Cos’hanno in comune Assegno Unico, ADI e Supporto per la Formazione e il Lavoro riguardo al 730/2025? Oltre ad essere tutte e tre prestazioni economiche riconosciute dall’INPS e richieste all’Istituto stesso previa apposita domanda telematica del cittadino, si tratta di sussidi esenti da qualsiasi trattenuta fiscale.
Questo significa che le somme percepite non concorrono in alcun modo al calcolo del reddito complessivo del beneficiario, utile per determinare l’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) a suo carico.
Al di là delle motivazioni all’origine dell’esenzione fiscale (stiamo parlando di sussidi riconosciuti per le esigenze di cura e mantenimento dei figli, nel caso dell’AUU, ovvero per contrastare fenomeni di povertà ed esclusione sociale, per quanto concerne ADI e SFL) sorge spontaneo il dubbio se le somme percepite per una o più delle prestazioni descritte debbano essere indicate in dichiarazione dei redditi con modello 730.
Indice
Regime fiscale dell’Assegno Unico Universale (AUU)
Il Decreto Legislativo numero 230/2021 contenente la disciplina in materia di Assegno unico universale dispone che lo stesso (articolo 8) non concorre alla formazione del reddito complessivo rilevante ai fini fiscali per il calcolo dell’IRPEF.
La natura dell’Assegno unico quale reddito esente non è messa in discussione, riguardo l’obbligo di indicazione delle somme all’interno della Certificazione Unica 2025.
Stando infatti alle istruzioni di compilazione della CU, pubblicate sul portale delle Entrate, l’importo erogato al contribuente per l’anno fiscale di riferimento (in questo caso il 2024) dev’essere riportato nella sezione “Altri dati” relativa (non a caso) ai “Redditi esenti” del modello ordinario, in particolare:
- Riportando il codice identificativo “27” nel punto 464 “Codice”;
- Indicando nel punto 465 “Ammontare” la somma complessivamente percepita nel periodo d’imposta 2024.
Regime fiscale dell’Assegno di Inclusione (ADI)
Come espressamente previsto dal Decreto numero 48/2023, il sussidio economico noto come Assegno di Inclusione è esente dall’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche.
Nel provvedimento viene tra l’altro specificato che i sussidi corrisposti dallo Stato, e da altri enti pubblici a titolo assistenziale sono senti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche e dall’imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti.
Regime fiscale del Supporto formazione lavoro (SFL)
Anche le somme corrisposte ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro sono esenti dall’importa IRPEF, in quanto rientrano nella definizione di “sussidi corrisposti dallo Stato”.
Questi sussidi vanno inseriti nel 730/2025?
In considerazione del fatto che Assegno Unico, ADI ed SFL rappresentano redditi esenti sotto il profilo fiscale, nulla dev’essere indicato dal contribuente all’interno del modello 730/2025, riferito al periodo di imposta 2024.
Tutte le altre somme percepite dal contribuente nel 2024, se rappresentano redditi imponibili a livello fiscale, devono essere indicate in dichiarazione 730.
Ne consegue che:
- Assegno Unico, ADI e Supporto per la Formazione e il Lavoro non devono essere riportati nel 730;
- Altre somme, se rappresentano redditi imponibili a livello fiscale, sono invece suscettibili di essere indicate in dichiarazione, in ossequio alle istruzioni di compilazione dell’AE, disponibili su “agenziaentrate.gov.it”.
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Esonero dall’obbligo del 730/2025
Un altro aspetto da tenere in considerazione è quello delle casistiche di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Stando alle istruzioni di compilazione del modello 730/2025, disponibili sul portale dell’Agenzia delle entrate, non è tenuto a trasmettere la dichiarazione all’Agenzia Entrate il contribuente che possiede esclusivamente redditi esenti, quali possono essere Assegno Unico, ADI ed SFL.
Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione i contribuenti che possiedono esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella seconda colonna | |
Tipologia di esonero | Condizioni (*) |
Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (**) | / |
Lavoro dipendente o pensione | Redditi corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto ovvero corrisposti da più sostituti purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio;Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionali e comunali |
Lavoro dipendente o pensione + abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (**) | |
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, compresi i lavori a progetto | |
Redditi esenti | / |
Redditi soggetti a imposta sostitutiva (diversi da quelli assoggettati a cedolare secca) | |
Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta | |
(*) L’esonero non opera se il contribuente è tenuto a restituire, in tutto o in parte, il trattamento integrativo (ex Bonus IRPEF) | |
(**) L’esonero non opera se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell’abitazione principale (abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l’IMU) |
Sono comunque esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi quanti, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, possiedono redditi per i quali è dovuta un’imposta non eccedente i 10,33 euro, come di seguito indicato:
Imposta lorda –
Detrazioni per carichi di famiglia –
Detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e / o altri redditi –
Ritenute =
Se le ritenute esprimono un valore non superiore a 10,33 euro il contribuente è esonerato dalla presentazione del modello 730.
Si precisa che l’imposta lorda è calcolata sul reddito complessivo, assunto al netto della deduzione per l’abitazione principale e le relative pertinenze.
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