L’assegno temporaneo è stato introdotto, per il periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, come misura-ponte dedicata alle famiglie in attesa dell’assegno universale che arriverà invece a gennaio 2022.
La misura è rivolta ai nuclei familiari che non hanno diritto a ricevere l’assegno per il nucleo familiare (ANF) e che sono in possesso di un indicatore ISEE inferiore a 50.000 euro.
Vediamo nei prossimi paragrafi quali sono i requisiti per poter accedere all’assegno temporaneo, l’importo dell’assegno e come fare domanda.
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Assegno temporaneo figli 2021: requisiti
Come anticipato in precedenza, la misura è rivolta a quei nuclei familiari che non sono destinatari dell’assegno familiare ANF, in presenza di figli minori di 18 anni. Di seguito i requisiti che devono essere in possesso dei richiedenti per poter accedere alla misura:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, inferiore a 50.000 euro.
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Assegno temporaneo figli 2021: importo
L’importo dell’assegno temporaneo varia in base all’indicatore Isee. All’interno del dl 79/2021 sono allegate le tabelle con gli importi per tutte le fasce di Isee. Ad esempio, per un Isee fino a 7.000 euro, l’assegno spetta in misura piena, ovvero:
- 167,5 euro per ciascun figlio, per nuclei con uno o due figli;
- 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi.
Gli importi inoltre possono essere maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità presente nel nucleo familiare.
Per l’ultima fascia di Isee compresa, ovvero da 49.900,01 a 50.000 euro, l’assegno spetta nella misura di:
- 30 euro con 2 figli minori;
- 40 euro con 3 figli minori;
- 30% in più per ogni figlio dopo il terzo;
- maggiorazione di 50 euro per ogni figlio minore con disabilità.
Le somme corrisposte a titolo di assegno temporaneo non subiscono alcuna trattenuta per contributi INPS o tassazione IRPEF. Le stesse, inoltre, non rientrano nella formazione del reddito complessivo ai fini fiscali del beneficiario.
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Assegno temporaneo figli 2021: come fare domanda
A partire dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021 sarà possibile fare domanda all’Inps tramite i seguenti canali:
- portale web, collegandosi al sito inps.it, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- gli Istituti di patronato
Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. In seguito, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.
L’importo dell’assegno verrà corrisposto per mezzo di:
- Accredito bancario sulle coordinate IBAN del richiedente;
- bonifico domiciliato.
In caso di affido condiviso, l’importo può essere accreditato in misura pari al 50% sull’IBAN di ogni genitore.
Per i nuclei familiari che percepiscono il Reddito di cittadinanza, l’assegno temporaneo verrà erogato insieme a questo e con le stesse modalità di erogazione.
Assegno temporaneo figli 2021: compatibilità
Si legge nel messaggio numero 2371 che l’assegno temporaneo è compatibile con le seguenti misure:
-
assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
-
assegno di natalità;
-
premio alla nascita;
-
fondo di sostegno alla natalità;
-
detrazioni fiscali previste in presenza di almeno quattro figli a carico;
-
assegni familiari previsti per coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni ed i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi.
Resta esclusa la compatibilità con gli assegni familiari ANF in quanto misura alternativa a questi.
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