In particolare, il documento dell’Istituto aggiorna i limiti di reddito familiare ed individuale necessari per stabilire il diritto o meno alle prestazioni citate, in favore del soggetto richiedente e previa domanda da inoltrare all’INPS.
Da ultimo, la Circolare ricorda che dal 1° marzo 2022 ANF ed Assegni Familiari passeranno il testimone all’Assegno Unico ed Universale, al pari delle detrazioni per figli a carico (under ventuno) ed altre prestazioni economiche a sostegno delle famiglie.
Analizziamo la novità in dettaglio.
Assegno unico figli 2022: come funziona, domanda, importi
Assegni familiari 2022 e maggiorazione pensioni: beneficiari
Interessati dalla Circolare INPS del 20 gennaio scorso sono i lavoratori esclusi dall’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), nello specifico:
- Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, piccoli coltivatori diretti (destinatari della normativa sugli assegni familiari);
- Pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui vengono riconosciute le quote di maggiorazione di pensione), nello specifico artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri.
Nei loro confronti, precisa la Circolare, la cessazione “del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e / o ad essa connessi”.
Assegni familiari 2022: importi mensili
Le somme mensilmente spettanti, ricorda l’INPS, sono pari a:
- 8,18 euro mensili a coltivatori diretti, coloni e mezzadri, per figli ed equiparati;
- 10,21 euro mensili ai pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi ed ai piccoli coltivatori diretti per coniuge, figli ed equiparati;
- 1,21 euro mensili ai piccoli coltivatori diretti per genitori ed equiparati.
Gli importi in questione vengono corrisposti direttamente dall’Istituto, previa domanda dell’interessato.
Assegni familiari 2022: limiti di reddito familiare
A decorrere dal 1° gennaio 2022, i limiti di reddito familiare per la cessazione o la riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione pensione sono stati rivalutati in virtù del tasso d’inflazione programmato per il 2021, pari allo 0,5%.
A tal proposito la Circolare numero 9 fornisce (Allegato numero 1) i seguenti valori aggiornati, da considerare per la cessazione o riduzione delle prestazioni citate nei confronti di:
- Soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione per i figli ed equiparati minori, che siano nella condizione di vedovo / a, divorziato / a, separato / a legalmente, abbandonato / a, celibe o nubile (tabella numero 2);
- Soggetti nel cui nucleo siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili (tabella numero 3);
- Soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione per i figli ed equiparati minori, che siano nella condizione di vedovo / a, divorziato / a, separato / a legalmente, abbandonato / a, celibe o nubile, nonché nel cui nucleo familiare siano comprese persone per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili (tabella numero 4);
- Generalità dei soggetti (tabella numero 1) con esclusione di quelli indicati nelle tabelle 2, 3 e 4.
In particolare, i limiti di reddito richiamati, oltre ad essere distinti per il numero dei componenti il nucleo familiare, indicano:
- Il reddito familiare annuale (colonna 1) oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio, per il genitore a carico e relativi equiparati;
- Il reddito familiare annuo (colonna 2) oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione.
Le suddette soglie sono poi maggiorate del:
- 10% per i soggetti di cui alla tabella 2;
- 50% per gli interessati dalla tabella 3;
- 60% per i destinatari della tabella 4.
Assegni familiari 2022: limiti di reddito personale
La Circolare numero 9 si è altresì preoccupata di fornire i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell’accertamento del carico (non autosufficienza economica) e di conseguenza del diritto agli assegni familiari per l’anno 2022, in particolare:
- Euro 737,73 per coniuge, genitore, ciascun figlio o equiparato;
- Euro 1.291,02 per due genitori ed equiparati.
I nuovi limiti di reddito valgono anche in caso di richiesta degli assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti.
Scarica la Circolare Inps numero 9
Assegni familiari 2022: domande
Le domande per ottenere l’Assegno Familiare possono essere inoltrate all’Istituto:
- Collegandosi al portale inps.it e seguendo il percorso “Prestazioni e Servizi – Prestazioni – Assegni Familiari per coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi”, in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS;
- Chiamando il Contact center dell’Istituto al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) o lo 06.164.164 (da rete mobile)
- Rivolgendosi a enti di patronato o intermediari dell’Istituto.
Nella richiesta di Assegno possono essere inseriti, come familiari:
- Il coniuge o parte dell’unione civile, anche se legalmente separato ovvero che ha sciolto l’unione civile, purché sia a carico, solo nel caso in cui il richiedente sia titolare di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- Figli o equiparati anche se non conviventi minorenni, apprendisti o studenti di scuola media (fino a ventuno anni), universitari (fino a ventisei anni e nel limite del corso legale di laurea) e inabili a proficuo lavoro (senza limiti di età);
- Fratelli, sorelle, nipoti conviventi minorenni, conviventi apprendisti o studenti di scuola (fino a ventuno anni) e conviventi inabili a proficuo lavoro senza alcun limite anagrafico;
- Ascendenti (genitori, nonni) ed equiparati, solo se il soggetto richiedente è coltivatore diretto;
- Familiari di cittadini stranieri residenti in paesi dove non esiste una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.
Assegno Unico Universale
L’INPS coglie l’occasione della Circolare numero 9 per ricordare che dal 1° marzo 2022 entrerà in vigore, a norma del Decreto Legislativo 29 dicembre 2021 numero 230, l’Assegno Unico ed Universale quale misura di sostegno economico alle famiglie con figli minori a carico e, a determinate condizioni, anche maggiorenni di età inferiore ai ventuno anni.
Nell’ottica di riordinare, potenziare e semplificare le prestazioni a beneficio dei genitori, l’articolo 10 comma 3 del citato Decreto prevede che, sempre dal 1° marzo 2022, cessino di essere riconosciute ai nuclei familiari con figli ed orfanili le seguenti prestazioni:
- Assegni Nucleo Familiare (di cui all’articolo 2 del Decreto Legge 13 marzo 1988 numero 69);
- Assegni Familiari (disciplinati all’articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955 numero 797).
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