Laddove il richiedente riscontrasse difficoltà nell’invio telematico della domanda, per cause estranee al Pin o alla regolare iscrizione in banca dati, è possibile presentare la domanda attraverso il servizio di Contact Center. Il servizio è raggiungibile al numero 803164, gratuito da telefono fisso, e 06/164164, a pagamento da rete mobile, al costo della tariffa del proprio operatore telefonico.
Ma andiamo in ordine e vediamo nel dettaglio chi sono i soggetti che possono presentare domanda e quali sono i requisiti da possedere.
Consulta il Bando Inps
Assegno di frequenza: cosa sono e a chi spettano
Come intuibile da queste prime battute, l’assegno di frequenza altro non è che una prestazione economica erogata dall’Inps in favore degli orfani ed equiparati degli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale per la frequenza degli asili nido, della scuola dell’infanzia, della primaria e secondaria di I° grado (fino alla classe seconda).
Sono equiparati agli orfani dell’iscritto:
- i figli dell’iscritto non legalmente riconosciuti dall’altro genitore/coniuge;
- i figli degli iscritti dispensati dal servizio per infermità che comporti assoluta e permanente inabilità a proficuo lavoro;
- i figli di iscritti separati o divorziati, nel caso in cui l‘atto di omologazione dello stato di separazione o di divorzio non fissi alcun onere a carico dell’altro genitore.
> Indennità di frequenza 2019: beneficiari, requisiti, importo, domanda <
Assegni di frequenza Inps: requisiti di accesso
L’accesso alla prestazione economica è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
- frequenza, nell’anno scolastico 2018/2019, di asili nido, scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (queste ultime fino alla classe seconda);
- essere a carico fiscale del richiedente la prestazione;
- non usufruire di analogo beneficio erogato da altro Ente, di valore pari o superiore al 50% dell’importo del beneficio messo a concorso.
Prima ancora di compilare la domanda telematica, il richiedente deve risultare iscritto in banca dati, ossia essere riconosciuto dall’Istituto previdenziale come “richiedente” della prestazione. A tal fine, è possibile prelevare il modulo di iscrizione in banca dati direttamente dal motore di ricerca in alto a destra digitando le parole “modulo AS150”.
Dopo aver firmato e compilato il modulo, esso deve essere poi presentato attraverso uno dei seguenti canali:
- direttamente presso la Sede Provinciale competente per territorio;
- a mezzo Pec, all’indirizzo mail della Sede provinciale INPS competente per territorio, allegando copia del documento di identità in corso di validità;
- via posta elettronica, all’indirizzo mail della Sede provinciale INPS competente per territorio, allegando copia del documento di identità in corso di validità;
- attraverso raccomandata A/R, allegando copia del documento di identità in corso di validità;
- via fax, al numero della Sede provinciale INPS competente per territorio, allegando copia del documento di identità in corso di validità.
> Bonus nido 2020, asili gratis: beneficiari, durata, nuovi importi, Isee <
Assegni di frequenza: come fare domanda
Per accedere al modulo di domanda per la richiesta della prestazione economica occorre:
- loggarsi sul sito Inps;
- digitare nell’apposito spazio di ricerca le parole “Erogazione assegni di frequenza”;
- aprendo la relativa scheda prestazione;
- cliccare sul pulsante “Accedi al Servizio”.
Naturalmente per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è necessario richiedere il possesso di un Pin dispositivo. Selezionando la voce “Inserisci Domanda” viene visualizzato il modello, già parzialmente precompilato, con i dati identificativi del soggetto richiedente. Devono necessariamente essere inseriti i recapiti telefonici mobili e fissi e di posta elettronica (email) al fine di consentire e agevolare le comunicazioni da parte dell’Istituto.
Si fa presente che nella domanda è obbligatorio indicare il codice Iban:
- del conto corrente postale;
- del conto corrente bancario italiano;
- della carta prepagata abilitata alla ricezione di bonifici bancari da parte delle Pubbliche Amministrazioni, intestato o cointestato al richiedente la prestazione.
Non sono validi Iban di libretti postali.
Dopo l’invio telematico della domanda, l’Istituto trasmetterà una ricevuta di conferma, all’indirizzo e-mail indicato nell’istanza medesima. La domanda inviata è visualizzabile attraverso la funzione “Consultazione domande inoltrate”, all’interno dell’area riservata.
Assegno di frequenza Inps: scadenza domanda
Il bando per richiedere gli assegni scade il 27 dicembre 2019 alle ore 12. Gli aventi diritto che vogliono fare domanda devono quindi rispettare questa scadenza.
Assegni di frequenza: attestazione Isee
L’assegno di frequenza è subordinato alla presenza di una Dsu (Dichiarazione Sostitutiva Unica) valida, ai fini della determinazione dell’Isee ordinaria relativa al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, ovvero all’Isee minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni.
Quindi, il richiedente può richiedere la certificazione Isee 2019 oppure, in alternativa, qualora sia già stata emessa un’attestazione di Isee 2019, riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, non sarà necessario richiedere una nuova attestazione. Il valore dell’attestazione Isee, inoltre, sarà automaticamente acquisito dall’INPS.
Assegni di frequenza: importo beneficio
L’importo dell’assegno di frequenza viene calcolato in base al valore Isee del nucleo familiare cui appartiene il beneficiario. In particolare:
- Isee fino a 21.000 euro, l’importo è di 850 euro;
- Isee superiore a 21.000 euro, l’importo è di 600 euro.
Assegni di frequenza Inps: le sanzioni previste
Infine, l’INPS specifica nel bando che eseguirà controlli a campione e, qualora risultassero dichiarazioni false, si applicheranno le sanzioni penali. Anche l’Agenzia delle Entrate procederà con l’individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all’interno della Dsu in sede di rilascio dell’attestazione Isee, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell’anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.
In entrambi i casi, l’INPS procederà alla revoca del beneficio e se già concesso, al recupero di quanto erogato
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento