Assegno di inclusione e Supporto per la formazione e il lavoro: gli importi

Paolo Ballanti 05/05/23
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Il Decreto Lavoro, approvato in Consiglio dei ministri lo scorso 1° maggio e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2023, prevede una serie di misure finalizzate all’inclusione sociale e lavorativa, in sostituzione del Reddito di cittadinanza, destinato ad essere abrogato dal 1° gennaio 2024.

Stando a quanto si legge nel testo del Decreto-legge 4 maggio 2023, numero 48, è introdotto l’Assegno di inclusione quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.

L’Assegno si concretizza in un beneficio economico erogato mensilmente dall’Inps, condizionato alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. Destinatari del sussidio sono coloro che presentano determinati requisiti economici, reddituali, di cittadinanza, residenza e soggiorno, al pari di quanto accade per il RdC

Un ulteriore sostegno economico contemplato dal DL Lavoro è il Supporto per la formazione e il lavoro, destinato a favorire l’ingresso nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa.

Analizziamo in dettaglio gli importi spettanti ai beneficiari delle due misure.

Indice

Assegno di Inclusione

Spettante dal 1° gennaio 2024 l’Assegno di inclusione è composto, su base annua, da una quota ad integrazione del reddito familiare, fino alla soglia di 6 mila euro ovvero 7.560 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone esclusivamente di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.

La soglia di 6.000 – 7.560 euro dev’essere moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, prevista dallo stesso Decreto Lavoro.

Integrazione per locazione
Il sussidio è altresì caratterizzato da un’integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato, per un importo pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come dichiarato ai fini Isee, fino ad un massimo di euro 3.360,00 annui, ovvero 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.

Durata
Il beneficio economico è riconosciuto mensilmente dall’Inps per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per altri 12 mesi.
Allo scadere dei periodi di rinnovo è sempre prevista la sospensione di un mese.

Importo minimo
L’Assegno di inclusione non può essere comunque inferiore a 480 euro annui, fatti salvi i requisiti di spettanza.

Pagamento
Il sussidio è corrisposto attraverso uno strumento di pagamento elettronico denominato “Carta di inclusione”. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la Carta acquisti, la Carta di inclusione permette di effettuare:

  • Prelievi di contante entro un limite mensile non eccedente i 100 euro per un singolo individuo. Valore, quest’ultimo, moltiplicato per la citata scala di equivalenza;
  • Un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione.

In ogni caso resta fermo il divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.

Decorrenza
Il beneficio economico decorre dal mese successivo quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale. Il percorso di attivazione viene attuato per mezzo di un’apposita piattaforma attraverso l’invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l’analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l’attivazione degli eventuali sostegni.

A seguito dell’invio automatico i beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Successivamente, ogni 90 giorni, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali ovvero presso gli Istituti di Patronato per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione il beneficio economico è sospeso.


Natura delle somme percepite
Le somme percepite dall’Inps a titolo di Assegno di inclusione sono esenti da Irpef e si configurano come sussidio di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri ai sensi dell’articolo 545 del Codice di procedura civile.

Assegno di Inclusione: la nuova scala di equivalenza

Il parametro di riferimento della scala di equivalenza è pari a 1, incrementato (fino a un massimo complessivo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza) di:

  • 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente;
  • 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
  • 0,4 per ciascun altro componente maggiorenne con carichi di cura;
  • 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;
  • 0,10 per ogni ulteriore minore di età, oltre il secondo.

Supporto per la formazione e il lavoro

Il Supporto per la formazione e il lavoro è istituito dal 1° settembre 2023 al fine di favorire l’ingresso nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa. Destinatari della misura in parola sono i componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, con un valore dell’Isee familiare, in corso di validità, non eccedente i 6 mila euro annui, privi dei requisiti per accedere all’Assegno di inclusione.

Il supporto per la formazione e il lavoro può essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l’Assegno di Inclusione, a patto che non siano calcolati nella scala di equivalenza e non sottoposti all’obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa.


Importo
In caso di partecipazione ai programmi formativi, per tutta la loro durata e comunque per un periodo massimo di 12 mensilità, l’interessato riceve un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari a un importo mensile di 350 euro.

Pagamento
Il beneficio economico è erogato a mezzo bonifico mensile, da parte dell’Inps. Sul punto il testo del Decreto rinvia alle disposizioni in materia di Assegno di inclusione.

Assegno di Inclusione e Supporto per la formazione e il lavoro: sanzioni

Salvo che il fatto costituisca reato più grave chiunque, al fine di ottenere indebitamente l’Assegno di inclusione o lo Strumento di attivazione, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni.

L’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento dei benefici economici, è punita con la reclusione da 1 a 3 anni.


Restituzione
Alla condanna in via definitiva per i reati citati e per un delitto non colposo che comporti l’applicazione di una pena non inferiore ad un anno di reclusione, anche se sostituita da una delle pene indicate nell’articolo 20-bis, comma 1, numeri da 1) a 3), del Codice penale, nonché all’applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione da parte dell’autorità giudiziaria, consegue, di diritto, l’immediata decadenza dal beneficio.

In tal caso l’interessato è tenuto a restituire quanto indebitamente percepito. La conseguenza descritta opera anche in caso di sentenza adottata ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell’articolo 445, comma 1-bis del medesimo codice. La decadenza è comunicata al beneficiario dall’Inps.

Il sussidio economico, in ogni caso, non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi 10 anni dalla definitività della sentenza ovvero dalla revoca o, comunque, dalla perdita o cessazione degli effetti del decreto di applicazione della misura di prevenzione.

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