Le modifiche riguardano i soggetti esclusi dalla normativa sugli assegni per il nucleo familiare (cosiddetti ANF di regola anticipati dal datore a beneficio dei lavoratori dipendenti):
- Coltivatori diretti;
- Coloni;
- Mezzadri;
- Piccoli coltivatori diretti.
I soggetti citati hanno diritto agli assegni familiari per:
- Coniuge (o parte dell’unione civile);
- Figli legittimi ed equiparati;
- Fratelli e sorelle;
- Genitori ed equiparati (patrigno, matrigna, adottanti, affilianti e coloro cui il lavoratore sia stato affidamento a suo tempo dagli organi di legge);
- Altri ascendenti in linea diretta (ad esempio i nonni).
L’importo degli assegni è pari a:
- 8,18 euro mensili spettanti a coltivatori diretti, coloni e mezzadri per ogni figlio o equiparato;
- 10,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per coniuge, figli o equiparati;
- 1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per genitori ed equiparati.
Naturalmente la corresponsione degli assegni è soggetta a limiti di reddito e di carico familiare per il cui aggiornamento è intervenuta la circolare INPS. Vediamo nel dettaglio cosa prevede.
Scarica la Circolare Inps
Assegni familiari 2019: a chi spettano
Il contributo erogato viene calcolato in base ai componenti del nucleo e al reddito. In linea generale comunque possono beneficiare degli assegni al nucleo familiare:
- i lavoratori dipendenti;
- i lavoratori dipendenti agricoli;
- i collaboratori domestici;
- i titolari di pagamenti diretti;
- i lavoratori parasubordinati (ad esempio collaborazioni occasionali)
- i pensionati ex dipendenti;
- i lavoratori che percepiscono prestazioni dall’Inps (esempio la Naspi, maternità, congedo);
Entrando nel dettaglio del nucleo familiare potenziale beneficiario degli assegni familiari, può essere così composto:
- il richiedente (lavoratore o pensionato);
- il coniuge o unito in unione civile;
- i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni (anche se non conviventi);
- i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati;
- i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di “nuclei numerosi” (con almeno quattro figli, tutti di età inferiore ai 26 anni);
- fratelli, sorelle del richiedente e nipoti, minori o maggiorenni inabili, solo se orfani di entrambi i genitori, non hanno diritto alla pensione superstiti e non sono sposati;
- i nipoti in linea retta di età inferiore ai 18 anni, e a carico dell’ascendente.
Consulta lo speciale Welfare
Assegni familiari 2019: limiti di reddito familiare
La circolare fornisce innanzitutto (allegati dal n. 1 al n. 4) i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione ovvero riduzione della corresponsione degli assegni valevoli per il 2019. Questi infatti vengono rivalutati ogni anno in base al tasso di inflazione arrotondato ai centesimi di euro (pari all’1,7% ultimo dato disponibile perché relativo al 2018).
Le tabelle con i limiti di reddito sono quattro, ognuna di esse è divisa in due colonne contenenti rispettivamente:
- I limiti di reddito familiare oltre i quali cessa la corresponsione dell’assegno per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati;
- I limiti di reddito familiare oltre i quali cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari.
Dicevamo che le tabelle sono quattro:
- Tabella 1 contiene i limiti di reddito applicabili nella generalità dei casi;
- Tabella 2 contiene i limiti di reddito maggiorati del 10% qualora il richiedente la quota per figli ed equiparati minori sia vedovo, divorziato, separato legalmente, abbandonato, celibe o nubile;
- Tabella 3 riporta i limiti di reddito maggiorati del 50% qualora il nucleo familiare comprenda persone totalmente inabili;
- Tabella 4 con i limiti di reddito maggiorati del 60% qualora ricorrano entrambe le condizioni citate nei punti precedenti.
Assegni familiari 2019: limiti di reddito mensile
Il diritto agli assegni sorge in relazione ai singoli familiari che non siano economicamente autosufficienti, da intendersi come coloro il cui reddito individuale non supera un limite mensile, pari alla pensione minima oltre ad 1/12 di tredicesima mensilità (il tutto maggiorato del 30%).
Considerato che per il 2019 il trattamento minimo per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti è fissato in 555,76 euro mensili i limiti di reddito per l’accertamento della non autosufficienza economica sono pari a:
- 722,49 euro per coniuge, genitore, figlio o equiparato;
- 264,36 euro per due genitori ed equiparati.
I limiti si estendono anche a fratelli, sorelle e nipoti.
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