Assegni familiari e ANF, cosa cambia con l’Assegno unico: chiarimenti Inps

Con l’introduzione dell’Assegno Unico Universale (AUU) dal 1° marzo sono arrivate numerose novità nel campo delle prestazioni a sostegno della famiglia. Vengono meno Bonus bebé e premio alla nascita, così come le detrazioni per i figli a carico, ma ci sono novità anche per quanto riguarda Assegni familiari e ANF.

In particolare, dal 1° marzo 2022 non saranno più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari, riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell’Assegno unico, mentre continuano a essere riconosciute le prestazioni di ANF e Assegni familiari riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

L’Inps ha fornito le prime istruzioni e chiarimenti su come cambiano Assegni familiari e ANF con la Circolare numero 34 del 28 febbraio 2022. Vediamo quindi nei prossimi paragrafi tutte le novità e i chiarimenti dell’Istituto.

Assegno unico famiglia 2022: quali sussidi e bonus sostituisce e da quando

Assegni familiari e ANF: cosa prevede la legge

Si può leggere ai commi 2 e 3 dell’articolo 10 del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230 che:

2. Con effetto dal 1° marzo 2022, l’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è abrogato. Per l’anno 2022, l’assegno di cui all’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio.
3. Limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 e di cui all’articolo 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

Queste due modifiche in particolare riguardano proprio Assegni familiari e ANF.

Assegni familiari e ANF: cosa cambia dal 1° marzo

A partire dal 1° marzo 2022, in base a quanto stabilito dal sopraccitato d.lgs. 230/2021:

  • non saranno più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari, riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell’Assegno unico;
  • continueranno a essere riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

Quindi, se dal 1° marzo è presente nel nucleo familiare almeno un figlio a carico con età inferiore ai ventuno anni, o un figlio a carico con disabilità – in questo caso senza limiti di età – per il quale si ha diritto all’Assegno unico, non si potrà richiedere l’Assegno per il nucleo familiare.

Dopo il compimento del ventunesimo anno di età dei figli, qualora non disabili, per i quali si ha diritto all’Assegno unico, si potrà presentare domanda per la prestazione ANF ma esclusivamente per soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF.

Scarica la Circolare Inps numero 34 in pdf

Chi può richiedere gli ANF dal 1° marzo 2022

Possono fare domanda per gli ANF:

  • Lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratori titolari di prestazioni da lavoro dipendente;
  • Lavoratori domestici e domestici somministrati;
  • Lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 335/1995;
  • Lavoratori di ditte cessate, fallite o inadempienti;
  • Lavoratori agricoli a pagamento diretto ANF;
  • Percettori di NASpI;
  • Percettori di CIGO/CIGS/CIGD/CISOA/ASO/AIS/IMA;
  • Beneficiari di prestazioni antitubercolari;
  • Lavoratori in aspettativa sindacale;
  • Marittimi sbarcati per infortunio o malattia;
  • Lavoratori socialmente utili (LSU) e Titolari di assegno ASU a carico del Fondo Sociale Occupazione e Formazione (FSOF);
  • Percettori di altre prestazioni previdenziali per le quali è prevista la corresponsione dell’ANF.

Il nucleo familiare del richiedente dovrà essere composto:

  • dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  • dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

Le condizioni, così come aggiornate dopo l’Assegno unico prevedono che nel nucleo familiare non deve essere presente:

  • un figlio minorenne a carico;
  • un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, che frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui, sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego, svolga il servizio civile universale;
  • un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Chi può richiedere gli Assegni familiari dal 1° marzo 2022

L’Inps chiarisce, nella Circolare numero 34, che in base alla normativa vigente a partire dal 1° marzo 2022 se nel nucleo familiare è presente almeno un figlio con età inferiore ai ventuno anni, ovvero un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all’Assegno unico, non si potranno richiedere gli Assegni familiari previsti dal D.P.R. n. 797/1955.

A seguito del compimento del ventunesimo anno di età dei figli per i quali si ha diritto all’Assegno unico, si potrà presentare domanda per gli Assegni familiari ma esclusivamente per soggetti diversi dai figli.

A partire dal 1° marzo 2022 sarà quindi sospesa l’erogazione di tutte le quote di Assegni familiari per i soggetti il cui nucleo familiare presenta almeno un figlio con età inferiore ai ventuno anni, ovvero un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

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Alessandro Sodano

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