Lo scorso 16 novembre la Commissione europea ha pubblicato sul portale istituzionale la consueta panoramica sui casi di infrazione adottati periodicamente nei confronti degli Stati membri, inadempimenti agli obblighi previsti dal diritto dell’UE.
Tra le decisioni riguardanti il settore Lavoro e diritti sociali figura il parere motivato inviato all’Italia per il mancato rispetto delle norme comunitarie in materia di coordinamento della sicurezza sociale e di libera circolazione dei lavoratori.
L’istituto finito sotto la lente d’ingrandimento della Commissione è l’Assegno Unico.
Analizziamo in dettaglio quali correzioni chiede Bruxelles e quanto tempo ha l’Italia per adeguarsi.
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Indice
Assegno unico universale: procedura infrazione Ue
Stando alla nota della Commissione UE, l’invio all’Italia di un parere motivato è legato al mancato rispetto delle norme comunitarie in materia di:
- coordinamento della sicurezza nazionale, disciplinato dal Regolamento (CE) 2004/883;
- libera circolazione dei lavoratori, di cui al Regolamento (UE) 492/2011 ed all’articolo 45 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
da parte dell’Assegno Unico Universale (AUU).
Quest’ultima misura è stata introdotta dal 1° marzo 2022 con l’obiettivo di riordinare, semplificare e potenziare le misure economiche a sostegno delle famiglie con figli a carico.
L’Assegno spetta infatti, previa domanda all’Inps, a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale:
- per ogni figlio minorenne e, per i nuovi nati, a partire dal settimo mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei ventuno anni di età (al ricorrere di determinate condizioni);
- per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
La prestazione, erogata dall’Inps direttamente ai beneficiari (a prescindere peraltro dalla loro condizione lavorativa), è determinata secondo un importo – base, parametrato all’Isee del nucleo familiare, cui si sommano una serie di maggiorazioni.
L’AUU è riconosciuto in quote mensili, a decorrere dal 1° marzo sino al 28 febbraio dell’anno successivo.
Per i figli maggiorenni, come in parte anticipato, l’Assegno unico spetta fino ai ventuno anni al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:
- frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa, con reddito complessivo inferiore a 8 mila euro;
- registrazione come soggetto disoccupato ed in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- svolgimento del servizio civile universale.
I requisiti soggettivi dell’Assegno unico
All’origine della procedura di infrazione avviata da Bruxelles figura uno dei requisiti soggettivi richiesti per poter legittimamente fruire dell’Assegno Unico.
In particolare, l’articolo 3 del Decreto legislativo 29 dicembre 2021 numero 230 “Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46” dispone il riconoscimento dell’AUU a condizione che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso (congiuntamente) di una serie di requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, descritti in tabella.
Categoria | Requisito | Riferimento normativo (nel D.Lgs. numero 230/2021) |
---|---|---|
Cittadinanza | Essere cittadino italiano ovvero di uno Stato membro dell’Unione europea, o un suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi | Articolo 3, comma 1, lettera a) |
Residenza | Essere soggetti al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia | Articolo 3, comma 1, lettera b) |
Residenza e domicilio | Risiedere ed aver il domicilio in Italia | Articolo 3, comma 1, lettera c) |
Residenza ed impiego | Essere o esser stati residenti in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a termine di durata almeno semestrale | Articolo 3, comma 1, lettera d) |
I problemi dell’Assegno unico e universale
Tra i requisiti soggettivi citati, l’attenzione di Bruxelles si è concentrata sull’articolo 3, comma 1, lettera d). Nel marzo 2022, si legge nella nota della Commissione, l’Italia “ha introdotto un nuovo assegno familiare per i figli a carico” e “solo coloro che risiedono per almeno 2 anni in Italia possono beneficiare di tale prestazione, e solo se vivono nello stesso nucleo familiare dei figli”.
Stando alla Commissione la normativa in parola “viola il diritto dell’UE” in quanto non tratta i cittadini dell’Unione Europea “in modo equo, e pertanto si qualifica come discriminazione”.
Assegno unico in contrasto con le norme Ue
L’Assegno unico si pone quindi in contrasto con il regolamento sul coordinamento della sicurezza sociale, il quale vieta “qualsiasi requisito di residenza ai fini della percezione di prestazioni di sicurezza sociale, quali gli assegni familiari”.
Assegno unico: la lettera inviata all’Italia
Il parere motivato della Commissione UE giunge a seguito di una lettera di costituzione in mora inviata all’Italia lo scorso febbraio.
Alla luce della missiva di Bruxelles, l’Italia ha risposto nel successivo mese di giugno.
Tuttavia, la Commissione “ritiene che la risposta non affronti in modo soddisfacente i suoi rilievi e ha ora deciso di inviare un parere motivato” (nota disponibile su ec.europa.eu).
Cosa succede ora
L’Italia a questo punto dispone di due mesi di tempo per rispondere e adottare le misure necessarie.
Trascorso il periodo citato la Commissione “potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE” (nota).