I soggetti beneficiari di assegni di invalidità civile sono tenuti a comunicare all’INPS la propria situazione reddituale, qualora non siano obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi (modello 730) all’Amministrazione finanziaria o non la comunichino integralmente.
L’obbligo, previsto dal Decreto – legge numero 207/2008, è giustificato dal fatto che una serie di prestazioni di invalidità vengono corrisposte soltanto se il titolare dimostra di possedere redditi non superiore alle soglie definite di legge.
Con il Messaggio 4 dicembre 2024 numero 4097 l’INPS ha reso noto che dalle verifiche effettuate sono stati individuati i soggetti titolari delle prestazioni che non hanno adempiuto all’obbligo di comunicazione per l’anno 2020. Nei confronti degli interessati l’Istituto ha avviato l’iter di sospensione delle prestazioni a mezzo invio dell’apposita comunicazione a mezzo raccomandata A/R.
Le persone coinvolte sono sollecitate dall’Istituto a comunicare i redditi posseduti attraverso l’apposita procedura telematica, nel rispetto delle istruzioni fornite con il Messaggio Inps del 4 dicembre.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Indice
- Obbligo comunicazione redditi all’Inps
- Prestazioni Inps per invalidità civile
- Omesse comunicazioni dei redditi anno 2020
- Invio delle comunicazioni di sospensione delle prestazioni
- Come comunicare i redditi
- Invio della comunicazione in autonomia sul portale INPS
- Invio della comunicazione all’INPS non in autonomia
Obbligo comunicazione redditi all’Inps
Il Decreto – legge 30 dicembre 2008, numero 207 (cosiddetto Decreto Milleproroghe) ha disposto che i titolari di prestazioni collegate al reddito, che non comunicano integralmente all’amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare “la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione”.
In caso di mancata comunicazione nei tempi e modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni “nel corso dell’anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”.
Qualora, entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell’anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
Nel caso in cui la “comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l’anno in corso”.
Prestazioni Inps per invalidità civile
Come ricorda l’INPS nel Messaggio numero 4097/2024 le prestazioni economiche di invalidità civile sono prestazioni collegate al reddito, corrisposte soltanto se il soggetto beneficiario dimostri di non possedere un reddito superiore le soglie normativamente previste.
Per alcune prestazioni la legge:
- fissa una soglia reddituale;
- impone altresì l’obbligo di comunicare all’INPS la propria situazione reddituale, a norma del citato articolo 35, comma 10-bis, Decreto – legge numero 207/2008, qualora i beneficiari non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi all’Amministrazione finanziaria o non la comunichino integralmente.
Ad essere interessate sono le seguenti prestazioni:
- Pensione di inabilità;
- Assegno mensile di assistenza;
- Pensione ai ciechi civili;
- Pensione ai sordi.
Le prestazioni in parola vengono corrisposte esclusivamente se il titolare dimostra di possedere redditi personali, calcolati ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili e al lordo delle imposizioni fiscali, non superiori al limite previsto dalla legge.
Consulta la sezione speciale Legge 104
Omesse comunicazioni dei redditi anno 2020
Nel Messaggio numero 4097/2024 l’INPS rende noto che, dalle verifiche effettuate, risultano una serie di soggetti titolari delle prestazioni economiche di invalidità civile inadempienti all’obbligo di comunicazione dei redditi per l’anno 2020, come prescritto dalla normativa (articolo 35, D.L. numero 207/2008).
Invio delle comunicazioni di sospensione delle prestazioni
Nei confronti dei soggetti inadempimenti all’obbligo di comunicazione dei redditi l’Istituto ha avviato l’iter di sospensione con l’invio dell’apposito preavviso di sospensione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (A/R).
Guida utile
La tutela dei soggetti disabili
L’opera, con taglio eminentemente pratico, si propone come valido supporto ai familiari e ai professionisti che si occupano dell’assistenza e della tutela di un soggetto disabile.Il testo offre soluzioni operative, allegando laddove possibile lo strumento, sia esso rappresentato dall’istanza per la nomina dell’amministratore di sostegno, dal ricorso in sede giurisdizionale per l’accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale, o infine e per quanto occorra, dall’atto istitutivo di un trust ex lege 112/2016.Ragioni di ordine sistematico hanno inoltre suggerito di analizzare le problematiche dell’inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti svantaggiati, dando spazio all’esperienza di alcune cooperative sociali, impegnate quotidianamente nel perseguire l’inclusione sociale, valorizzando l’importanza di “fare rete”, tra istituzioni, famiglie ed enti del Terzo settore.La parte finale del testo è integralmente dedicata agli strumenti con cui il legislatore ha inteso favorire la costituzione di patrimoni separati nel “Dopo di Noi”, analizzando non solo le agevolazioni fiscali, all’uopo previste, ma ponendo in risalto le difficoltà operative che ha incontrato la legge 112/2016.Il volume fornisce non solo un utile supporto redazionale per gli atti esaminati nel testo ma, individuando i limiti propri dei negozi su base individuale, enfatizza la centralitàassunta dall’aspetto assistenziale, proponendo il ricorso al “trust collettivo”, declinato in un’ottica mutualistica, per superare i suddetti limiti, e al contempo per rafforzare l’importanza assunta dal progetto di vita che verrebbe così monitorato e garantito dalle competenze dell’Ente assistenziale.Marco Avanza, Paola Baldini, Fernando Bellelli, Piero Bertolaso Brisotto, Marta Bregolato, Daniele Corrado, Michele Falzone, Nabila Grisa, Marilena Hyeraci, Alessandro Jacobi, Nicola Pietrantoni, Giammatteo Rizzonelli I diritti d’autore e una parte del ricavato ottenuto dalla vendita di questo libro verranno devoluti ad associazioni di volontariato che operano per il sostegno dei soggetti disabili e delle loro famiglie.
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Come comunicare i redditi
I cittadini che hanno ricevuto il preavviso di sospensione delle prestazioni economiche di invalidità civile sono invitati dall’INPS a comunicare i dati reddituali attraverso l’apposita procedura telematica, accessibile in autonomia o per il tramite di Patronati / intermediari.
Invio della comunicazione in autonomia sul portale INPS
I cittadini che intendono comunicare i redditi in autonomia attraverso l’apposita piattaforma INPS devono collegarsi al portale inps.it, accedendo all’area personale MyINPS usando il bottone “Accedi” presente nell’homepage del sito.
L’accesso a MyINPS avviene esclusivamente in possesso di una delle seguenti identità digitali, in alternativa:
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2;
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica).
Una volta effettuato l’accesso l’utente si collega alla piattaforma online attraverso il percorso: “Pensione e Previdenza – Domanda di Pensione – Aree tematiche Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci – Variazione pensione – Ricostituzione reddituale per sospensione art.35 comma 10bis D.L. 207/2008”.
Invio della comunicazione all’INPS non in autonomia
In alternativa alla comunicazione telematica (in autonomia) dei redditi i soggetti interessati dall’iter di sospensione possono avvalersi dei servizi forniti da:
- istituti di patronato;
- altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’INPS.
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Foto copertina: istock/Rafmaster
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