Introdotto dal 1° gennaio 2024 l’Assegno di inclusione (ADI 2024) si pone quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli della popolazione.
La misura, disciplinata dal Decreto 4 maggio 2023 numero 48, si concretizza in un sostegno economico mensile, condizionato alla prova dei mezzi e all’adesione ad un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.
La condizione principale per poter accedere all’ADI è la presenza, nel nucleo familiare richiedente, di almeno un componente, in alternativa:
– con disabilità;
– minorenne;
– con almeno sessanta anni di età;
– in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali, certificato dalla Pubblica amministrazione.
Con riguardo a quest’ultimo aspetto il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13 dicembre 2023 numero 154, ha definito all’articolo 3, comma 5, le categorie di soggetti in condizione di svantaggio.
Da ultimo, il recente DM datato 24 giugno 2024 numero 104 ha aggiornato e integrato (rispetto al precedente Decreto ministeriale numero 160/2023) le Linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico dei soggetti beneficiari dell’assegno ADI 2024 e il progetto personalizzato per la valutazione delle condizioni di svantaggio.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Indice
Chi sono i soggetti in condizione di svantaggio?
Si definiscono in condizione di svantaggio, ai sensi del D.M. numero 154/2023, le categorie di seguito indicate:
– Persone con disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici;
– Persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46%;
– Persone con problematiche connesse a dipendenze patologiche;
– Persone vittime di tratta, in carico ai servizi sociali o sociosanitari;
– Persone vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali o sociosanitari;
– Persone ex detenute nel primo anno successivo al fine pena e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno in carico agli Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna;
– Persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa;
– Persone senza dimora, le quali versano in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia;
– Neomaggiorenni, di età compresa tra diciotto e i ventuno anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziale o in affido etero-familiare.
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Come certificare la condizione di svantaggio per avere l’ADI 2024
La condizione di svantaggio e l’inserimento in programmi di cura e assistenza di servizi sociali, sanitari e / o sociosanitari, quale requisito per la spettanza dell’ADI, deve sussistere ed essere certificato dalle pubbliche amministrazioni in una fase antecedente alla domanda di Assegno di inclusione.
In sede di invio della domanda di ADI 2024, il soggetto richiedente la prestazione deve autodichiarare il possesso della certificazione a sostegno dello svantaggio, specificando:
– l’amministrazione che l’ha rilasciata;
– il numero identificativo, se disponibile;
– la data di rilascio del documento;
– l’avvenuta presa in carico e l’inserimento in un progetto personalizzato o in un programma di cura, con l’indicazione della decorrenza e specificando l’amministrazione responsabile del progetto o del programma, se diversa dalla struttura che ha certificato la condizione di svantaggio.
In conclusione, nelle ipotesi in cui il richiedente sia in possesso di adeguata certificazione o attestazione, in relazione sia alla condizione di svantaggio che all’inserimento in programmi di cura e assistenza, sarà “sufficiente l’indicazione degli estremi in domanda, con valore di autocertificazione” (D.M. numero 104/2024).
Cosa fare se non si possiede la documentazione sullo svantaggio?
Nelle ipotesi in cui il richiedente non possieda, in sede di invio della domanda di ADI, idonea certificazione o attestazione, sarà tenuto ad acquisirla, prima di presentare la domanda stessa, utilizzando l’apposito Allegato 1, di cui il D.M. del 24 giugno fornisce il fac-simile di:
– allegato 1.A “Modulo di attestazione della condizione di svantaggio e inserimento in programma della persona”;
– allegato 1.B “Modulo di attestazione della condizione di svantaggio della persona”.
A tal proposito, chiarisce il Ministero del lavoro, si ritiene opportuno che il modulo di attestazione di cui all’Allegato 1 contenga, oltre alla data, un numero di protocollo o il registro dell’ente che sottoscrive.
Le fasi successive alla domanda di ADI 2024
Una volta accolta la domanda di accesso all’ADI 2024, le fasi successive poste in essere dalle strutture competenti, nei confronti del nucleo familiare beneficiario il sussidio, al fine di favorirne l’inclusione sociale, consistono in:
– analisi della situazione;
– valutazione (assessment);
– progettazione
– intervento.
Fase | Attività previste |
Analisi della situazione | Vengono raccolte informazioni dalla vita reale e da appropriati strumenti di analisi (ad esempio questionari) |
Valutazione (assessment) | Vengono selezionate le varie informazioni e dati ottenuti dagli strumenti di cui al punto precedente, per ricomporli in un nuovo ordine;Si ripercorrono tutte le fasi del percorso realizzato dal soggetto, per comprendere, nell’insieme, ciò che ha funzionato o meno |
Progettazione | Vengono definiti obiettivi, tempistiche, compiti, azioni e responsabilità |
Intervento | Si agisce per affrontare la situazione di difficoltà rilevata. Vengono messi a disposizione delle famiglie sostegni, azioni, interventi che permettano loro di costruire nuovi apprendimenti e realizzare gli obiettivi previsti nel progetto della vita quotidiana |
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