L’assegno spetta ai nuclei familiari con figli minori a carico che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), ossia:
- lavoratori autonomi;
- disoccupati;
- coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- titolari di pensione da lavoro autonomo;
- nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF.
Ma andiamo in ordine e vediamo più in dettaglio gli importi e le domande per ottenere l’assegno temporaneo per i figli dei lavoratori autonomi.
Assegno unico temporaneo 2021: chi può richiederlo e chi no
Assegno figli lavoratori autonomi: cos’è
In attesa dell’adozione dei decreti legislativi attuativi della L. n. 46/2021, recante “Delega al governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”, il D.L. n. 79/2021, all’art. 1 ha introdotto per il periodo dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 la misura denominata “Assegno temporaneo per i figli minori”, con l’obiettivo di sostenere la genitorialità e favorire la natalità con una misura immediata e temporanea, tenuto conto della fase straordinaria di necessità e urgenza.
Assegno temporaneo figli: chi è lavoratore autonomo
Come visto pocanzi, il nuovo assegno temporaneo spetta ai lavoratori autonomi. Ma chi sono i lavoratori autonomi? Ebbene, il lavoro autonomo si caratterizza per l’autonomia del lavoratore nella determinazione delle modalità di esecuzione della prestazione di lavoro. Quest’ultimo, in particolare, si assume un’obbligazione di risultato nei confronti del committente, ossia, si impegna a realizzare un’opera o un servizio, secondo le caratteristiche concordate nel contratto, e a consegnare quanto realizzato entro le tempistiche previste.
Le modalità di lavoro con cui addiviene al risultato pattuito sono decise dal lavoratore in piena autonomia.
Rientrano in questa categoria tutti quei lavoratori che esercitano un’attività in forma autonoma o professionale e che non si vincolano a lavorare in modo esclusivo per un determinato datore di lavoro ma offrono i loro servizi e/o le loro opere alla generalità dei potenziali committenti.
Tanto per fare alcuni esempi, sono solitamente lavoratori autonomi: gli avvocati, gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i commercialisti, i parrucchieri, gli artigiani, gli agenti di commercio, gli artisti, etc.
I requisiti del lavoratore autonomo
Affinché un’attività sia considerata autonoma deve assolvere a determinati requisiti:
- dev’essere un’attività svolta dietro compenso da parte del committente;
- non deve esserci un rapporto di subordinazione con il committente;
- deve essere svolta prevalentemente in proprio;
- il committente non deve avere il coordinamento dei lavori.
Assegno temporaneo figli: i requisiti
L’assegno temporaneo è erogato dall’INPS in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 2 del D.L. n. 69/1988, convertito con modificazioni in L. n. 153/1988.
Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente dell’assegno temporaneo deve essere in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo la tabella di cui all’art. 2 del D.L. n. 79/2021.
Assegno figli lavoratori autonomi: importi e Isee
L’importo mensile dell’assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base della tabella allegata al D.L. n. 79/2021, che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore.
In particolare, è prevista:
- una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
- una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.
Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.
Esempi:
- nucleo familiare composto da due figli minori, con ISEE fino a 7.000 euro, l’importo spettante sarà pari a 335 euro (167,5 x 2);
- nucleo familiare composto da tre figli minori, di cui uno disabile, con ISEE pari a 15.000 euro, l’importo spettante complessivamente è pari a 376,7 euro [(108,9 x 3) + 50].
Nel caso in cui il nucleo familiare risulti già titolare di Reddito di Cittadinanza, l’assegno temporaneo viene calcolato sottraendo dall’importo teorico spettante la quota di Reddito di Cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare.
Assegno unico figli disabili, domande dal 1 luglio: a chi spetta, importi, maggiorazioni
Assegno ponte lavoratori autonomi: come fare domanda
La domanda di assegno temporaneo è presentata, di norma dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021.
La domanda dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:
- portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito Inps, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Dal 1° luglio 2021 sarà disponibile on line la procedura telematica dedicata, tramite la quale i cittadini potranno presentare la domanda per la nuova misura. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.
Non potranno essere accolte domande per le quali la DSU non è stata presentata e dunque non è possibile rinvenire un ISEE attestato, ovvero l’ISEE è scaduto o ancora delle DSU nelle quali non è presente il minore per il quale l’assegno è richiesto. Nel caso in cui l’ISEE che rechi le cc.dd. omissioni e/o difformità del patrimonio mobiliare o del reddito, la domanda di assegno temporaneo non potrà essere istruita e dovrà procedersi alla regolarizzazione.
Assegno figli lavoratori autonomi: compatibilità
L’assegno temporaneo è compatibile con il Reddito di Cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.
Nelle more dell’attuazione della L. n. 46/2021, sono inoltre compatibili con l’assegno temporaneo le seguenti misure:
- assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all’art. 65 della L. n. 448/1998;
- assegno di natalità di cui all’art. 1, co. 125, della L. n. 190/2014 23, all’art. 23-quater, co. 1 e 2, del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni in L. n. 136/2018, e all’art. 1, co. 340 della L. n. 160/2019;
- premio alla nascita, di cui all’art. 1, co. 353 della L. n. 232/2016;
- fondo di sostegno alla natalità previsto dall’art. 1, co. 348 e 349 della L. n. 232/2016;
- detrazioni fiscali previste dall’art. 12, co. 1, lett. c), e 1-bis, del TUIR (Dpr. n. 917/1986);
- assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al Dpr. n. 797/1955 (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni ed i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi).
Resta esclusa la compatibilità con l’assegno al nucleo familiare di cui all’art. 2 del D.L. n. 69/1988, convertito con modificazioni in L. n. 153/1988, per il quale si confermano le disposizioni vigenti.
Per i nuclei familiari che al momento della presentazione della domanda di assegno temporaneo dovessero risultare percettori del Reddito di cittadinanza, l’INPS corrisponde d’ufficio l’Assegno temporaneo congiuntamente a esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento