Tuttavia, a non essere state modificate sono le modalità di erogazione degli assegni familiari. Quindi, come di consueto, il datore di lavoro, dopo che l’INPS abbia concesso l’autorizzazione alla domanda, inserisce manualmente l’importo degli ANF direttamente in busta paga.
Dunque, il datore di lavoro anticipa tali importi mensilmente in busta paga per poi operare un conguaglio nel mod. F24 con i contributi previdenziali dovuti all’INPS entro il 16 di ciascun mese. Questo, per sommi capi, è il processo di erogazione e compensazione degli assegni familiari.
Ma cosa succede se il datore di lavoro decide con atto unilaterale di non corrispondere gli assegni familiari, nonostante l’INPS ne abbia verificato la validità? In questi casi, il datore di lavoro commette un reato. Perché? Semplice: le somme erogate in busta paga sotto la voce “ANF” vengono poi restituite dall’INPS sottoforma di compensazione con i contributi previdenziali. Quindi, se il datore di lavoro indica in busta paga l’importo degli ANF e successivamente non li eroga al dipendente, conguagliando la somma con i contributi, siamo di fronte a un reato.
Analogo discorso può esser fatto per qualsiasi tipologia di contributo anticipato dal datore di lavoro e poi restituito, come ad esempio la CIG, la maternità, la malattia, ecc.
Lo stesso principio si può applicare a qualsiasi altro tipo di contributo che viene restituito all’imprenditore dall’Inps mediante compensazione sui contributi: si pensi ai contributi per la malattia, cassa integrazione guadagni e a quelli per la maternità.
Assegni familiari 2020: cosa sono
L’Assegno al nucleo familiare, introdotto originariamente dall’art. 3 del D.L. 5/1988, convertito con modificazioni dalla L. 153/1988, è una prestazione economica riconosciuta dall’INPS ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori. Il meccanismo di erogazione prevede che il datore di lavoro corrisponda l’importo in busta paga al proprio dipendente, il quale conguaglia successivamente la somma nel mod. F24 con i contributi previdenziali dovuti all’Istituto.
La prestazione è rivolta ai lavoratori dipendenti o titolari di pensione e spetta in misura stabilita dalle tabelle fornite annualmente dall’INPS, che tiene conto degli scaglioni di reddito rapportati alle diverse situazioni familiari del richiedente.
Quindi, l’importo non è univoco per ogni lavoratore ma cambia in funzione:
- del reddito;
- del nucleo familiare
Ai fini del riconoscimento dell’ANF, la domanda va presentata per ogni anno a cui si ha diritto, e decorre dal mese di luglio dell’anno di richiesta fino a fine giugno dell’anno successivo.
I redditi da prendere in riferimento si riferiscono all’anno solare precedente a quello della richiesta di ANF (es. per le domande di ANF decorrente dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020, occorre basarsi sui redditi prodotti nell’anno d’imposta 2018). Inoltre, il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato.
Assegni familiari 2020: come fare domanda
Come comunicato dall’INPS con la Circolare n. 49 del 22 marzo 2019, a decorrere dal 1° aprile 2019, le domande di assegno per il nucleo familiare (cd. ANF) dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo devono essere presentate direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica.
Da tale data, infatti, è stato ormai messo in disuso il modello cartaceo “ANF/DIP” (SR16), sinora utilizzato per richiedere la prestazione sociale al proprio datore di lavoro.
Pertanto, dalla predetta data, bisogna utilizzare esclusivamente uno dei seguenti canali:
- servizio online, accessibile dal portale dell’Istituto previdenziale, previo possesso di Pin dispositivo, di un’identità Spid almeno di Livello 2 o di Carta nazionale dei servizi;
- patronati e intermediari dell’Istituto previdenziale, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di Pin;
- datore di lavoro, previa delega del lavoratore e dei suoi familiari o direttamente o per il tramite dei soggetti di cui alla L. n. 12/1979.
Assegni familiari: cosa fare se il datore non li paga
In merito agli ANF non erogati dal datore di lavoro in busta paga, si è espressa più volte la Corte di Cassazione. In particolare, la sentenza n. 51334 dell’1 dicembre 2016 ha chiarito che se il datore di lavoro si appropria degli assegni familiari del lavoratore, può essere denunciato ai Carabinieri o alla Procura della Repubblica per reato di indebita percezione di erogazione a danno dello Stato.
In ogni caso, il lavoratore deve sapere che il diritto al pagamento dell’assegno familiare arretrato si prescrive nel termine di 5 anni a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l’assegno si riferisce.
La richiesta di ottenere gli assegni arretrati può essere avanzata dal lavoratore al datore di lavoro che glieli avrebbe dovuto erogare, anche se egli non è più dipendente dell’azienda. Non è invece possibile richiedere al nuovo datore di lavoro gli arretrati degli assegni per il nucleo familiare relativi a periodi nei quali si era alle dipendenze di altra azienda.
La domanda di arretrati può essere fatta anche dall’INPS mediante le seguenti modalità:
- online sul sito dell’INPS, mediante il servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”;
- Contact Center, attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
- Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi
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