Assegno ADI sospeso se si salta l’appuntamento con i servizi sociali: come funziona

Paolo Ballanti 12/06/24

Un recente messaggio Inps ha fornito le istruzioni sulla gestione delle domande di Assegno ADI sospese per la mancata presentazione dei beneficiari al primo appuntamento presso i Servizi sociali, da effettuarsi entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale.

Si tratta del messaggio 2132 dello scorso 5 giugno, sull’obbligo di presentazione dei nuclei familiari beneficiari ADI al primo appuntamento presso i servizi sociali. Questo deve avvenire entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD ovvero, in prima applicazione, dalla comunicazione ai servizi sociali delle domande accolte.

Dal mese successivo a quello di scadenza dei 120 giorni partono le prime sospensioni del sussidio (quindi dal mese di giugno).

Ecco in breve come funziona la sospensione ADI per mancata presentazione all’incontro con i servizi sociali e cosa fare.

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Indice

L’Assegno ADI

Il Decreto legge 4 maggio 2023 numero 48 convertito in legge, noto come Decreto Lavoro, ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 l’Assegno di Inclusione (noto anche come Assegno ADI) come misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli della popolazione.

L’ADI si concretizza in un sostegno economico mensile, erogato attraverso la Carta di Inclusione, cui si aggiunge la partecipazione dei beneficiari a percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.

Assegno ADI: il primo appuntamento con i servizi sociali

L’accesso all’Assegno di Inclusione impone ai nuclei beneficiari, una volta trasmessa l’apposita domanda telematica all’Inps, di presentarsi al primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale PAD, a norma dell’articolo 4, comma 4, D.L. numero 48/2023.

Appuntamenti successivi

Archiviato il primo appuntamento, i percettori l’Assegno di inclusione, diversi dai soggetti attivabili al lavoro, sono tenuti, ogni 90 giorni, a presentarsi ai servizi sociali ovvero presso gli istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione.

Assegno di inclusione ADI sospeso

Quanti non si presentano agli appuntamenti con i servizi sociali incorrono nella sospensione del beneficio economico.

Restando sul nostro focus quindi, chi non si presenta al primo incontro con i servizi sociali si vedrà congelare l’Assegno ADI, con tempi ben precisi però.

Deroghe al termine dei 120 giorni

In fase di prima applicazione della misura, in considerazione delle tempistiche necessarie alla definizione delle pratiche di accesso all’assegno ADI, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha disposto, con nota del 28 marzo 2024 numero 6062, che, in deroga a quanto disposto dalla normativa, il termine di centoventi per presentarsi al primo appuntamento presso i servizi sociali decorre, anziché dalla sottoscrizione del PAD, dalla comunicazione dell’Inps agli stessi servizi sociali, riguardante i nuclei familiari beneficiari con domanda accolta.

La deroga, valida per le domande di ADI presentate fino al 29 febbraio 2024, ha risposto all’obiettivo di concedere tempo ai servizi sociali per organizzare il nuovo servizio.

Prima scadenza il 25 maggio 2024

Come ricorda il Messaggio Inps del 5 giugno 2024 numero 2132 per le domande di ADI presentate tra dicembre 2023 e gennaio 2024, messe in pagamento nello stesso mese di gennaio, il termine di centoventi giorni ha iniziato a decorrere dal 26 gennaio 2024, corrispondente alla data di avvio della trasmissione ai Comuni delle istanze di Assegno di Inclusione accolte.

Contando 120 giorni dal 26 gennaio scorso, la scadenza per presentarsi al primo incontro presso i Servizi sociali è iniziata dal 25 maggio 2024.

Cosa accade dal mese successivo la scadenza?

Nel mese successivo quello di scadenza del termine, corrispondente in tal caso alla mensilità di giugno, visto che i centoventi sono scaduti a partire dal 25 maggio 2024, operano le prime sospensioni dell’ADI in caso di mancata presentazione del nucleo familiare presso i Servizi sociali.

Il contatore dei 120 giorni su piattaforma SIISL

I soggetti beneficiari di assegno ADI possono consultare il contatore dei 120 giorni direttamente sulla piattaforma telematica SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, disponibile collegandosi a “siisl.lavoro.gov.it”).

Scaduto il termine, lo stato di sospensione dell’ADI, effettivo a partire dal mese successivo la scadenza, è indicato nella piattaforma “Assegno di inclusione (ADI)” del portale “inps.it” con il seguente messaggio: “Mancata presentazione per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni (art. 4, co 4, D.L. 48/2023 conv. in L. 85/2023)”.

Come evitare l’Assegno ADI sospeso

I nuclei familiari beneficiari, affinché venga assicurata l’erogazione dell’ADI nel mese successivo quello della sospensione, devono essere convocati o presentarsi per il primo appuntamento presso i Servizi sociali in tempo utile, si legge nel Messaggio numero 2132/2024, per le “elaborazioni dei rinnovi mensili e le disposizioni dei relativi pagamenti”.

Da notare che l’obbligo di presentarsi al primo incontro ricorre per tutti i nuclei familiari destinatari dell’assegno ADI, senza eccezioni.

Ripristino dei pagamenti ADI

Una volta che i Servizi sociali hanno registrato l’incontro, attraverso le piattaforme a loro disposizione, l’erogazione dell’ADI è ripristinata senza soluzione di continuità.

I nuclei familiari per i quali già opera la sospensione possono comunque presentarsi ai Servizi sociali per il primo incontro. In tal caso dal primo rinnovo mensile dei pagamenti verrà ripresa l’erogazione dell’ADI con corresponsione delle mensilità arretrate.

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Convocazione dei nuclei prossimi alla scadenza

I Servizi sociali, ricorda l’Inps, hanno a disposizione gli elenchi dei nuclei familiari beneficiari con l’indicazione della data di decorrenza dei centoventi giorni.
Di conseguenza, i medesimi avranno cura di “attivarsi per convocare i nuclei familiari per i quali sia prossima o già verificata la scadenza dei 120 giorni, al fine di evitare la sospensione dell’erogazione della mensilità spettante” (Messaggio Inps).

Incontri successivi al primo appuntamento

Come anticipato, l’articolo 4, comma 4 del Decreto Lavoro, una volta effettuato il primo incontro, impone ai beneficiari diversi dai soggetti attivabili al lavoro di presentarsi periodicamente presso i Servizi sociali, nello specifico ogni novanta giorni, per aggiornare la rispettiva posizione.

Dall’obbligo di presentazione ogni novanta giorni sono altresì esclusi:

– i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a sessanta anni;
– i componenti con disabilità certificata ai fini Isee;
– i componenti inseriti in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, nonché le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni o dai Servizi sociali nell’ambito di tali percorsi.

La mancata presentazione, da parte dei soggetti obbligati, agli incontri periodici comporta la sospensione del beneficio economico, da gestire con le stesse modalità sopra descritte per la sospensione per decorrenza del termine di 120 giorni.

A partire dalle domande di ADI presentate dal 1° marzo 2024, il termine di centoventi decorre, come previsto dalla normativa, dalla data di sottoscrizione del PAD.

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