La domanda dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso uno dei seguenti canali:
- portale web;
- Contact Center Integrato;
- Istituti di patronato.
Vediamo quindi in dettaglio come funziona l’assegno temporaneo dei figli 2021.
Assegno unico famiglia 2021: a chi spetta, requisiti, importi, figli disabili
Assegno temporaneo figli 2021: cos’è
L’Assegno temporaneo è erogato dall’INPS in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare.
In sostanza, ne hanno diritto:
- lavoratori autonomi
- disoccupati
- coltivatori diretti
- coloni e mezzadri
- titolari di pensione da lavoro autonomo.
Si tratta di una misura temporanea in quanto riguarda i mesi da luglio a dicembre 2021. Da gennaio 2022 verrà sostituita dall’assegno unico universale, il nuovo strumento unico di sostegno alle famiglie italiane con figli.
Assegno temporaneo figli 2021: ISEE e importi
L’assegno è destinato solo a nuclei familiari con un ISEE inferiore a 50.000 euro. Più è basso l’ISEE più sarà alto l’assegno temporaneo.
L’importo mensile dell’Assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base della tabella allegata al D.L. n. 79/2021, che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore.
In particolare, è prevista:
- una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
- una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.
Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.
Assegno temporaneo figli 2021: come richiedere l’ISEE
Assegno temporaneo figli 2021: requisiti necessari
Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente dell’assegno temporaneo deve essere in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo la tabella di cui all’articolo 2 del D.L. n. 79/2021.
I requisiti sono cumulativi e devono essere presenti non solo al momento della presentazione della domanda (dal 1° luglio 2021) ma devono anche persistere ed essere rispettati per tutta la durata del beneficio (1° luglio – 31 dicembre 2021).
Assegno temporaneo figli 2021: compatibilità
L’assegno “ponte” è compatibile con il RdC e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
Inoltre, sono compatibili con l’assegno temporaneo le seguenti misure:
- assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all’art. 65 della L. n. 448/1998;
- assegno di natalità di cui all’art. 1, co. 125, della L. n. 190/2014, all’art. 23-quater, co. 1 e 2, del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, in L. n. 136/2018, e all’art. 1, co. 340, della L. n. 160/2019;
- premio alla nascita, di cui all’art. 1, co. 353, della L. n. 232/2016;
- fondo di sostegno alla natalità previsto dall’art. 1, co. 348 e 349, della L. n. 232/2016;
- detrazioni fiscali previste dall’art. 12, co. 1, lett. c), e 1-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Dpr. n. 917/1986;
- assegni familiari previsti dal Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al Dpr. n. 797/1955 (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste gestioni ed i pensionati delle gestioni speciali lavoratori autonomi).
Resta esclusa la compatibilità con l’assegno al nucleo familiare ANF.
Assegno temporaneo beneficiari Rdc: requisiti, compatibilità, come calcolare l’importo
Assegno temporaneo figli 2021: domanda
La domanda di Assegno temporaneo è presentata, di norma dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021.
La domanda dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso uno dei seguenti canali:
- portale web inps.it;
- Contact Center Integrato;
- Istituti di patronato.
Dal 1° luglio 2021, come accennato in premessa, è disponibile online la procedura telematica dedicata, tramite la quale i cittadini potranno presentare la domanda per la nuova misura.
Attenzione però: per le domande presentate entro il 31 ottobre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Successivamente a questa data, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.
Assegno temporaneo figli 2021, domande dal 1° luglio: istruzioni Inps
Assegno temporaneo figli 2021: erogazione dell’assegno
Per quanto concerne l’erogazione dell’assegno temporaneo, l’importo spettante è corrisposto mediante:
- accredito su rapporti di conto dotati di IBAN, area SEPA, intestati al richiedente e abilitati a ricevere bonifici (conto corrente, libretto di risparmio, carta prepagata);
- bonifico domiciliato al richiedente presso lo sportello postale;
- accredito sulla specifica carta per i nuclei beneficiari di Rdc.
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