Assegno ordinario di invalidità: integrazione al minimo, importi e limiti di reddito

Paolo Ballanti 28/10/19
L’assegno ordinario di invalidità, in breve “AOI”, è una prestazione economica erogata dall’INPS in favore di coloro che hanno una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale. Pertanto, ai fini del riconoscimento del predetto assegno la percentuale d’invalidità deve essere superiore al 67%. Il beneficio economico, disciplinato dalla L. n. 222/1984, non va confuso con l’assegno di invalidità civile (art. 13 della L. n. 118/1971) che è invece una prestazione di natura assistenziale, ossia erogata a prescindere dai contributi versati durante la carriera lavorativa e indipendentemente dal reddito.

Dunque, per avere diritto all’assegno ordinario di invalidità è necessario avere un minimo di contributi previdenziali, pari a 5 anni (260 contributi settimanali), di cui 3 nei 5 anni precedenti alla data di presentazione della domanda (156 contributi settimanali). Ma a quanto ammonta l’importo dell’assegno ordinario di invalidità? Spetta l’integrazione al minimo? Quali sono i limiti di redditi da rispettare? Ecco i principali elementi da tenere conto.

Assegno ordinario di invalidità: chi ne ha diritto

Le persone che hanno diritto all’assegno ordinario di invalidità sono individuati all’art. 1 della L. n. 222/1984. Tale norma specifica espressamente che: “si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo“.

Possono accedervi: i lavoratori dipendenti, gli autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e gli iscritti alla Gestione separata INPS.

Nonostante sia necessario avere un minimo di contributi previdenziali, nonché un determinato reddito oltre il quale l’assegno si riduce, non esiste un requisito anagrafico minimo per il conseguimento della prestazione. Quindi, è necessario solamente un requisito medico-legale ed uno contributivo.

Dopo l’accertamento del requisito contributivo e medico-legale, la prestazione decorre dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa.

> Consulta lo Speciale Legge 104 <

Assegno ordinario di invalidità: importo e integrazione al minimo

L’importo dell’assegno ordinario di invalidità non è fisso per tutti, in quanto dipende dai contributi versati dall’assicurato. In ogni caso, si mantiene la possibilità di ottenere l’integrazione al minimo se l’assegno risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni. In tal caso, l’integrazione si avrà fino al trattamento minimo della gestione stessa.

Tuttavia, l’integrazione non opera qualora:

  • l’interessato (non coniugato) è titolare di un importo ai fini Irpef superiore a due volte l’assegno sociale annuo (11.908 euro);
  • l’interessato (coniugato), non separati legalmente, è titolare di un importo ai fini Irpef superiore a tre volte l’assegno sociale annuo (17.862 euro).

Si considerano rilevanti tutti i redditi soggetti ad Irpef, ad esclusione dalla casa di abitazione e, dal 1995, dell’importo stesso dell’assegno ordinario da integrare. Concorrono alla formazione del reddito quelli soggetti a tassazione separata (es. il TFR e arretrati) che, invece, nell’integrazione al minimo sono esclusi dal computo.

Assegno ordinario di invalidità: quanto dura 

L’assegno ordinario di invalidità non ha durata illimitata ma viene inizialmente riconosciuto per 3 anni. La prestazione è confermabile per un ulteriore periodo di tre anni laddove permangono le condizioni medico legali che hanno dato diritto all’assegno. Dopo tre conferme l’assegno è confermato automaticamente. Resta ferma l’opportunità da parte dell’INPS di convocare comunque l’interessato a revisione.

Di solito, dopo i tre anni, la revisione viene rimessa alla libera determinazione dell’ente previdenziale, tuttavia, qualora l’interessato è titolari di un reddito di lavoro dipendente o autonomo superiore a tre volte l’ammontare del trattamento INPS minimo, pari a 1.539 euro, la revisione deve essere necessariamente fatta.

Assegno ordinario di invalidità: trasformazione in pensione di vecchiaia

Nel caso in cui si raggiungono i 67 anni, l’assegno ordinario di invalidità si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia, purché siano stati maturati almeno 20 anni di contributi. A tal fine, però, è assolutamente necessario che l’attività lavorativa sia cessata.

Assegno ordinario di invalidità: compatibilità con altri redditi

Il titolare di assegno ordinario di invalidità può continuare a lavorare e percepire un reddito che, però, deve essere al di sotto di determinati limiti, onde evitare di subire consistenti riduzione dell’assegno (25% o 50% a seconda del reddito conseguito). In particolare, fino a 4 volte il trattamento minimo INPS vigente nel Fpld (2.052 euro mensili, pari a 26.676 euro annuali), non si applica alcuna riduzione.

La riduzione, pari al 25%, si applica per i redditi superiori a 4 volte e sino 5 volte il trattamento minimo INPS vigente nel Fpld (da 26.676 fino a 33.345 euro). Mentre l’assegno si riduce della metà (50%) per i redditi superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS vigente nel Fpld (da 33.345 euro in poi).

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