A definire i dettagli della nuova misura è la bozza di Decreto legislativo approvata in Consiglio dei ministri lo scorso 18 novembre. La norma (in attesa della pubblicazione in Gazzetta ufficiale per l’entrata in vigore) prevede un sussidio mensile riconosciuto in misura differente in base all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità.
L’ISEE, la cui funzione è quella di valutare e confrontare la condizione economica delle famiglie, si rinnova ogni anno presentando all’INPS la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).
Con lo scopo di introdurre una misura il più possibile inclusiva, la bozza di Decreto legislativo prevede una serie di clausole di salvaguardia al fine di garantire comunque l’Assegno unico a coloro che non possiedono l’ISEE. Analizziamo la questione in dettaglio.
Assegno unico figli 2022: come funziona, domanda, esempi di importo
Assegno unico figli 2022: figli a carico
Scopo principale dell’Assegno unico è fornire un sostegno economico ai nuclei familiari in ragione di:
- Figli minorenni a carico, a decorrere dal settimo mese di gravidanza;
- Figli con disabilità a carico, senza limiti di età;
- Figli maggiorenni a carico sino al compimento dei ventuno anni di età.
In quest’ultima ipotesi, il sussidio spetta se il figlio, in alternativa:
- Frequenta un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea;
- Presta attività lavorativa / tirocinio, oltre a possedere un reddito complessivo inferiore a 8 mila euro annui;
- E’ registrato come disoccupato ed in cerca di occupazione presso i Centri per l’impiego;
- Svolge il servizio civile universale.
Assegno unico figli 2022: ISEE
L’erogazione dell’Assegno unico è strettamente legata all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, tanto in termini di importo quanto di composizione del nucleo familiare.
In particolare, il beneficio economico è riconosciuto in dodici quote mensili da marzo a febbraio dell’anno successivo, calcolate in base a tre parametri:
- ISEE;
- Età e numero dei figli;
- Presenza o meno di figli con disabilità.
Per quanto riguarda poi la composizione del nucleo familiare e la presenza di figli a carico il punto di riferimento è ancora una volta quanto dichiarato ai fini ISEE. In tal senso l’articolo 1 comma 2 della bozza di Decreto legislativo afferma chiaramente che “ai fini del presente decreto, si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE, in corso di validità”.
Assegno unico figli 2022: cosa cambia senza ISEE
A causa della mancanza dell’ISEE vengono meno tre riferimenti – chiave nell’impianto dell’Assegno unico:
- La composizione del nucleo familiare;
- La presenza di figli a carico, la loro età e l’eventuale condizione di disabilità;
- Il valore dell’ISEE utile per determinare l’ammontare mensile del sussidio.
Per ovviare a questo inconveniente e garantire comunque l’erogazione della misura economica, pur in assenza dell’Indicatore, il Decreto introduce due correttivi: il primo riguardante la composizione del nucleo familiare (articolo 1 comma 3), il secondo l’ammontare dell’Assegno (articolo 4 comma 9).
La bozza approvata in Consiglio dei ministri dispone all’articolo 1 comma 3 che “in assenza di ISEE il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati autodichiarati in domanda”.
Il riferimento è alla richiesta che ciascun beneficiario sarà tenuto a presentare all’INPS a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno, al fine di ottenere il sussidio mensile.
L’istanza (articolo 6 comma 1) potrà essere trasmessa:
- Attraverso il portale telematico Inps, per gli utenti in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS;
- In alternativa, tramite i servizi garantiti dagli enti di patronato.
I dettagli per l’invio delle domande saranno resi noti dall’INPS sul proprio sito istituzionale “entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente decreto”.
Pertanto, in assenza di ISEE, l’istanza avrà la duplice funzione di garantire da un lato l’erogazione del sussidio e, dall’altro, permettere al beneficiario di indicare la composizione del nucleo familiare.
Assegno unico figli 2022: importo base
Come anticipato, l’ISEE è utile per determinare l’ammontare dell’Assegno unico, quest’ultimo composto da una somma – base e da una serie di maggiorazioni riconosciute in virtù di:
- Età;
- Numero;
- Eventuale disabilità;
dei figli a carico.
Come chiarito all’articolo 4 comma 9, in mancanza dell’Indicatore spetta la somma minima mensile quella, per intenderci, riconosciuta a coloro che presentano un ISEE pari o superiore a 40 mila euro, equivalente a:
- 50,00 euro al mese per ogni figlio minorenne, rispetto ai 175 euro mensili riconosciuti in presenza di un ISEE pari o inferiore a 15 mila euro;
- 25,00 euro mensili per ciascun figlio maggiorenne, sino al compimento del ventunesimo anno di età (85 euro mensili se l’ISEE è pari o inferiore a 15 mila euro).
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Assegno unico figli 2022: maggiorazioni
L’assenza dell’ISEE ha conseguenze anche sull’ammontare delle maggiorazioni, dal momento che viene riconosciuto (come già visto per la somma – base) l’importo minimo spettante ai nuclei con ISEE pari o superiore a 40 mila euro, nello specifico:
- 15 euro mensili per ciascun figlio successivo al secondo;
- 85 euro mensili per ogni figlio con disabilità minorenne;
- 25 euro mensili per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a ventuno anni.
Al contrario, non si prospetta alcuna riduzione per le seguenti maggiorazioni:
- 50 euro mensili per ciascun figlio con disabilità maggiorenne sino al compimento del ventunesimo anno di età;
- 20 euro mensili (per ciascun figlio minorenne) a beneficio delle madri di età inferiore a ventuno anni;
- 100 euro mensili per i nuclei con quattro o più figli.
Assegno unico figli 2022: maggiorazioni escluse senza Isee
In assenza di ISEE non spetta la maggiorazione (articolo 4 comma 8) per i genitori che siano entrambi titolari di reddito da lavoro, equivalente ad esempio a 30 euro mensili per ciascun figlio minore, a fronte di un ISEE pari o inferiore a 15 mila euro (per ISEE superiori l’importo sarà definito nelle tabelle allegate al Decreto).
Al tempo stesso è esclusa la somma temporanea definita all’articolo 5 (riconosciuta per le prime tre annualità dell’Assegno quindi sino a febbraio 2024) a beneficio dei nuclei con ISEE non eccedente i 25 mila euro, destinatari degli Assegni Nucleo Familiare (ANF) nel corso del 2021.
La maggiorazione in parola risponde all’esigenza di garantire una “graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico” e sarà:
- Parametrata in funzione dell’ISEE, secondo le tabelle allegate al Decreto legislativo;
- Riconosciuta in misura piena dal 1° marzo 2022, mentre sarà pari a 2/3 nel 2023 ed 1/3 nel 2024 e nei mesi di gennaio e febbraio 2025.
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