Questo avviene poiché attraverso la presentazione della DSU, necessaria ogni anno per avere il Reddito di Cittadinanza, l’Inps riconosce i nuclei familiari che hanno diritto all’Assegno Unico, in quanto nella DSU sono indicati i ruoli di “dichiarante”, “coniuge” e “figlio”.
In alcuni casi particolari, tuttavia, l’Istituto ha bisogno di alcuni dati aggiuntivi per il riconoscimento dell’Assegno unico per i percettori RdC, per questo motivo con la Circolare n. 53 del 28 aprile 2022 è stato introdotto il Modello “Rdc – Com/AU” con il quale integrare le informazioni mancanti.
Con i Messaggi numero 2261 del 30 maggio scorso e 2537 del 22 giugno vengono fornite ulteriori informazioni sul modello, soprattutto riguardo a chi deve presentarlo e come, oltre a ulteriori precisazioni sulle modalità di invio e su come ricevere le mensilità arretrate.
Alla luce delle istruzioni fornite dall’Inps con le sopraccitate comunicazioni, vediamo quindi cos’è il Modello “Rdc/Pdc – Com/AU” e chi deve presentarlo, oltre alle indicazioni su come e quando va inviato.
Assegno Unico con RdC: cosa fare se non arriva l’integrazione
Assegno Unico con RdC: quando usare il Modello “Rdc – Com/AU”
Con la circolare numero 53 del 28 aprile 2022 l’Inps aveva fornito tutte le istruzioni per l’erogazione dell’Assegno Unico per i percettori del Reddito di Cittadinanza, precisando che “l’Istituto procede d’ufficio all’individuazione dei nuclei familiari percettori di Rdc che abbiano diritto all’assegno unico e universale e al pagamento diretto delle somme dovute, senza necessità di presentazione della domanda.“
Le informazioni riguardanti il nucleo familiare percettore di Rdc che non risultano in possesso dell’Istituto dovranno però essere comunicate attraverso la presentazione del Modello “Rdc/Pdc – Com/AU”.
Attraverso il suddetto modello, il richiedente o un altro componente del nucleo percettore del Rdc dovrà autocertificare la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni, necessarie a ottenere l’Assegno Unico:
- presenza nel nucleo di figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, che frequenti un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea;
- presenza nel nucleo di figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, che svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
- presenza nel nucleo di figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, che sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- presenza nel nucleo di figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, che svolga il servizio civile universale;
- presenza nel nucleo di figlio minorenne a carico non valorizzato correttamente nella DSU utile ai fini del riconoscimento del Rdc (minorenni indicati con la lettera “P” e non con la lettera “F” nel quadro A della DSU);
- presenza nel nucleo familiare di madre di età inferiore a 21 anni non valorizzata nella DSU utile ai fini del riconoscimento del Rdc in qualità di dichiarante o coniuge del dichiarante;
- indicazione degli esercenti la responsabilità genitoriale riferita a ciascun figlio in seno al nucleo familiare, ai fini del pagamento dell’assegno unico e universale in parti uguali tra i genitori. Dovranno presentare il predetto modello “Rdc-Com/AU”, ad esempio, i nuclei familiari ove non siano presenti entrambi i genitori di uno o più figli a carico, a seguito di separazione, divorzio o in caso di genitori naturali non conviventi;
- esistenza di un valido provvedimento di affidamento di uno o più figli minori presenti nel nucleo in capo al dichiarante diverso dal genitore (ad esempio, nonno, zio, fratello, ecc.).
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Assegno Unico con RdC: casi particolari
Nel Messaggio Inps numero 2261 del 30 maggio vengono elencati alcuni casi particolari in cui è necessario presentare il modello Rdc–Com AU, che riguardano le seguenti fattispecie:
- Genitore unico che vuole ricevere l’importo per intero e non solo per il 50%.;
- Nuclei complessi (figli indicati con la lettera P e non con la lettera F nella dichiarazione DSU);
- Figli neomaggiorenni;
- Genitori entrambi lavoratori e maggiorazione compensativa.
Assegno Unico: chi può inviare il Modello “Rdc – Com/AU”
Sempre in base a quanto riportato nel Messaggio Inps numero 2261, possono presentare il modello in qualità di dichiaranti:
- i genitori facenti parte del nucleo Rdc nel quale siano presenti i figli a carico aventi diritto all’integrazione Rdc/AU;
- i genitori affidatari (preadottivi o temporanei) facenti parte del nucleo Rdc nel quale siano presenti i figli a carico aventi diritto all’integrazione Rdc/AU;
- il tutore dei figli aventi diritto all’integrazione Rdc/AU, purché la domanda di Rdc oggetto di integrazione con AUU sia stata presentata dallo stesso tutore;
- il tutore del genitore avente diritto all’integrazione Rdc/AU, purché la domanda di Rdc oggetto di integrazione con AUU sia stata presentata dallo stesso tutore (procedendo esclusivamente alla compilazione del quadro 2 del modello);
- i figli maggiorenni aventi diritto all’integrazione Rdc/AU, qualora soddisfino una delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lett. b), del D.lgs n. 230/2021, per l’accesso all’AUU (procedendo esclusivamente alla compilazione del quadro 3 del modello).
Assegno Unico con RdC: come inviare il Modello “Rdc/Pdc – Com/AU”
La trasmissione del modello “RdC – Com/AU” può avvenire esclusivamente in modalità telematica attraverso i seguenti canali:
- sito internet dell’Istituto, accedendo al servizio “reddito di cittadinanza” e autenticandosi con SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e Carta di Identità Elettronica (CIE);
- Istituti di patronato.
Assegno Unico con RdC: arretrati
Sempre il Messaggio Inps numero 2261 precisava che il modello “Rdc – Com/AU” produce i suoi effetti con efficacia retroattiva se presentato entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, comportando il riconoscimento degli importi relativi alle mensilità arretrate, con decorrenza dal mese di marzo del medesimo anno.
Tuttavia, in seguito al parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è stato stabilito che il termine del 30 giugno non trova applicazione per il modello “Rdc – Com/AU”, poiché il diritto a ricevere l’Assegno Unico per i nuclei che ne hanno diritto è già costituito a prescindere dall’invio del modello.
Per questo motivo l’Inps è intervenuta con il Messaggio numero 2537 del 22 giugno 2022 per correggere quanto previsto dal precedente Messaggio. In poche parole, si avrà diritto agli arretrati (eventuali maggiorazioni incluse) a partire da marzo anche se il modello “Rdc – Com/AU” viene inviato dopo il 30 giugno.
Assegno Unico: domanda entro il 30 giugno per ottenere gli arretrati
(Foto: inps.it)
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