Assegni familiari: si possono ancora chiedere gli arretrati? Come funziona

Paolo Ballanti 15/04/22
Con l’introduzione dell’Assegno Unico cambiano anche gli Assegni familiari ANF. È ancora possibile richiederne gli arretrati? A decorrere dal 1° marzo 2022, a norma del Decreto Legislativo 29 dicembre 2021 numero 230, è stato introdotto un Assegno Unico Universale (AUU) in favore delle famiglie con figli a carico.

Il contributo in questione, erogato dall’INPS direttamente al genitore previa domanda dello stesso, è parametrato all’ISEE del nucleo familiare, cui si aggiungono una serie di maggiorazioni, ad esempio in ragione del numero o delle condizioni di disabilità dei figli.

Proponendosi come misura di riordino e potenziamento dei sostegni economici alle famiglie, l’avvio dell’AUU ha portato all’abrogazione di una serie di istituti, tra cui gli Assegni per il Nucleo Familiare.

In particolare, dal 1° marzo 2022, per evitare la compresenza con l’AUU, gli ANF hanno cessato di essere riconosciuti limitatamente ai nuclei familiari con figli ed orfanili.

Al fine di chiarire gli aspetti amministrativo – procedurali del passaggio all’Assegno Unico è intervenuta la Circolare INPS del 28 febbraio 2022 numero 34.

Nel documento, l’Istituto ha fornito importanti precisazioni sulla possibilità di chiedere comunque gli ANF arretrati, relativi a periodi antecedenti il 1° marzo 2022, in favore di nuclei familiari con figli.

Analizziamo la questione in dettaglio.

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Assegni familiari: cosa sono gli ANF

L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica garantita dall’INPS, erogata direttamente dall’Istituto o anticipata in busta paga dal datore di lavoro, a beneficio dei nuclei familiari di:

  • Lavoratori dipendenti del settore privato;
  • Lavoratori agricoli;
  • Lavoratori domestici e somministrati;
  • Iscritti alla Gestione Separata INPS;
  • Dipendenti di aziende fallite o cessate;
  • Beneficiari di pensione a carico del FPLD (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti), dei fondi speciali ed ex ENPALS;
  • Titolari di prestazioni previdenziali;
  • Lavoratori in altre circostanze di pagamento diretto (ad esempio Cassa integrazione).

L’ammontare dell’assegno, previa domanda all’INPS, è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, al numero dei componenti ed al reddito complessivo del nucleo stesso.

L’erogazione avviene dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo.

È altresì possibile, nei limiti della prescrizione, fare domanda per periodi relativi ad annualità precedenti già scadute. Si pensi ad esempio al lavoratore che a febbraio 2022 ha inoltrato richiesta all’INPS per il riconoscimento degli ANF relativi al periodo 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020.

Tale possibilità è figlia del regime di prescrizione quinquennale, disciplinato dal TUAF.

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Assegni familiari: cosa prevede la norma

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1955 numero 797Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari” (cosiddetto TUAF) prevede all’articolo 23 che il diritto agli ANF si prescrive nel termine di cinque anni.

Il termine in questione “decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l’assegno si riferisce”.

Pertanto, come ampiamente anticipato, grazie all’articolo 23 del TUAF è possibile per il lavoratore presentare all’INPS una domanda di Assegni Nucleo Familiare relativa a periodi precedenti già scaduti, nel rispetto della prescrizione quinquennale.

Assegni familiari: chiarimenti INPS sugli ANF

La Circolare INPS del 28 febbraio scorso numero 34 ha chiarito che, alla luce dell’introduzione dell’AUU, dal 1° marzo 2022 “ove nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio a carico con età inferiore ai ventuno anni, ovvero un figlio a carico con disabilità, senza limiti di età” per i quali si ha diritto all’Assegno Unico “non si potrà richiedere l’Assegno per il nucleo familiare”.

Di conseguenza, per le domande di ANF con valenza a partire dal 1° marzo 2022:

  • Nel caso in cui venga presentata una domanda per un nucleo familiare in cui è presente anche solo un figlio minorenne a carico, la richiesta sarà respinta “per tutti i componenti del nucleo familiare”;
  • Se nel nucleo è presente un figlio maggiorenne a carico con età fino ai ventuno anni o un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età, qualora i controlli nelle banche dati (anche automatizzati) diano esito negativo sul riconoscimento dell’Assegno Unico, l’ANF sarà accolto “per i soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF”.

Scarica la Circolare Inps numero 34 in pdf

Assegni familiari: arretrati ANF per i lavoratori dipendenti

Sempre nella Circolare numero 34 l’Istituto ha chiarito che, nel rispetto del termine prescrizionale di cinque anni regolato dall’articolo 23 del TUAF, per “periodi che terminano entro il 28 febbraio 2022” è possibile inoltrare domanda di arretrati ANF con “riferimento al nucleo familiare composto anche dai figli”.

Lo stesso vale per gli assegni arretrati riguardanti periodi successivi al 1° marzo 2022, a beneficio dei nuclei familiari senza figli.

Per meglio comprendere la questione, si propone la seguente tabella riepilogativa.

Periodo di competenza degli arretrati Composizione del nucleo familiare ai fini degli ANF Si ha diritto agli arretrati?
Periodo “ante AUU” fino al 28/02/2022 Nucleo familiare con figli Si, nel limite della prescrizione quinquennale
Periodo “post AUU” dal 01/03/2022 Nucleo familiare senza figli Si, nel limite della prescrizione quinquennale
Periodo “post AUU” dal 01/03/2022 Nucleo familiare con figli No (*)
(*) Se sono presenti figli maggiorenni a carico fino ai ventuno anni o disabili senza limiti di età, non percettori dell’Assegno Unico, l’ANF sarà accolto limitatamente ai familiari diversi dai suddetti figli.

Assegni familiari: beneficiari diversi dai dipendenti

Con riguardo agli arretrati Assegni Nucleo Familiare per i beneficiari diversi dai lavoratori dipendenti, la citata Circolare del 28 febbraio 2022 ha chiarito che, nel rispetto della prescrizione quinquennale:

  • I lavoratori domestici, i domestici somministrati ed i percettori di NASpI potranno presentare domanda di ANF per i nuclei con figli con riferimento ai mesi di gennaio e febbraio 2022;
  • Per gli iscritti alla Gestione Separata, in favore dei quali la richiesta di ANF dev’essere presentata dal mese di febbraio dell’anno successivo quello per cui è richiesta la prestazione, dal “1° febbraio 2022” è possibile “presentare le domande ANF per l’intero nucleo familiare, comprensivo dei figli, per l’anno 2021” (istanza che potrà essere trasmessa anche successivamente al 1° marzo 2022);
  • I lavoratori di ditte cessate, fallite o inadempimenti, ivi compresi i percettori di ammortizzatori sociali pagati direttamente dall’Istituto (nei cui confronti l’INPS corrisponde gli ANF senza l’anticipo in busta paga del dipendente), cui si aggiungono anche i titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente, potranno presentare, anche successivamente al 1° marzo 2022, le domande di ANF per nuclei familiari con figli per i periodi fino al 28 febbraio 2022.

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