Assegno unico figli 2022 al via: come funziona, domanda, importi

Il Decreto sull’Assegno universale è approdato in Gazzetta ufficiale. Domande al via il 1° gennaio

Paolo Ballanti 03/01/22
A decorrere dal 1° marzo arriva l’assegno unico figli 2022, che sostituirà la maggior parte delle misure economiche attualmente previste a sostegno delle famiglie con figli a carico. Marzo è il mese della prima erogazione, ma le domande si possono inviare già dal 1° gennaio 2022.

E’ stato pubblicato il 30 dicembre, a ridosso della fine dell’anno, in Gazzetta ufficiale il decreto che istituisce il nuovo sussidio >> DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 2021, n. 230 <<

il Consiglio dei ministri aveva approvato lo scorso 18 novembre lo schema di Decreto legislativo che definisce in dettaglio funzionamento, importi e modalità di accesso all’assegno unico. Il testo è ora approdato in Gazzetta ufficiale per l’entrata in vigore.

La misura si concretizza in un sussidio mensile riconosciuto per ogni figlio a carico minorenne, a decorrere dal settimo mese di gravidanza. A determinate condizioni l’assegno è riconosciuto anche per i figli maggiorenni sino al ventunesimo anno di età. Nessun limite di età invece per i figli disabili.

Entriamo ora nel dettaglio del sussidio, partendo dai requisiti soggettivi del richiedente.

Assegno unico famiglia 2022: quali sussidi e bonus sostituirà e da quando

Assegno unico figli 2022: destinatari

Ai sensi dell’articolo 3 del Decreto l’assegno unico è riconosciuto a coloro che, al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano:

  • cittadini italiani, comunitari ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per lavoro, ricerca o soggiornanti di lungo periodo;
  • soggetti al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • residenti o domiciliati in Italia;
  • residenti o siano stati residenti in Italia da almeno due anni (anche non continuativi) ovvero titolari di contratto a tempo indeterminato o a termine di durata almeno semestrale.

Assegno unico figli: importi

L’ammontare dell’assegno unico è determinato in funzione di:

  • Numero ed età dei figli a carico;
  • Indicatore ISEE in corso di validità (con riferimento alle quote di assegno dei mesi di gennaio e febbraio si fa riferimento all’ISEE valido a dicembre dell’anno precedente).

Figli minorenni

Per ciascun figlio minorenne (articolo 4 comma 1) è previsto un importo mensile pari a 175 euro, riservato ai nuclei con ISEE pari o inferiore a 15 mila euro.

In presenza di livelli ISEE superiori l’assegno si riduce gradualmente in base ad un’apposita tabella allegata al Decreto legislativo, sino a raggiungere i 25 euro mensili per figlio in presenza di un ISEE pari o superiore a 40 mila euro.

Figli maggiorenni

Per ciascun figlio maggiorenne sino al ventunesimo anno di età spetta un importo pari a 85 euro mensili, riconosciuto in misura piena se l’ISEE è pari o inferiore a 15 mila euro.

A fronte di livelli di ISEE superiori, l’assegno si riduce gradualmente (in base a quanto definito nell’apposita tabella) fino a raggiungere un valore pari a 25 euro mensili in presenza di un ISEE pari o superiore a 40 mila euro.

Maggiorazioni

L’articolo 4 prevede una serie di maggiorazioni della somma – base dell’assegno unico come sopra definita, pari a:

  • 85 euro mensili per ciascun figlio successivo al secondo, in presenza di un ISEE pari o inferiore a 15 mila euro, somma destinata a ridursi gradualmente sino ad arrivare a 15 euro mensili in presenza di un ISEE pari o superiore a 40 mila euro;
  • 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, ridotti a 95 euro a fronte di disabilità grave ovvero 85 euro per la disabilità media, per ciascun figlio con disabilità minorenne;
  • 50 euro mensili per ogni figlio con disabilità maggiorenne fino al ventunesimo anno di età;
  • 85 euro mensili per ciascun figlio con disabilità di età pari o superiore a ventuno anni, a fronte di un ISEE pari o inferiore a 15 mila, valore ridotto a 25 euro se l’ISEE è pari o superiore a 40 mila euro;
  • 20 euro mensili per ciascun figlio minorenne a beneficio delle madri di età inferiore a ventuno anni;
  • 30 euro mensili (ISEE pari o inferiore a 15 mila euro) per ciascun figlio minore se entrambi i genitori sono titolari di reddito da lavoro, valore che si riduce gradualmente sino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40 mila euro;
  • 100 euro mensili per il nucleo familiare con quattro o più figli.

Assegno unico figli: maggiorazione con ISEE non superiore a 25 mila euro

Un caso particolare riguarda i nuclei con ISEE non superiore a 25 mila euro. Il Decreto (articolo 5) al fine di “consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico” riconosce una maggiorazione mensile temporanea per le prime tre annualità, riservata ai nuclei familiari:

  • Come anticipato, con ISEE non superiore a 25 mila euro;
  • Destinatari nel 2021 degli assegni nucleo familiare (ANF), in presenza di figli minori, da parte del “richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente”.

L’importo aggiuntivo è pari alla somma (articolo 6 comma 3) di due elementi: ammontare mensile della componente familiare + ammontare mensile della componente fiscale, al netto del valore dell’assegno unico.

Il valore della maggiorazione, riconosciuto in base alle tabelle che saranno allegate al Decreto legislativo, spetterà:

  • Per intero nell’anno 2022 (a decorrere dal 1° marzo);
  • Per un importo pari a 2/3 nel 2023;
  • Somma ridotta ad 1/3 nel 2024 e nei mesi di gennaio e febbraio 2025.

Assegno unico figli: domanda

La richiesta di assegno unico viene fatta in modalità telematica collegandosi al portale “inps.it”, muniti delle credenziali SPID, CIE o CNS. In alternativa, sarà possibile trasmettere l’istanza rivolgendosi agli enti di patronato.

>> Qui come inviare domanda di Assegno unico direttamente online <<

Sarà l’INPS con apposito messaggio o circolare a comunicare la creazione del servizio online per l’invio delle domande, si legge nel testo, entro “20 giorni dalla pubblicazione del presente decreto”.

Le richieste saranno presentate a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno, con riferimento al “periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo”. Di conseguenza, in sede di prima applicazione dell’assegno, si potranno presentare le istanze a decorrere dal 1° gennaio 2022 al fine di ottenere il sussidio per il periodo 1° marzo 2022 – 28 febbraio 2023.

Assegno unico figli: decorrenza

Una volta presentata la domanda, l’assegno è corrisposto (articolo 6 comma 2 del Decreto) dal “mese successivo a quello di presentazione della domanda”. E’ possibile tuttavia recuperare le quote dei mesi precedenti se si inoltra la richiesta entro il 30 giugno dell’anno di riferimento. In tal caso l’assegno è “riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno”.

Ipotizziamo di presentare la domanda il:

  • 20 giugno 2022;
  • 2 luglio 2022.

Nel primo caso l’interessato riceverà il sussidio anche per i mesi precedenti, a decorrere cioè dal 1° marzo 2022. Discorso diverso se si trasmette la richiesta il 2 luglio 2022: l’assegno sarà riconosciuto a partire dal 1° agosto 2022, perdendo di fatto le somme relative ai mesi da marzo a luglio.

Assegno unico figli: modalità di erogazione

Una volta inoltrata ed accolta la richiesta di sussidio, sarà l’INPS ad erogare la somma mensile (articolo 6 comma 2) entro “sessanta giorni dalla domandaa mezzo accredito su conto bancario o bonifico domiciliato presso gli uffici postali.

Il pagamento avverrà a beneficio di:

  • Soggetto richiedente;
  • In alternativa (anche a seguito di richiesta successiva) in misura pari tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

In caso di:

  • Affidamento esclusivo l’assegno spetterà, in mancanza di accordo, al genitore affidatario;
  • Nomina di un tutore, sarà quest’ultima a beneficiare del sussidio nell’interesse esclusivo del tutelato.

Un caso particolare riguarda i figli maggiorenni. A determinate condizioni questi ultimi possono presentare domanda di assegno unico in sostituzione dei genitori, chiedendo (articolo 6 comma 5) la “corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante”.

Come espressamente previsto dall’articolo 8 del Decreto, le somme percepite a titolo di assegno unico non saranno conteggiate nel reddito complessivo ai fini fiscali del beneficiario.

Leggi anche “Indennità di maternità, tre mensilità aggiuntive 2022: per chi, da quando, importi”

Assegno unico figli: modalità di pagamento

In attesa di indicazioni da parte del Decreto attuativo, la Legge delega (articolo 1 comma 2 lettera g) prevede che l’assegno sia “concesso nella forma di credito d’imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro”.

Nel primo caso, per intenderci, il sussidio potrà essere fatto valere (e recuperato) in sede di dichiarazione dei redditi.

Discorso diverso per l’erogazione in denaro. Al pari di altre prestazioni INPS, l’accredito delle somme avverrà probabilmente in base alla modalità scelta dal beneficiario in sede di invio della domanda, tra:

  • Accredito su conto corrente bancario;
  • Bonifico domiciliato presso gli uffici postali.

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Paolo Ballanti

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