Di conseguenza, le famiglie in possesso degli stessi requisiti ISEE previsti per l’anno 2020 potranno inoltrare nel 2021 richiesta ai Comuni di residenza, al fine di ottenere dall’INPS la liquidazione dell’Assegno in misura pari a 145,14 euro mensili (valore invariato rispetto all’anno precedente).
L’aggiornamento a saldi invariati è frutto della variazione media 2020, rilevata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pari a -0,3%. Di conseguenza, come disposto dalla Legge numero 205/2018, in presenza di variazioni negative dell’indice, l’importo delle prestazioni previdenziali non potrà subire modifiche inferiori allo zero.
Analizziamo nel dettaglio la novità oltre a requisiti e modalità di richiesta dell’Assegno.
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Assegno familiare: importi 2021 invariati
Stando al Comunicato della Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia pubblicato il 12 febbraio scorso in Gazzetta ufficiale, la variazione 2020 dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati si è attestata al -0,3%.
Di conseguenza, si legge nel documento, resta fermo per l’anno 2021 l’importo e i requisiti economici dell’assegno per il nucleo familiare riconosciuto dai Comuni ed erogato dall’INPS.
In presenza di una variazione negativa dell’indice ISTAT, infatti, i valori di riferimento rimangono invariati rispetto a quelli dell’anno precedente, non potendo collocarsi al di sotto di zero.
Assegno familiare erogato dai Comuni: cos’è
Il Comunicato del Dipartimento per le politiche sociali ha effetto sui requisiti ISEE e l’importo dell’Assegno per il nucleo familiare riconosciuto dai Comuni a chi ha almeno tre figli minori.
La prestazione, da non confondere con il noto Assegno per il nucleo familiare (ANF) riconosciuto tra gli altri a lavoratori dipendenti o co.co.co., è erogata dall’INPS previa domanda inoltrata al Comune di residenza.
Assegno familiare: requisito di cittadinanza
Il sussidio in parola spetta ai nuclei familiari residenti nel comune cui si inoltra la domanda, composti da:
- Cittadini italiani o comunitari;
- Cittadini di paesi extra-UE soggiornanti di lungo periodo nonché familiari privi di cittadinanza di uno stato membro, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- Titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria;
- Extracomunitari soggiornanti di lungo periodo.
Assegno familiare: composizione del nucleo
Oltre ai requisiti di cittadinanza, l’Assegno spetta ai nuclei composti almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano:
- Figli del soggetto richiedente;
- In alternativa, figli del coniuge;
- In affidamento preadottivo.
Assegno familiare: soglia ISEE
La prestazione spetta ai nuclei familiari in possesso dei requisiti anagrafici sopra citati che siano altresì in condizioni di disagio economico con un indicatore ISEE minorenni 2021 non superiore ad euro 8.788,99, valore invariato rispetto all’anno precedente a seguito della variazione negativa dell’indice ISTAT.
Assegno familiare: possesso dei requisiti
I requisiti richiesti devono essere posseduti dal nucleo familiare beneficiario al momento della presentazione della domanda. In caso di presentazione della richiesta l’anno successivo, rispetto a quello cui l’assegno si riferisce, i parametri da considerare sono quelli posseduti al 31 dicembre.
Assegno familiare: importo
Come anticipato, per effetto della variazione dell’indice dei prezzi al consumo, l’importo 2021 dell’Assegno è invariato rispetto a quello dell’anno precedente. La prestazione viene erogata dall’INPS direttamente al beneficiario in misura pari a 145,14 euro mensili per 13 mensilità, equivalenti a 1.886,82 euro annui.
L’INPS provvede al pagamento con cadenza semestrale posticipata entro il 15 luglio ed il 15 gennaio dell’anno successivo.
Si precisa che i dati del mandato di pagamento devono essere ricevuti dai Comuni almeno 45 giorni prima della scadenza semestrale.
Assegno familiare: come fare domanda
La richiesta di Assegno deve essere inoltrata direttamente al Comune di residenza, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche stabilite dall’ente stesso.
Di norma è disponibile sul portale istituzionale un modulo da compilare, in cui dichiarare:
- Il possesso dei requisiti anagrafici;
- L’attestazione ISEE 2021;
- I dati relativi ai minori presenti nel nucleo familiare.
La richiesta dovrà essere corredata da:
- Documento di identità del richiedente;
- In alternativa copia del titolo di soggiorno;
- Copia del provvedimento di affido o adozione;
- Copia delle coordinate bancarie per l’erogazione del sussidio.
Il Comune, una volta ricevuti i documenti e verificato il possesso dei requisiti, dispone il mandato di pagamento all’INPS dandone contestuale comunicazione al soggetto richiedente.
È opportuno precisare che l’ente locale è competente per effettuare eventuali controlli oltre a poter revocare il sussidio.
Assegno familiare: decadenza
Il nucleo familiare beneficiario decade dall’Assegno a partire da:
- Primo gennaio dell’anno in cui viene a mancare il requisito economico;
- Primo giorno del mese successivo quello in cui viene a mancare il requisito sulla composizione del nucleo.
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