Assegni Familiari: l’Imu 2013 non incide

Redazione 19/06/13
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L’Inps nel messaggio n.9710/2013 ha chiarito che l’Imu è ininfluente per l’assegno al nucleo famigliare (ANF); infatti la nuova tassazione di terreni e fabbricati in vigore dal 2012 non ha comportato cambiamenti alla tipologia di questi redditi che rimangono rilevanti per il diritto e la misura dell’assegno al nucleo familiare. L’assegno al nucleo famigliare è la prestazione che riguarda i lavoratori dipendenti e pensionati che hanno un reddito familiare entro certi limiti (la misura dell’assegno cambia a seconda di tale reddito).

L’assegno è richiesto ogni anno all’Inps entro il 30 giugno, per valere da luglio a giugno dell’anno seguente, considerando il reddito dell’anno precedente. Si considerano tutti i redditi ad eccezione solamente di quelli derivanti da trattamenti di fine rapporto, da rendite vitalizie corrisposte dall’Inail, pensioni di guerra e indennità di accompagnamento per invalidi, indennità ai ciechi parziali, ai sordomuti e ai minori mutilati e invalidi civili, nonché da pensioni tabellari dei militari di leva colpiti da infortunio.

L’assegno, inoltre, spetta a condizione che il reddito risulti per almeno il 70% costituito da entrate di lavoro dipendente e pensione. La prossima scadenza di fine mese riguarda il periodo dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014, le cui istanze terranno pertanto conto dei redditi conseguiti nell’anno 2012.

Proprio a cominciare dall’anno 2012 è entrata in vigore la nuova Imu che ha determinato una tassazione diversa dei terreni e fabbricati. In merito alla novità è stato chiesto all’Inps se, ai fini della determinazione del diritto e della misura dell’Anf, l’innovazione impositiva generi o meno un cambiamento dei soliti criteri di computo dei redditi provenienti da immobili e da terreni e se gli stessi redditi conservano la natura di redditi assoggettabili all’Irpef.

L’Inps ribadisce che per l’accertamento del diritto e della misura dell’Anf è necessario stimare nella sua complessità “il reddito complessivo assoggettabile all’Irpef e i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori a 1.032,91 euro, quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva“. Ricorda, inoltre, che il reddito “assoggettabile” all’Irpef non coincide necessariamente con il reddito “assoggettato” all’Irpef effettivamente.

Pertanto, l’Inps ritiene che, ai sensi della disciplina dell’Anf, l’introduzione dell’Imu non stabilisca nessuna modifica alla natura dei redditi in esame né alle loro modalità di computo. In conclusione, chiarisce che, in merito alle richieste di Anf per il periodo luglio 2013 – giugno 2014 da prodursi entro fine mese, i redditi derivanti da immobili e terreni relativi al 2012, devono continuare a essere indicati tra i redditi assoggettabili all’Irpef di cui alla tabella A, colonna 2 del modello Anf/Dip.

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