nel Paese di origine;
  • Casi speciali, rilasciato a soggetti nei cui confronti siano state accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento.

Permessi esclusi
Non possono invece essere inclusi nella platea dei beneficiari i titolari dei seguenti permessi:

  • Attesa occupazione;
  • Tirocinio e formazione professionale;
  • Studio;
  • Studenti, tirocinanti, alunni;
  • Residenza elettiva;
  • Visite, affari, turismo.
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Assegno unico per stranieri 2023: cittadini del Regno Unito

Con riferimento ai cittadini del Regno Unito, ai fini dell’accesso alle prestazioni assistenziali a sostegno della famiglia, compreso l’Assegno unico e universale, questi devono considerarsi “equiparati ai cittadini dell’Unione europea se residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020” (Messaggio Inps numero 2951/2022).

Di conseguenza, qualora nei confronti dei suddetti cittadini risulti accertato il requisito della residenza anagrafica entro e non oltre il 31 dicembre 2020 (attraverso le verifiche automatizzate sull’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente – ANPR o altri archivi anagrafici) non saranno richiesti ulteriori titoli di soggiorno legale diversi da quelli già posseduti a tale data.

Al contrario, nei confronti dei cittadini del Regno Unito non residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020, che presentino istanza di AUU, si applicheranno le disposizioni dettate in materia di documenti di soggiorno per cittadini extracomunitari.

Assegno unico per stranieri 2023: permessi per protezione temporanea

Come afferma l’Inps nella Circolare numero 41/2023, su conforme parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tra i permessi di soggiorno che permettono di percepire l’Assegno unico universale rientra anche quello per protezione temporanea.

Il permesso in parola viene rilasciato “alle persone provenienti dall’Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso, ai sensi dell’articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2022, tenuto anche conto delle previsioni di cui all’articolo 2 del decreto – legge 2 marzo 2023 n. 16, con le quali tali permessi di soggiorno sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2023” (Circolare Inps).

Non a caso l’articolo 4, comma 1, lettera g), Decreto legislativo 7 aprile 2003 numero 85, che costituisce norma interna di recepimento della direttiva 2001/55/CE, prevede espressamente la possibilità che vengano estese ai titolari di protezione temporanea misure assistenziali comprese quelle per l’assistenza sociale.

Scarica la Circolare Inps in Pdf

Circolare Inps numero 41 del 7 aprile 2023 414 KB

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Paolo Ballanti