Com’è ormai noto, dal 2024 non ci sarà più il Reddito di Cittadinanza. La misura è stata profondamente rimaneggiata dalla Legge di Bilancio, che oltre a prevedere lo stop a partire dal prossimo anno ha rivisto al ribasso l’erogazione del sussidio per i beneficiari cosiddetti “occupabili”, ovvero i cittadini da 18 a 59 anni, che riceveranno solo 7 mesi di RdC quest’anno. Con la conversione in legge del Decreto lavoro e la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale sono arrivate alcune modifiche alla misura che sostituirà il Reddito di Cittadinanza, ovvero l’Assegno di inclusione.
In maniera analoga a quanto succede nel 2023 per il Reddito di Cittadinanza, la nuova misura distingue due categorie di nuclei beneficiari: quelli in cui sono presenti soggetti over 60, minori o persone con disabilità, e quelli formati da sole persone occupabili, anche monocomponente. Nel primo caso i componenti del nucleo potranno richiedere l’Assegno di Inclusione per 18 mesi, prorogabili di altri 12, mentre per le persone considerate occupabili è prevista la decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto di una offerta di lavoro a tempo pieno o parziale con determinate caratteristiche.
Inoltre, sarà attivo un nuovo strumento, chiamato Supporto per la formazione e il lavoro, rivolto ai soggetti tra 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta e senza i requisiti per accedere all’Assegno di Inclusione. Con il Supporto per la formazione e il lavoro sarà possibile ricevere un assegno mensile di 350 euro per 12 mesi, e intraprendere percorsi di attivazione lavorativa.
Vediamo quindi nei prossimi paragrafi quali sono i nuovi requisiti per poter ottenere l’Assegno di Inclusione e come funzionerà per occupabili e non.
Indice
- RdC addio, arriva l’Assegno di Inclusione
- Assegno di Inclusione: i requisiti
- Assegno di Inclusione: come funziona per gli occupabili
- Assegno di Inclusione: come funziona per i non occupabili
- Supporto per la formazione e il lavoro
- Assegno di Inclusione: pene più aspre per i furbetti
- Assegno di Inclusione: domanda
- Assegno di Inclusione: importo
- Assegno di Inclusione: incentivi all’assunzione
RdC addio, arriva l’Assegno di Inclusione
L’Assegno di Inclusione, chiamato a sostituire il Reddito di Cittadinanza, avrà caratteristiche diverse a seconda della condizione di “occupabilità” dei beneficiari. In poche parole, chi è ritenuto in grado di lavorare dovrà affrontare un percorso di politiche attive del lavoro e decadrà dal beneficio alla prima offerta di lavoro rifiutata.
I beneficiari principali sono i nuclei con over 60, minori o persone con disabilità, a cui si sono aggiunti in sede di conversione in legge i componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione. I suddetti nuclei, in possesso di determinati requisiti, relativi alla cittadinanza o all’autorizzazione al soggiorno del richiedente, alla durata della residenza in Italia e alle condizioni economiche sarà possibile ricevere un assegno mensile, di importo non inferiore a 480 euro all’anno esenti dall’IRPEF, erogato dall’INPS attraverso uno strumento di pagamento elettronico, per un periodo massimo di 18 mesi continuativi, con la possibilità ulteriori rinnovi per 12 mesi. Prima di ogni rinnovo è previsto lo stop di un mese al sussidio.
Assegno di Inclusione: i requisiti
Stando al testo aggiornato del Decreto Lavoro convertito in legge, per poter richiedere l’Assegno di Inclusione occorrerà essere cittadini italiani o dell’Ue (o familiari) con diritto di soggiorno permanente o cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo.
Inoltre, al momento della presentazione della domanda, bisognerà essere stati residenti in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Per il Reddito di Cittadinanza il requisito era di 10 anni. Si ricorda che l’UE aveva avviato una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia a causa dei requisiti stringenti per ottenere il sussidio che sono stati ritenuti “non è in linea con il diritto dell’UE in materia di libera circolazione dei lavoratori, diritti dei cittadini, residenti e protezione internazionale“. Il requisito della residenze in Italia è esteso a tutti i componenti del nucleo che rientrano nella scala di equivalenza.
Cambia la soglia ISEE, che non dovrà essere superiore a 9.360 euro. Ai fini del calcolo del reddito familiare si terrà conto di una nuova scala di equivalenza.
Similmente a quanto accade per il Reddito di Cittadinanza, nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario di:
- autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei ventiquattro/trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
- imbarcazioni da diporto;
- patrimonio immobiliare ai fini Imu con un valore oltre i 150 mila euro, con l’esclusione della prima casa;
- conti in banca con importi superiori a 10mila euro.
Inoltre è richiesta la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta.
Infine, in sede di conversione in legge, è stato stabilito che i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi
alla violenza di genere costituiscono sempre un nucleo familiare a sé, anche ai fini dell’ISEE, e possono richiedere autonomamente l’Assegno di inclusione.
Assegno di Inclusione: come funziona per gli occupabili
Come anticipato, il nuovo sussidio distingue, analogamente a quanto accade quest’anno per il Reddito di Cittadinanza, tra nuclei formati da persone occupabili e nuclei che hanno al loro interno anche persone non occupabili.
Il nucleo beneficiario sarà tenuto a sottoscrivere un patto di attivazione digitale e a presentarsi, con cadenza trimestrale, presso i patronati o i servizi sociali e i centri per l’impiego, al fine di aggiornare la propria posizione.
Per i soggetti occupabili è prevista la decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto di una offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia, alternativamente:
- a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale;
- a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.
In caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente o di partecipazione a programmi di politiche attive che prevedano un’indennità, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione dell’Assegno di inclusione, è prevista la cumulabilità con il beneficio entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi.
Tutti i soggetti occupabili dovranno essere iscritti al “Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa”, una piattaforma all’interno della quale sarà possibile trovare sia proposte di formazione che di lavoro. Inoltre, l’erogazione di sussidi per gli occupabili è subordinata al rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.
Assegno di Inclusione: come funziona per i non occupabili
Se i soggetti occupabili sono obbligati alla partecipazione attiva ai percorsi di politiche attive sul lavoro, i componenti con disabilità o di età pari o superiore a sessanta anni non sono obbligati ma possono comunque richiedere l’adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale.
L’articolo 6 del Decreto Lavoro stabilisce che sono esonerati dall’obbligo di partecipazione attiva ai sopraccitati percorsi di politiche attive del lavoro:
- i beneficiari dell’Assegno di inclusione titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a sessanta anni;
- i componenti con disabilità, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;
- i componenti affetti da patologie oncologiche;
- i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età, di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza.
Supporto per la formazione e il lavoro
All’articolo 12 del Decreto Lavoro recentemente approvato si legge che “Al fine di favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, è istituito, dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate.“
Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6mila euro annui, che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione, nonché dai componenti dei nuclei che percepiscono l’Assegno di inclusione che però non sono calcolati nella scala di equivalenza.
La richiesta di accesso a questo strumento andrà fatta attraverso la stessa piattaforma dell’Assegno di Inclusione, e il richiedente dovrà in seguito sottoscrivere il Patto per l’attivazione digitale e un patto di servizio personalizzato presso il servizio per il lavoro competente. L’interessato riceverà un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. L’erogazione in questo caso avverrà tramite bonifico.
Chi richiede il Supporto per la formazione e il lavoro dovrà confermare ogni tre mesi di star partecipando alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato. In mancanza di questa conferma si viene sospesi dal beneficio.
Assegno di Inclusione: pene più aspre per i furbetti
La nuova misura prevede l’inasprimento delle sanzioni per i “furbetti”. In caso di dichiarazioni false, infatti, sarà prevista la reclusione da 2 a 6 anni. In caso di mancata comunicazione di eventuali variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, è invece prevista la reclusione da 1 a 3 anni.
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Assegno di Inclusione: domanda
La domanda per richiedere l’Assegno di inclusione andrà inviata all’Inps per via telematica. È possibile che così come per il Reddito di Cittadinanza questa possa essere fatta anche dagli Uffici postali. L’Istituto, dopo aver svolto tutti i controlli sul possesso dei requisiti, chiederà ai richiedenti di registrarsi a un apposito sistema informativo e di sottoscrivere un patto di attivazione digitale al fine di cominciare a ricevere l’assegno.
Verrà creata una nuova carta su cui sarà poi accreditato il sussidio, chiamata appunto Carta di Inclusione, che garantirà prelievi di contanti fino a 100 euro per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, e che permetterà di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione. La carta sarà consegnata dopo 7 giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale.
I componenti maggiorenni del nucleo, nonché i componenti minorenni che abbiano adempiuto agli obblighi scolastici, dovranno inoltre sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.
Il sistema informativo consentirà l’attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari. Il portale conterrà tutte le informazioni su offerte di lavoro, percorsi formativi, progetti utili alla collettività e altre politiche attive.
Assegno di Inclusione: importo
L’importo dell’Assegno di inclusione servirà a integrare il reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro annui (o 7.560 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza) moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. In ogni caso l’importo non potrà essere inferiore a 480 euro mensili.
A questo importo si aggiunge un’ulteriore integrazione pari all’ammontare del canone annuo di locazione, fino a un massimo di 3.360 annui. L’assegno sarà erogato per 18 mesi continuativi e potrà essere rinnovato per ulteriori 12 mesi dopo lo stop di un mese.
Assegno di Inclusione: incentivi all’assunzione
Così come avviene in questo momento per il Reddito di Cittadinanza, anche i datori di lavoro che assumeranno a tempo indeterminato i beneficiari dell’Assegno di Inclusione potranno usufruire di uno sgravio pari al 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un periodo massimo di 2 anni, fino a 8mila euro annui.
Anche chi assume a tempo determinato o stagionale riceverà uno sgravio, pari però al 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un periodo massimo di 2 anni, fino a 4mila euro annui.
In entrambi i casi sono esclusi i contributi INAIL.
Foto: iStock/Alexandr Lukin