Assegno mensile invalidità, solo a chi non lavora: i requisiti obbligatori

Paolo Ballanti 19/10/21
L’inattività lavorativa rappresenta un elemento costitutivo del diritto all’assegno per invalidi parziali, a prescindere dall’ammontare del reddito ricavato. Questo il chiarimento dell’INPS arrivato con il Messaggio numero 3495 del 14 ottobre scorso (scaricalo in fondo all’articolo) con cui l’Istituto ha sottolineato, in linea con le sentenze della Corte di Cassazione, che, fermi restando tutti gli altri requisiti previsti dalla legge, l’assegno mensile potrà essere liquidato soltanto in caso di inattività lavorativa del soggetto beneficiario.

Analizziamo la novità in dettaglio.

Requisiti assegno mensile invalidità 

Introdotto con Legge 30 marzo 1971 numero 118 (articolo 13) l’assegno mensile è una prestazione economica destinata agli invalidi civili parziali in possesso di determinati requisiti in termini di reddito e situazione lavorativa.

Destinatari della prestazione sono pertanto i mutilati ed invalidi civili:

  • Di età compresa tra i 18 e i 67 anni, limite di età valido sino al 31 dicembre 2022, dopodiché lo stesso sarà agganciato all’andamento della speranza di vita rilevato dall’ISTAT;
  • Con riduzione della capacità lavorativa tra il 74 ed il 99%;
  • Residenti stabilmente ed abitualmente nel territorio dello Stato;
  • Cittadini italiani, cittadini comunitari iscritti all’anagrafe del comune di residenza nonché extra-comunitari con permesso di soggiorno di almeno un anno;
  • I quali non svolgono alcuna attività lavorativa.

Il diritto all’assegno ricorre anche se il beneficiario è ricoverato in un istituto pubblico che si occupa del suo sostentamento.

Al compimento dei 67 anni di età l’assegno mensile di assistenza si trasforma in assegno sociale sostitutivo.

>> Consulta qui lo speciale Legge 104

Assegno mensile invalidità: limiti di reddito

Per accedere alla prestazione INPS è necessario possedere un reddito personale, per il 2021, non superiore a 4.931,29 euro.

Il dato da assumere a riferimento è pertanto il reddito:

  • Individuale del richiedente, anche se quest’ultimo è coniugato;
  • Relativo all’anno in corso nella fase di prima liquidazione ovvero all’anno precedente per i periodi successivi (eccezion fatta per il reddito da pensione per il quale si fa riferimento all’annualità corrente);
  • Imponibile ai fini IRPEF, al lordo degli oneri deducibili.

Sono esclusi dal conteggio i redditi esenti da IRPEF, oltre alle somme aventi carattere risarcitorio quali, ad esempio, le rendite INAIL, le pensioni di guerra e l’indennità di accompagnamento.

Il rispetto del limite di reddito comporta l’erogazione dell’assegno in misura piena. Al contrario, non è previsto alcun pagamento parziale se si oltrepassa il tetto di 4.931,29 euro.

Assegno mensile invalidità: solo a chi non lavora

Con il Messaggio numero 3495 del 14 Ottobre 2021 l’INPS è intervenuta in merito al requisito dell’inattività lavorativa, quale condizione di spettanza dell’assegno mensile.

L’Istituto in particolare ricorda le numerose pronunce con cui la Corte di Cassazione ha affermato che “il mancato svolgimento dell’attività lavorativa integra non già una mera condizione di erogabilità della prestazione” ma, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale.

Di conseguenza, prosegue l’INPS, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale con cui si ritiene che a “prescindere dalla misura del reddito ricavato” lo svolgimento della prestazione lavorativa precluda il diritto all’assegno mensile, lo stesso sarà “liquidato, fermi restando tutti i requisiti previsti dalla legge, solo nel caso in cui risulti l’inattività lavorativa del soggetto beneficiario”.

Le nuove indicazioni descritte nel messaggio hanno decorrenza a far data dalla pubblicazione dello stesso, coincidente appunto con il 14 Ottobre scorso.

Importo Assegno mensile invalidità 

L’assegno è riconosciuto per 13 mensilità, a partire dal primo giorno del mese successivo quello di presentazione della domanda per l’accertamento dell’invalidità.

L’importo mensile della prestazione, non reversibile ai superstiti, è pari per il 2021 a 287,09 euro non soggetti a trattenute per contributi INPS e tassazione IRPEF.

Assegno mensile invalidità: la maggiorazione sociale

A partire dal 1° gennaio 2001 l’assegno è aumentato di 10,33 euro mensili a patto di rispettare determinati livelli reddituali pari a:

  • 117,93 euro annui in caso di pensionato non coniugato;
  • 820,47 euro annui considerando il reddito del pensionato e del coniuge non legalmente ed effettivamente separato.

Ai fini della spettanza si considerano i redditi assoggettabili ad IRPEF.

Incompatibilità dell’Assegno mensile di invalidità 

L’assegno mensile è incompatibile con:

  • Pensione diretta di invalidità dell’INPS;
  • Assegno ordinario di invalidità;
  • Pensioni dirette di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio;
  • Qualsiasi pensione diretta di invalidità a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria nonché delle gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi ovvero di ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio.

E’ comunque possibile, per l’interessato, optare per il trattamento economico più favorevole.

Al contrario, l’assegno è cumulabile (fermo restando il rispetto dei limiti di reddito) con un’altra prestazione previdenziale non di invalidità, quale ad esempio pensione di vecchiaia, pensione anticipata o pensione ai superstiti.

Accertamento invalidità

Al fine di accedere all’assegno è necessario che la minorazione sia riconosciuta con apposito verbale rilasciato dalla Commissione medico legale competente, al termine dell’accertamento sanitario.

Quest’ultimo in particolare consente di verificare i requisiti sanitari richiesti per accertare invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità ed handicap.

Il processo di accertamento inizia con il rilascio, da parte di un medico certificatore, del cosiddetto “certificato medico introduttivo”, in cui sono riportati:

  • Dati anagrafici;
  • Codice fiscale;
  • Natura delle patologie invalidanti e relativa diagnosi.

Il certificato, trasmesso in via telematica all’INPS dal medico, permette all’interessato di presentare domanda per il riconoscimento dell’invalidità. Quest’ultima è accertata da un’apposita Commissione medico – legale istituita presso le Aziende Sanitarie Locali, integrata con un medico dell’INPS.

La procedura si conclude con l’invio da parte dell’INPS del verbale di invalidità civile, a patto raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata.

Assegno mensile invalidità: fare domanda

I soggetti con invalidità civile riconosciuta dalla Commissione medico – legale, attestata dall’apposito verbale, possono presentare online sul sito dell’INPS la domanda per l’assegno mensile:

  • In autonomia, accedendo al portale “it / Prestazioni e Servizi / Prestazioni / Assegno mensile agli invalidi civili, se muniti delle credenziali SPID, CIE o CNS;
  • In alternativa, per il tramite degli Enti di patronato.

Eccezion fatta per le domande di aggravamento, non è consentito inoltrare una nuova domanda di assegno se non si è concluso l’iter in corso ovvero, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

>> Scarica qui il Messaggio Inps 3495 del 14 ottobre

Paolo Ballanti

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