Con la Nota 12607 del 16 luglio 2024 il Ministero del lavoro fornisce una serie di indicazioni in materia di Assegno di Inclusione ADI.
L’obiettivo del documento è assicurare una capillare informazione su alcune nuove disposizioni e funzionalità messe a disposizione ai fini dell’attuazione dell’ADI e rispondere alle FAQ più importanti.
Nella nota ministeriale vengono approfondite diverse tematiche ADI, tra cui decadenza o sospensione del pagamento del beneficio; esclusione dagli obblighi di monitoraggio; mantenimento del possesso dei requisiti; cambi di residenza; istanze di riesame.
Analizziamo le novità in dettaglio, rispondendo alle FAQ principali sull’Assegno di inclusione ADI.
Indice
- Decadenza e sospensione dell’Assegno di inclusione ADI
- Obblighi di attivazione lavorativa e inclusione sociale
- Chi è esonerato dagli obblighi di attivazione lavorativa
- Come mantenere i requisiti per l’Assegno di inclusione ADI
- Assegno di inclusione ADI con cambio di residenza
- Chiedere il riesame della domanda di Assegno ADI
Decadenza e sospensione dell’Assegno di inclusione ADI
La Nota del 16 luglio 2024 affronta prima di tutto il regime della decadenza e della sospensione dell’Assegno di inclusione.
Decadenza
I soggetti beneficiari dell’ADI che non si presentano, senza giustificato motivo, alle convocazioni dei Servizi Sociali incorrono nella decadenza dal sussidio.
Sospensione
In assenza di convocazione i percettori l’Assegno di Inclusione sono comunque obbligati a presentarsi spontaneamente ai Servizi Sociali nei tempi stabiliti dalla normativa. L’assenza agli incontri comporta la sospensione del beneficio.
Gli incontri, è utile ricordarlo, devono tenersi entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (PAD) ovvero, per le domande di ADI pervenute all’Inps entro il 29 febbraio 2024, entro 120 giorni dalla successiva trasmissione dei dati delle domande ai comuni tramite la piattaforma GePI.
Sul punto l’Inps ha precisato che le sospensioni decorrono dal mese successivo la mensilità in cui scade il termine per la presentazione.
Riattivazione dei pagamenti dopo la sospensione
Per poter garantire la ripresa dei pagamenti dell’Assegno di inclusione ADI a seguito dell’avvenuto incontro presso i Servizi Sociali è necessario che l’Inps riceva l’apposita segnalazione, tramite la piattaforma GePI, entro il giorno 20 del mese successivo alla scadenza. In tal caso le posizioni saranno rielaborate in tempo utile per le relative disposizioni mensili di pagamento.
In caso contrario, le posizioni regolarizzate dopo il giorno 20 saranno utilizzate per i pagamenti del mese successivo la data stessa di regolarizzazione.
Le eventuali mensilità perdute saranno comunque recuperate dai beneficiari come arretrato.
Obblighi di attivazione lavorativa e inclusione sociale
I nuclei beneficiari l’ADI sono tenuti (pena la sospensione del beneficio) a presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali nelle tempistiche già descritte di:
– 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD;
– in alternativa, per le domande presentate entro il 29 febbraio 2024, i 120 giorni decorrono dall’invio dei dati ai Comuni sulla piattaforma GePI.
A seguire, in base agli esiti dell’analisi preliminare da parte dei servizi sociali e alla registrazione in piattaforma GePI delle informazioni relative alla condizione di attivabile al lavoro dei componenti di età compresa tra i 18 e i 59 anni, con responsabilità genitoriali, viene individuata per ogni familiare appartenente al nucleo beneficiario dell’ADI la tipologia di obblighi nell’ambito del percorso di attivazione lavorativa e inclusione sociale.
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Chi è esonerato dagli obblighi di attivazione lavorativa
I familiari esonerati dagli obblighi di attivazione lavorativa sono comunque tenuti a presentarsi presso i Servizi Sociali o gli istituti di patronato, per confermare la loro posizione (pena la decadenza dal beneficio) ogni 90 giorni.
Dall’obbligo di presentazione sono esonerati i componenti il nucleo familiare:
– di età pari o superiore a 60 anni;
– con disabilità certificata ai fini ISEE;
– inseriti in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali.
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Come mantenere i requisiti per l’Assegno di inclusione ADI
I requisiti necessari per ottenere l’Assegno di Inclusione devono essere posseduti nel corso di tutto il periodo di erogazione del sussidio.
L’Inps, mensilmente, effettua le verifiche automatiche prima di procedere ai pagamenti. Il nucleo familiare decade dalla prestazione
in caso di:
– variazioni che comportano la decadenza (ad esempio il compimento della maggiore età dell’unico componente minorenne e l’assenza di altri soggetti destinatari della misura, quali persone di 60 anni o più, con disabilità ovvero in condizioni di svantaggio);
– sanzioni, per esempio a seguito della mancata presentazione, senza giustificato motivo, ad una convocazione da parte dei Servizi Sociali;
L’evento decadenza viene segnalato in via telematica dall’Inps alla piattaforma SIISL e a GePI.
L’aggiornamento delle piattaforme, si legge nella nota ministeriale, può “richiedere qualche giorno”.
Assegno di inclusione ADI con cambio di residenza
L’Inps, come reso noto con il Messaggio del 6 giugno 2024 numero 2146, ha messo a disposizione degli utenti, sul proprio sito istituzionale, una nuova funzionalità che consente di indicare eventuali variazioni dei dati relativi alla residenza, dichiarati nella domanda.
Nel citato Messaggio numero 2146/2024 l’Istituto precisa inoltre che, allo stato attuale, non è ancora possibile effettuare modifiche relative ai dati anagrafici. Tale funzionalità è oggetto di successiva implementazione e il relativo rilascio verrà comunicato con apposito messaggio.
Chiedere il riesame della domanda di Assegno ADI
A partire dal 29 febbraio 2024 è disponibile sulla piattaforma di gestione dell’ADI, all’interno del sito “inps.it”, il dettaglio delle causali delle domande respinte per le quali l’interessato può presentare istanza di riesame alla sede Inps territorialmente competente, entro 30 giorni dalla data in cui si è ricevuta la comunicazione dell’esito o, in alternativa, presentare ricorso giudiziario.
Per le domande di Assegno di Inclusione ADI poste in evidenza alle sedi per omissioni o difformità della DSU ISEE, gli utenti ricevono un SMS o una mail di notifica dell’evidenza.
Le Sedi Inps, presa in carico la domanda, contattano gli utenti per acquisire eventuale documentazione integrativa o una nuova DSU, al fine di sanare l’incongruenza. I richiedenti l’ADI hanno 60 giorni per integrare la documentazione, colmare le omissioni ovvero ripresentare una nuova DSU presso la sede. Decorso inutilmente il termine di 60 giorni, la domanda è respinta.
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