L’assegno di mantenimento al figlio portatore di handicap va corrisposto anche quando questi diventa maggiorenne; infatti, il Legislatore ha esteso la medesima tutela dettata per i figli minorenni.
Le patologie del vincolo matrimoniale – separazione e divorzio – non devono avere effetti pregiudizievoli sulla prole e, pertanto, non devono ledere gli interessi e i diritti della stessa.
Chi scrive ritiene necessario ribadire – ripetita iuvant!- i figli non hanno alcuna responsabilità della crisi tra i genitori, anzi ne sono vittime, in quanto con la disgregazione del nucleo familiare sentono perdere quei pilastri su cui fare affidamento. La crisi familiare incide, ancor più, quando vi sono figli portatori di handicap che non richiedono solo un mantenimento economico, ma anche cura, affetto. Il diritto – dovere dei genitori di mantenere, di istruire ed educare la prole sorge sin dal momento della procreazione e perdura sino a quando i figli non raggiungono l’indipendenza economica.
Sull’argomento proposto richiamo l’attenzione sulla sentenza del 12.01.2016 con la quale il Tribunale di Potenza disponeva che un padre, divorziato, con una nuova famiglia e un figlio minore, dedicasse i weekend liberi per accudire di persona il figlio portatore di handicap nato dal primo matrimonio.
Il Tribunale ha precisato che un disabile, per quanto non più minore, è equiparabile a un bambino: non è autosufficiente e ha bisogno di cure che non possono essere sempre delegate all’assistenza specializzata, in quanto l’aiuto di infermieri o badanti non è fungibile con le premure dei genitori, dato il rapporto affettivo che caratterizza queste ultime.
Da tale pronuncia si evince che il figlio disabile non solo ha diritto a percepire l’assegno di mantenimento, ma anche dell’affetto da parte del genitore non collocatario e, quindi, a mantenere con lo stesso un rapporto nel rispetto del principio della bigenitorialità.
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