Assegno di divorzio, cambia tutto: ora conta il contributo dell’ex coniuge

Redazione 13/07/18
Carte rimescolate ancora una volta sull’assegno di divorzio. Un vero e proprio colpo di scena ad opera della Corte di Cassazione, che con l’ultima sentenza a sezioni unite depositata (la numero 18287), ha rimesso in discussione l’ammontare dell’assegno e i criteri con cui deve essere stabilito.

Il tenore di vita torna a essere un’unità di misura, su cui però verrà calcolato anche un “criterio composito”, con al centro il contributo che l’ex coniuge ha fornito nel coso della vita matrimoniale.

La Corte, cercando di mettere un po’ d’ordine alla faccenda, ha stabilito che all’assegno di divorzio deve essere attribuita una funzione “assistenziale” e al tempo stesso “compensativa e perequativa”. E prende come riferimento il principio costituzionale della solidarietà e pari dignità, che trova la propria base nelle condizioni in cui si trovano i due ex coniugi. Se ci sono squilibri in pratica, questo devono essere compensati e riequilibrati.

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Ora la visione è questa: Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare “costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell’unione matrimoniale” e per questo va considerato nello stabilire l’assegno di divorzio. Così hanno sentenziato i giudici uniti della Cassazione.

Dunque, “ai fini del riconoscimento dell’assegno”, ha affermato la Corte, “si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all’età dell’avente diritto”.

Una decisione molto attesa dallo scorso 10 aprile, quando era stata discussa in udienza pubblica la questione giurisprudenziale, a seguito della sentenza di divorzio che ha visto protagonisti l’ex ministro dell’Economia – Vittorio Grilli – l’ex moglie Lisa Lowenstein, in cui il parametro del tenore di vita era stato escluso. A questo era poi seguita la vicenda Berlusconi-Lario, che aveva sostituito, ai fini dell’attribuzione dell’assegno di divorzio, al consolidato parametro del “tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” quello “dell’indipendenza o autosufficienza economica” dell’ex coniuge richiedente, sulla base dell’assunto che sposarsi è “un atto di libertà e autoresponsabilità”.

Ora la risposta è più chiara e decisa: se il giudice vorrà stabilire l’ammontare dell’assegno, dovrà tener conto del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto.

Applicare a tutti e senza distinzioni il criterio dell’autosufficienza economica, corrisponderebbe a commettere una grave ingiustizia sostanziale e una violazione dei principi costituzionali di pari dignità e solidarietà. Ad esempio sarebbe così nel caso in cui l’ex coniuge avesse fatto delle rinunce, in merito alle proprie aspirazioni professionali e di carriera, per dedicarsi agli impegni matrimoniali e familiari.

Secondo Gian Ettore Gassani, presidente degli avvocati matrimonialisti, non sarebbe però una sconfitta tout court del mantenimento leggero: “Dimentichiamo gli assegni a cinque o a sei zeri. La sentenza fa riferimento all’assegno perequativo senza far rientrare davvero in ballo il tenore di vita precedente”, ha affermato.

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