Introdotto dal 1° gennaio 2024, l’Assegno di inclusione (ADI) nasce come una misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale, raccogliendo il testimone dall’abrogato Reddito di cittadinanza. E’ stata introdotto insieme all’altra misura introdotta dal D.L. numero 48: il Supporto per la formazione e il Lavoro (SFL).
Riconosciuto previa domanda all’INPS, a beneficio dei nuclei familiari in possesso di precisi requisiti di cittadinanza, soggiorno, residenza, economico-patrimoniali e personali, l’ADI consiste in un sostegno economico, riconosciuto mensilmente a mezzo ricarica dell’apposita Carta di inclusione (rilasciata ai beneficiari dagli uffici postali), condizionato alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.
La recente Manovra di bilancio 2025, in vigore dallo scorso 1° gennaio e approvata con Legge 30 dicembre 2024, numero 207, prevede all’articolo 1, comma 198 una serie di modifiche all’Assegno di inclusione, in particolare per quanto riguarda:
- i requisiti economici di spettanza, come le soglie ISEE;
- l’ammontare del reddito familiare richiesto per accedere al sussidio;
Ecco come funziona nel 2025 l’Assegno di inclusione.
Indice
Assegno di inclusione 2025: cambia la soglia ISEE
La Manovra 2025 modifica i requisiti economici di spettanza dell’ADI. Nello specifico, con riferimento alla condizione economica (articolo 2, comma 2, lettera b, numero 1, D.L. numero 48/2023), il nucleo familiare richiedente dev’essere in possesso, tra gli altri, di un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore a 10.140,00 euro (invece dei precedenti 9.360,00 euro).
Da notare che nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi dell’articolo 7 del citato regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri numero 159/2013 (cosiddetto ISEE minorenni).
Leggi anche ISEE 2025: le soglie per accedere a bonus/agevolazioni di quest’anno
Cambia il reddito del nucleo familiare
Sempre in materia di requisiti di spettanza dell’Assegno di inclusione, la Legge numero 207/2024 interviene sul valore del reddito familiare richiesto per accedere al sussidio. Quest’ultimo, in particolare, dev’essere inferiore (articolo 2, comma 2, lettera b, numero 2, D.L. numero 48/2023) ad una soglia di euro 6.500,00 annui (in aumento rispetto ai precedenti 6.000,00 euro) moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, di cui al successivo comma 4.
Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 8.190,00 annui (in aumento rispetto alla precedente soglia di euro 7.560,00 annui) anch’essa moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza di cui al successivo comma 4.
Sempre per effetto della Manovra 2025, la soglia di reddito familiare richiesta per accedere all’ADI passa a 10.140,00 euro nei casi in cui il nucleo beneficiario risieda in un’abitazione in locazione, secondo quanto risulta dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU) resa ai fini dell’ISEE.
La Legge numero 207/2024 non manca di ritoccare il beneficio economico mensile spettante al nucleo familiare destinatario dell’Assegno di inclusione.
Nello specifico (articolo 3, comma 1, D.L. numero 48/2023) il sussidio è composto da una prima quota ad integrazione del reddito familiare, fino alla soglia di euro 6.500,00 annui (invece dei precedenti 6.000,00 euro) ovvero di euro 8.190,00 annui (in aumento rispetto alla soglia di 7.560,00 euro) se il nucleo familiare è formato da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, dello stesso D.L. numero 48/2023.
Il beneficio è altresì caratterizzato da una seconda quota ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in una casa concessa in locazione con contratto ritualmente registrato. La quota in parola è pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come dichiarato ai fini dell’ISEE, fino ad un massimo di:
- 3.640,00 euro annui (valore modificato dalla Manovra 2025, rispetto alla soglia previgente di 3.360,00 euro);
- In alternativa, di 1.950,00 euro annui (in luogo della soglia previgente di 1.800,00 euro) se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.
Assegno di inclusione 2025: pagato per 11 mesi
Altra novità è che dal 2025 l’ADi sarà pagato solo in 11 rate, anziché 12. I motivi sono inquadrati nella norma che ha introdotto l’assegno e i successivi rinnovi. La misura, nata con decreto 48/2023, per sostituire il reddito di cittadinanza, vedrà un’erogazione annuale limitata a 11 mensilità, con un mese di sospensione obbligatoria. Variazione prevista proprio da quel decreto.
La sospensione di un mese tra le erogazioni successive dell’Assegno di inclusione è stata introdotta per stabilire una distinzione chiara tra i cicli di pagamento.
Per saperne di più leggi: Assegno di inclusione ADI, nel 2025 pagato solo per 11 mesi. Ecco perché
Durata dell’Assegno di inclusione 2025
La Manovra 2025 non ritocca il periodo di erogazione del beneficio economico dell’ADI, riconosciuto per un arco temporale non eccedente i 18 mesi, salvo rinnovo, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi.
Allo scadere dei periodi di rinnovo di 12 mesi è sempre prevista la sospensione di un mese.
Importo minimo 2025
Nessuna novità per quanto riguarda l’importo minimo riconosciuto ai nuclei destinatari dell’Assegno di inclusione.
Stando all’articolo 3, comma 4, D.L. numero 48/2023 il sussidio non può essere, ad ogni modo, inferiore ad euro 480,00 annui, fatto salvo il possesso dei requisiti di spettanza (contenuti nel precedente articolo 2).
L’ADI 2025 resta non tassato
La ricarica mensile che il nucleo destinatario dell’ADI riceve sull’apposita carta di pagamento rilasciata dagli uffici postali è da intendersi:
- esente dal pagamento dell’IRPEF, ai sensi dell’articolo 34, terzo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 601;
- come sussidio di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri ai sensi dell’articolo 545 del Codice di procedura civile.
Per conoscere le novità sulla Manovra di quest’anno consigliamo l’E-book di FiscoeTasse “Legge di bilancio 2025“.
Vuoi ricevere altre news come questa? Iscriviti gratis alla Newsletter LeggiOggi, compilando il form qui sotto:
Foto copertina: istock
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento