Assegno di inclusione dal 2024: la guida completa al sussidio

Paolo Ballanti 05/07/23

Il Decreto lavoro 2023, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 1° maggio, ha finalmente concluso il suo iter di conversione, ed è diventato legge lo scorso 29 giugno. La Legge di conversione numero 83/2023 è approdata in Gazzetta ufficiale lo scorso 3 luglio ed è in vigore.

Tra le varie confermate, c’è la totale revisione degli strumenti di lotta alla povertà, con l’introduzione dal 1° gennaio 2024 dell’Assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. Questo significa addio al Reddito di cittadinanza.

L’Assegno si traduce in un sussidio economico condizionato alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. Leggendo il comunicato stampa pubblicato a margine del CDM sul portale “governo.it” il nucleo beneficiario della misura sarà “tenuto a sottoscrivere un patto di attivazione digitale e a presentarsi, con cadenza trimestrale, presso i patronati o i servizi sociali e i centri per l’impiego, al fine di aggiornare la propria posizione”.

Alla luce della pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale analizziamo la novità in dettaglio.

Indice

Assegno di Inclusione: beneficiari

L’Assegno di inclusione è riconosciuto, su domanda di uno dei componenti del nucleo familiare, a sostegno delle necessità di inclusione dei componenti con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 numero 159, minorenni o con almeno sessant’anni di età.

Per approfondire il tema delle politiche di welfare e giuridiche in ottica disabilità consigliamo il libro “La tutela dei soggetti disabili” che, con taglio eminentemente pratico, opera come valido supporto ai familiari e ai professionisti che si occupano dell’assistenza e della tutela di un soggetto disabile.

Assegno di Inclusione: requisiti

Questi nuclei familiari devono risultare, nel momento in cui fanno richiesta di Assegno, e per tutta la durata del beneficio, in possesso di questi requisiti:

  • Con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente che richiede la misura dev’essere cumulativamente:
    • 1) Cittadino dell’Unione europea o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale, di cui al Decreto legislativo 19 novembre 2007 numero 251;
    • 2) Al momento della presentazione della domanda, residenza in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;
    • 3) Residenza in Italia;
  • Con riguardo alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente dev’essere in possesso congiuntamente di:
    • 1) Un valore dell’Isee, in corso di validità, non superiore a 9.360 euro (per i nuclei familiari con minorenni, l’Isee è calcolato ai sensi dell’articolo 7 del medesimo DPCM numero 159/2013);
    • 2) Un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6 mila euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al Decreto Lavoro. Dal reddito familiare vengono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell’Isee e sommati tutti quelli in corso di godimento, che saranno rilevati nell’Isee, da parte degli stessi componenti
    • Nel reddito familiare sono inoltre incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell’Isee in corso di validità, fermo restando quanto previsto dal citato DPCM numero 159/2013 in materia di Isee corrente. Nel calcolo del reddito familiare, da ultimo, non si considera quanto percepito a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito di Cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà;
    • 3) Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui;
    • 4) Un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini Isee, diverso dalla casa di abitazione entro un valore ai fini IMU massimo di 150 mila euro, non superiore a 30 mila euro;
    • 5) Un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini Isee, non eccedente i 6 mila euro, soglia aumentata di 2 mila euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10 mila euro, incrementato di altri 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo; i citati massimali sono ulteriormente aumentati di 5 mila euro per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini Isee, presente nel nucleo;
  • Con riguardo al godimento di beni durevoli ed altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:
    • 1)Nessun componente il nucleo familiare dev’essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi precedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
    • 2)Nessun componente dev’essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere come definiti dal Regio Decreto 30 marzo 1942 numero 327 recante il Codice della navigazione;
  • Per il richiedente l’Assegno di inclusione è richiesta la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del Codice di procedura penale intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, come indicate nel medesimo Decreto Lavoro.

Assegno di Inclusione: importi e integrazioni


L’importo previsto su base annua è composto da una integrazione del reddito familiare:
– fino alla soglia di 6 mila euro annui;
– fino alla soglia di 7.560 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.

Queste integrazioni sono moltiplicate per la scala di equivalenza prevista.

Oltre all’importo standard, è prevista anche una integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato, per un importo pari all’ammontare del canone annuo previsto nello stesso contratto di locazione, come dichiarato ai fini Isee:
fino ad un massimo di 3.360,00 euro annui;
fino a 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.

L’integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare.

Assegno di Inclusione: importo minimo

La prestazione economica non può in ogni caso essere inferiore a 480 euro annui, fermo restando il possesso dei requisiti sopracitati.

FORMATO CARTACEO

La tutela dei soggetti disabili

L’opera, con taglio eminentemente pratico, si propone come valido supporto ai familiari e ai professionisti che si occupano dell’assistenza e della tutela di un soggetto disabile.Il testo offre soluzioni operative, allegando laddove possibile lo strumento, sia esso rappresentato dall’istanza per la nomina dell’amministratore di sostegno, dal ricorso in sede giurisdizionale per l’accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale, o infine e per quanto occorra, dall’atto istitutivo di un trust ex lege 112/2016.Ragioni di ordine sistematico hanno inoltre suggerito di analizzare le problematiche dell’inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti svantaggiati, dando spazio all’esperienza di alcune cooperative sociali, impegnate quotidianamente nel perseguire l’inclusione sociale, valorizzando l’importanza di “fare rete”, tra istituzioni, famiglie ed enti del Terzo settore.La parte finale del testo è integralmente dedicata agli strumenti con cui il legislatore ha inteso favorire la costituzione di patrimoni separati nel “Dopo di Noi”, analizzando non solo le agevolazioni fiscali, all’uopo previste, ma ponendo in risalto le difficoltà operative che ha incontrato la legge 112/2016.Il volume fornisce non solo un utile supporto redazionale per gli atti esaminati nel testo ma, individuando i limiti propri dei negozi su base individuale, enfatizza la centralitàassunta dall’aspetto assistenziale, proponendo il ricorso al “trust collettivo”, declinato in un’ottica mutualistica, per superare i suddetti limiti, e al contempo per rafforzare l’importanza assunta dal progetto di vita che verrebbe così monitorato e garantito dalle competenze dell’Ente assistenziale.Marco Avanza, Paola Baldini, Fernando Bellelli, Piero Bertolaso Brisotto, Marta Bregolato, Daniele Corrado, Michele Falzone, Nabila Grisa, Marilena Hyeraci, Alessandro Jacobi, Nicola Pietrantoni, Giammatteo Rizzonelli I diritti d’autore e una parte del ricavato ottenuto dalla vendita di questo libro verranno devoluti ad associazioni di volontariato che operano per il sostegno dei soggetti disabili e delle loro famiglie.

A cura di Piero Bertolaso Brisotto e Giammatteo Rizzonelli | Maggioli Editore 2022

Assegno di Inclusione: durata

Il sussidio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi.
Allo scadere del rinnovo è sempre prevista la sospensione di un mese.

Assegno di inclusione: natura delle somme percepite

Le somme percepite a titolo di Assegno di inclusione sono esenti dal pagamento dell’Irpef e si configurano come sussidio di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri ai sensi dell’articolo 545 del Codice di procedura civile.

Assegno di inclusione: domanda

La domanda di sussidio è trasmessa in modalità telematica all’Inps che la riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dalla normativa.
La richiesta può altresì essere presentata presso gli istituti di patronato.

Assegno di inclusione: decorrenza

Il beneficio economico decorre dal mese successivo quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale. Il percorso di attivazione viene attuato per mezzo di un’apposita piattaforma attraverso l’invio automatico del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l’analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l’attivazione degli eventuali sostegni.

A seguito dell’invio automatico i beneficiari devono essere convocati per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Successivamente, ogni 90 giorni, i beneficiari sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali o presso gli istituti di patronato per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.

Assegno di inclusione: come verrà pagato

Il beneficio economico è erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile denominato “Carta di Inclusione”.
Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta di Inclusione permette di effettuare:

  • Prelievi di contante entro un limite mensile non eccedente i 100 euro per singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza;
  • Un bonifico mensile a beneficio del locatore indicato nel contratto di locazione.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere individuate ulteriori esigenze da soddisfare con la Carta di Inclusione, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante, fermo restando il divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.

La consegna della Carta in parola presso gli uffici del gestore del servizio integrato avviene esclusivamente dopo 7 giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale.


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