A specificarlo è l’INPS con il Messaggio n. 833 del 25 febbraio 2021, chiarendo le modalità di presentazione dell’assegno per il nucleo familiare per i lavoratori beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito in caso di sospensione e/o riduzione dell’attività produttiva e di indennità di mancato avvio.
Legge di Bilancio 2021: tutte le misure a sostegno del reddito
ANF per i lavoratori beneficiari di prestazioni a sostegno: istanze in modalità telematica
Come noto, dal 1° aprile 2019, l’INPS ha comunicato che la domanda di assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo, non deve più essere inviato al datore di lavoro. Infatti, dalla predetta è necessario inviare il modello “ANF/DIP” (cod. SR16) direttamente sul sito INPS, esclusivamente in modalità telematica attraverso la procedura “ANF DIP”.
Gli ANF, inoltre, spettano anche qualora il lavoratore percepisce una prestazione sostitutiva della retribuzione derivanti da sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. In altre parole, spetta anche per i percettori di indennità specifiche per settori produttivi, quali:
- cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO);
- cassa integrazione salariale straordinaria (CIGS);
- cassa integrazione salariale in deroga (CIGD);
- assegno ordinario (ASO);
- cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA);
- indennità di mancato avviamento al lavoro (IMA)
In tali casi, però, è sorto il dubbio circa la modalità di presentazione della domanda di ANF in caso di pagamento diretto da parte dell’INPS.
Assegno per il nucleo familiare: presentazione della domanda
I potenziali beneficiari per ottenere gli ANF devono servirsi della cd. procedura “ANF DIP”. Tale sistema permette il calcolo degli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti al richiedente in riferimento alla tipologia, al numero dei componenti e al reddito complessivo del nucleo familiare nel periodo di riferimento per la prestazione richiesta, evitando la duplicazione dei pagamenti facenti capo a componenti di uno stesso nucleo familiare.
L’esito della domanda presentata e gli importi giornalieri e mensili massimi spettanti, a conclusione del procedimento istruttorio, sono visibili al cittadino accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”.
Solo in caso di respinta della richiesta, viene inviato al cittadino richiedente un provvedimento formale.
L’esito è visibile, con le medesime modalità, anche ai Patronati che, su delega del cittadino richiedente, hanno provveduto a inviare le domande di ANF all’Istituto.
ANF per i lavoratori beneficiari di prestazioni a sostegno: come fare domanda
La descritta procedura “ANF DIP” dovrà essere seguita anche nei casi di pagamento diretto della prestazione familiare da parte dell’Istituto per i soggetti percettori di trattamenti di:
- CIGO;
- CIGS;
- CIGD;
- ASO;
- CISOA (impiegati);
- IMA.
Ogni lavoratore interessato, pertanto, ove non vi abbia già provveduto, deve inviare tramite l’apposita procedura la richiesta di “ANF DIP” annuale per il periodo che, attualmente, va dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021 e, analogamente, per i periodi precedenti o successivi.
Da notare che, precedentemente all’istanza di “ANF DIP”, è necessario presentare la domanda di “Autorizzazione ANF” in specifici casi, quali ad esempio:
- per i nuclei monoparentali;
- per separazione/divorzio;
- per la maggiorazione dell’ANF nei casi di presenza di componenti inabili nel nucleo familiare, al fine di definire il diritto a maggiorazione della prestazione familiare.
Consulta e scarica il Messaggio numero 833 del 25-02-2021
ANF per i lavoratori beneficiari di prestazioni a sostegno: richiesta di pagamento diretto
L’importo teoricamente spettante calcolato dall’Istituto dovrà essere riparametrato dal datore di lavoro nei modelli “SR41” o “SR43” semplificati, in base alle ore/giornate di trattamento richieste e in pagamento e non dovrà mai superare quello reso nella procedura “ANF DIP”.
In particolare, l’importo da erogare a titolo di ANF per un dato lavoratore dovrà essere indicato nell’apposito campo dei modelli “SR41” e “SR43” semplificati.
La verifica della coerenza di detto importo con l’esito della elaborazione della domanda “ANF DIP” del lavoratore sarà eseguita:
- in automatico, per quanto riguarda i modelli SR41;
- a cura degli operatori, con riferimento ai modelli SR43, prima del pagamento degli importi indicati nei citati modelli.
Infine, se viene riscontrata una incoerenza (ad esempio, nel confronto con l’importo autorizzato o eventualmente già corrisposto per la stessa mensilità) la richiesta di pagamento sarà sottoposta a verifica a cura dell’operatore della Struttura territoriale competente, che potrebbe valutare di procedere con il pagamento della prestazione escludendo il pagamento dell’importo a titolo di ANF.
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