Questi vengono riconosciuti previa apposita domanda online da presentare all’INPS ogni anno. Si badi bene che “l’anno” ai fini dell’ANF comincia il 1º di luglio e termina il 30 giugno dell’anno successivo.
Per ottenerli è necessario:
- Presenza di un nucleo familiare,
- Rispettare precisi requisiti di reddito,
- Assenza di un altro assegno familiare o trattamento di famiglia che coinvolga gli stessi soggetti presi a riferimento per l’ANF.
Con riferimento all’ultimo punto se marito e moglie sono genitori di un figlio di età pari a 3 anni, solo uno di essi può fare richiesta di assegno includendo nel nucleo figlio e coniuge.
Vediamo nel dettaglio come funzionano durata, liquidazione e rinnovo degli assegni familiari.
Assegni familiari: durata
Il periodo di corresponsione degli assegni familiari va dal 1º luglio 2019 al 30 giugno 2020. Questo significa che se tra un anno il dipendente non rinnova la domanda smetterà di percepire gli ANF.
È comunque possibile fare domanda per somme relative ad anni precedenti e non percepite, in virtù del fatto che il diritto agli ANF si prescrive in 5 anni decorrenti dal primo giorno del mese successivo quello di maturazione dell’assegno.
Assegni familiari: domanda
Da quest’anno sono cambiate le modalità di richiesta degli assegni familiari. Fino al 31 marzo 2019 tutti coloro che volevano ottenere gli ANF dovevano presentare domanda cartacea al proprio datore di lavoro utilizzando il modello ANF/DIP (codice SR16).
Dal 1º aprile scorso le domande devono essere presentate esclusivamente in via telematica all’INPS collegandosi a www.inps.it se in possesso di PIN o credenziali SPID ovvero tramite i Patronati.
Dalla modifica sono esclusi i soli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) che dovranno continuare a presentare domanda in modalità cartacea.
A seguito delle nuove modalità di presentazione l’INPS ha reso disponibile un’apposita funzionalità all’interno del cassetto previdenziale aziende, dove queste potranno consultare le domande presentate dai propri dipendenti.
Per una maggiore certezza dei dati è opportuno consegnare all’azienda anche copia della ricevuta rilasciata dall’INPS all’atto della presentazione dell’istanza.
I dipendenti di aziende cessate o fallite dovranno presentare la domanda in via telematica avvalendosi di:
- Sito web inps.it (se dotati di PIN dispositivo o credenziali SPID) sezione “Invio OnLine di domande di prestazioni a sostegno del reddito” e successivamente “Funzione ANF Ditte cessate e Fallite”;
- Telefonando al Contact Center INPS al numero 803.164 da rete fissa o allo 06.164.164 da rete mobile (è necessario essere in possesso del PIN);
- Per coloro che non sono in possesso del PIN ci si può rivolgere a patronati o intermediari abilitati.
Assegni familiari: pagamento
Gli assegni familiari, eccetto i casi di pagamento diretto, vengono anticipati dall’azienda in busta paga e da questa poi recuperati sui contributi da pagare con modello F24, essendo somme a carico dell’INPS.
Gli importi a titolo di ANF devono pertanto risultare dal Libro Unico del Lavoro (LUL) e dal cedolino paga, da consegnare al dipendente all’atto dell’erogazione della retribuzione.
Gli ANF vengono versati insieme alla retribuzione del mese, con le scadenze e le modalità di pagamento previste per quest’ultima.
Questo significa che oltre alla retribuzione netta di giugno 2019 da accreditare ad esempio il 4 luglio tramite bonifico bancario si aggiungerà anche l’assegno familiare:
- Retribuzione netta euro 1.350,00;
- ANF euro 120,00.
Il totale che verrà bonificato al dipendente sarà pari ad euro 1.470,00.
La quota di ANF cui ha diritto il dipendente è esente da trattenute per contributi INPS e tassazione IRPEF. Questo significa che l’importo lordo dell’assegno è uguale a quello netto erogato insieme alla retribuzione.
Assegni familiari: pagamento diretto
In deroga alla regola generale della liquidazione in busta paga, esistono una serie tassativa di circostanze in cui l’ANF è accreditato direttamente dall’INPS:
- Orfani;
- Coniugi superstiti;
- Coniugi dell’avente diritto all’ANF se non sono titolari di un loro autonomo diritto all’assegno
- ovvero coniugi degli iscritti alla Gestione separata;
- Destinatari di ammortizzatori sociali pagati direttamente dall’INPS;
- Destinatari di prestazioni antitubercolari;
- Operai agricoli a tempo determinato;
- Dipendenti di aziende cessate o fallite;
- Dipendenti di aziende boschive;
- Dipendenti in aspettativa politica o sindacale;
- Pensionati (dopo la cessazione del rapporto di lavoro dipendente).
Assegni familiari: importo
L’importo dell’assegno varia in base al numero dei componenti il nucleo familiare (più familiari ci sono maggiore è il beneficio) e al reddito complessivo. Quest’ultimo deve tener conto dei redditi prodotti da tutti coloro che vengono inseriti nel nucleo familiare. Per avere diritto all’ANF il reddito dev’essere:
- Composto per almeno il 70% da redditi da lavoro dipendente o ad esso assimilati;
- Compreso nei limiti indicati annualmente dall’INPS.
Entrano a far parte del reddito tutte le somme soggette a tassazione oltre a quelle esenti o soggette a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva qualora superiori a 1.032 euro annui.
Il reddito da prendere in considerazione è quello prodotto nell’anno solare precedente il 1º luglio dell’anno di competenza. Questo significa che per ottenere gli assegni per il periodo 1º luglio 2019-30 giugno 2020, si assumerà il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare percepito nel 2018.
Lo stesso principio vale se l’ANF è richiesto dal 1º gennaio al 30 giugno 2020. Si assume comunque il reddito prodotto nel 2018.
L’INPS pubblica annualmente una serie di tabelle con all’interno di ognuna l’importo dell’assegno in base al numero dei componenti e al reddito complessivo. Ogni tabella si differenzia in base alle caratteristiche del nucleo: sono complessivamente tredici e vanno dalla 11 (nuclei composti da entrambi i genitori e almeno un figlio minore senza componenti inabili) alla 21 D (nuclei monoparentali dove il richiedente è celibe / nubile senza figli e con almeno un fratello, sorella o nipote).
Per i dipendenti l’importo dell’assegno varia in relazione al numero di ore di lavoro prestate in ogni periodo di paga. Spetta la quota intera mensile se l’operaio ha lavorato almeno 104 ore nel mese, elevate a 130 per l’impiegato. In caso contrario l’importo viene riproporzionato in virtù della prestazione ridotta:
- 6 assegni giornalieri se l’operaio ha lavorato 24 ore e l’impiegato 30;
- 12 assegni giornalieri se l’operaio ha lavorato 48 ore e l’impiegato 60;
- 13 assegni giornalieri se l’operaio ha lavorato 52 ore e l’impiegato 65.
L’ammontare dell’assegno giornaliero si ottiene dividendo l’importo mensile per 26.
Esistono una serie di assenze che danno comunque diritto agli assegni, dal momento che sono equiparate a periodi di lavoro, tra cui si citano:
- Ferie e festività (escluse le domeniche);
- Maternità (congedo obbligatorio, congedo parentale, assenze per malattia del bambino);
- Infortunio;
- Malattia;
- Permessi per lavoratori disabili o loro familiari.
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