Assegni di mantenimento più elevato: in quali casi?
Quindi, le donne che durante il matrimonio non hanno mai lavorato e si sono occupate della casa ed eventualmente della famiglia sono in molti casi oggettivamente impossibilitate a trovare un’occupazione retribuita dopo il divorzio.
L’essere state delle casalinghe incide in maniera fondamentale sull’impossibilità di mantenere un tenore di vita anche solo paragonabile a quello avuto durante il matrimonio.
Quali sono le condizioni che rendono necessario il mantenimento?
In sostanza, è questo quanto accertato dai giudici della Suprema Corte, che con l’ordinanza sopra citata hanno condiviso il parere della Corte d’appello riguardo “l’inesistenza di una concreta possibilità di reperire un’occupazione” da parte della donna.
La ragione principale di questa impossibilità è la “mancanza di una qualche formazione professionale” della donna, nonostante la sua età non più giovane, a causa della sua “attività di casalinga”.
Inoltre, va sottolineato che “le particolari condizioni del mercato di lavoro del Mezzogiorno” sono considerate una circostanza aggravante.
Le donne divorziate devono cercare lavoro?
Dunque, l’ex marito della donna in questione dovrà continuare a versarle un assegno di mantenimento corrispondente a circa un terzo del suo stipendio per assicurarle un tenore di vita adeguato. L’ex moglie non ha quindi il dovere di cercare un nuovo lavoro?
In linea teorica, l’obbligo per la donna in realtà sussiste, ma come sempre bisogna tenere conto delle condizioni materiali che si sono venute a creare. La donna non è esonerata dalla ricerca di una nuova occupazione, ma la concessione del mantenimento deve prendere in considerazione la sua “condizione personale e sociale di difficoltà”.
D’altronde, l’impossibilità di trovare un lavoro è frutto degli anni di lavoro domestico accettati e stabiliti da marito e moglie durante il matrimonio. Diverso sarebbe il caso di una casalinga ancora giovane e abile al lavoro.
Alle casalinghe che possono lavorare spetta il mantenimento?
Anche se disoccupata e casalinga, l’ex moglie ancora giovane e perfettamente in grado di lavorare si trova infatti in una condizione materiale completamente diversa.
Come stabilito dalla stessa Corte di Cassazione con la sentenza n. 11870/2015, il partner a cui è riconosciuta “idonea capacità lavorativa”, specialmente nel caso in cui l’ex marito o l’ex moglie versano loro stessi in condizioni economiche non agiate, non ha sempre diritto all’assegno di mantenimento.
A contare, ancora una volta, sono le condizioni e i mezzi materiali dei due coniugi: la casalinga che non ha mai lavorato è tenuta a cercare un lavoro che possa assicurarle un tenore di vita adeguato.
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