Assegni familiari 2019, domande dal 1° luglio: rinnovo, arretrati, erogazione

Paolo Ballanti 01/07/19
Ci siamo: i dipendenti che dopo il mese di giugno vogliono continuare a percepire gli assegni familiari devono presentare una nuova richiesta che avrà validità dal 1 luglio 2019 al 30 giugno 2020.

Rispetto al 2018, quest’anno sono cambiate le modalità di richiesta: tramontato il modello cartaceo da presentare all’azienda, si dovranno inoltrare le domande direttamente all’INPS in modalità richiesta.

Rimangono invece invariate le condizioni per aver diritto all’assegno. Partiamo da qui.

Assegni familiari 2019-2020: condizioni generali

Per avere diritto all’assegno familiare dal 1º luglio 2019 al 30 giugno 2020 è necessario rispettare tre condizioni principali:

  • Presenza di un nucleo familiare;
  • Rispetto di determinati limiti reddituali;
  • Assenza di qualsiasi altro trattamento di famiglia o di un secondo ANF.

Vediamo nel dettaglio ognuna di queste condizioni.

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Assegni familiari 2019-2020: nucleo familiare

L’assegno familiare o Anf è per sua stessa definizione una prestazione INPS diretta a sostenere economicamente le famiglie dei lavoratori dipendenti. Il suo ammontare varia in base al numero e alle particolari condizioni di salute (se sono presenti soggetti inabili l’importo è maggiore) di coloro che formano il nucleo.

Questo può essere composto oltre al richiedente, da:

  • Coniuge, a patto che non sia legalmente ed effettivamente separato, divorziato o che abbia abbandonato la famiglia;
  • Figli minorenni o maggiorenni se impossibilitati a dedicarsi ad un lavoro a causa di difetto fisico o mentale ovvero maggiorenni fino a 21 anni se frequentanti una scuola secondaria di primo o secondo grado, un corso di formazione professionale, laurea o apprendisti se appartenenti ad un nucleo familiare composto da più di tre figli di età inferiore ai 26 anni;
  • Nipoti, fratelli e sorelle non coniugati minorenni o maggiorenni se impossibilitati a dedicarsi ad un lavoro a causa di difetto fisico o mentale, orfani di entrambi i genitori e non titolari di pensione ai superstiti.

Assegni familiari 2019-2020: autorizzazione Inps

Di norma, per inserire un familiare nel nucleo valido ai fini dell’ANF è sufficiente indicarne i riferimenti anagrafici nella domanda online (obbligatoria dal 1º aprile 2019) o nel modello cartaceo (per i soggetti che sono ancora tenuti a questa procedura).

Tuttavia, per l’inserimento di talune categorie di soggetti è necessario chiedere preliminarmente l’autorizzazione all’INPS. Solo una volta ottenuto l’ok dall’Istituto, l’interessato potrà ricevere gli assegni familiari comprensivi dei soggetti autorizzati.

Si precisa che il nulla osta INPS ha una data di scadenza. Per il rinnovo dell’autorizzazione è consigliabile attivarsi per tempo, posto che tra domanda e chiusura della pratica possono passare alcune settimane.

L’autorizzazione preliminare è obbligatoria per includere nel nucleo:

  • Fratelli, sorelle e nipoti;
  • Figli di genitori divorziati o separati legalmente (propri o del proprio coniuge), legalmente riconosciuti dall’altro genitore, ovvero figli dell’altro coniuge nati da precedente matrimonio sciolto per divorzio;
  • Figli tra i 18 e i 21 anni, a patto che siano studenti o apprendisti inseriti in un nucleo familiare “numeroso” (composto da più di tre figli di età inferiore ai 26 anni);
  • Nipoti minori di età che siano a carico del richiedente nonno o nonna;
  • Familiari maggiorenni inabili a un proficuo lavoro e minorenni in difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (se manca la documentazione sanitaria attestante la loro situazione);
  • Familiari che risiedono all’estero in Stati UE o convenzionati.

La domanda di autorizzazione dev’essere inoltrata all’INPS in modalità telematica sul portale dell’Istituto, direttamente dall’interessato se in possesso del PIN dispositivo ovvero avvalendosi di intermediari abilitati (come CAF e patronati).

Assegni familiari 2019-2020: reddito familiare

Per avere diritto all’ANF il reddito complessivo del nucleo dev’essere:

  • Composto per almeno il 70% da redditi da lavoro dipendente o ad esso assimilabili;
  • Compreso nei limiti annualmente indicati dall’INPS.

Il reddito è rilevante anche per l’importo mensile dell’assegno.

Per entrambi gli scopi il reddito da prendere a riferimento è quello complessivo di tutti i componenti il nucleo familiare, percepito nell’anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno per cui viene presentata la domanda. Questo importo sarà valido fino al 30 giugno dell’anno successivo.

Per intenderci, nella domanda per gli ANF relativi al periodo 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020, il reddito da prendere a riferimento sarà quello percepito nel 2018 (anno precedente il 1° luglio). Nulla cambia se si chiedono gli assegni dal 1° gennaio al 30 giugno 2020: il reddito di riferimento sarà sempre quello del 2018.

Il reddito complessivo è formato da tutte le somme soggette ad IRPEF, oltre ai redditi esenti da tassazione o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva, solo se se superiori a 1.032 euro annui.

Dal reddito complessivo si devono escludere le somme percepite a titolo di TFR o anticipo TFR, la parte non tassata dell’indennità di trasferta e le rendite vitalizie corrisposte dall’INAIL.

L’assegno spetta comunque se nell’anno interessato il nucleo familiare non ha percepito redditi o questi sono negativi.

Assegni familiari 2019-2020: assenza di altri trattamenti di famiglia

Ad ogni nucleo familiare spetta un solo ANF. È dunque esclusa la doppia corresponsione se ad esempio:

  • Il pensionato continua a prestare attività di lavoro dipendente;
  • Entrambi i coniugi sono pensionati o lavoratori dipendenti.

In generale, è esclusa la compresenza dell’ANF con qualsiasi altro trattamento di famiglia eccezion fatta per l’assegno familiare corrisposto dai Comuni.

È tuttavia ammessa la presenza di un’altra prestazione se interessa familiari che non rientrano nel nucleo valido ai fini dell’ANF (ad esempio i figli maggiorenni).

Assegni familiari 2019-2020: importo

Con le nuove modalità di presentazione telematica delle domande di ANF, l’azienda potrà consultare direttamente sulla propria area riservata del sito INPS (sezione “Cassetto previdenziale” sottosezione “Consultazione importi ANF”) l’ammontare dell’assegno spettante a ogni singolo dipendente.

Le somme cambiano in relazione al numero dei familiari e alle loro condizioni di salute. Gli importi vengono aggiornarti ogni anno e pubblicati dall’INPS con apposita circolare.

A seconda delle caratteristiche del nucleo gli importi sono divisi in tredici tabelle dalla 11 (nuclei composti da entrambi i genitori e almeno un figlio minore senza componenti inabili) alla 21 D (nuclei monoparentali dove il richiedente è celibe / nubile senza figli e con almeno un fratello, sorella o nipote).

All’interno di ogni tabella è specificato l’importo mensile dell’ANF in base al numero dei componenti e al reddito complessivo.

Per ogni mese di lavoro spetta l’importo mensile pieno dell’ANF a patto che il dipendente abbia lavorato almeno 104 ore se operaio o 130 se impiegato. Vengono comunque considerati come periodi di lavoro ai fini degli assegni le ore di ferie, permessi, festività, malattia, maternità, permessi Legge 104.

Assegni familiari 2019-2020: arretrati

Non c’è da preoccuparsi se ci si dimentica di presentare domanda di ANF dal 1º luglio 2019. Il diritto si prescrive in 5 anni, decorrenti dal primo giorno del mese successivo quello di maturazione dell’assegno.

Questo significa che a gennaio 2020 il dipendente “smemorato” potrà comunque richiedere ad esempio gli assegni arretrati e non percepiti dal 1º luglio 2019 al 31 dicembre 2019 oltre a quelli relativi al periodo 1º luglio 2018 – 30 giugno 2019 e così via.

Assegni familiari 2019-2020: nuova domanda

Come anticipato, dal 1° aprile 2019 sono cambiate le modalità di presentazione delle domande di ANF. È fatto obbligo ai dipendenti di presentare le istanze direttamente all’INPS in via telematica, collegandosi al sito www.inps.it se in possesso di PIN dispositivo o credenziali SPID ovvero (se sprovvisti di PIN o SPID) tramite Patronati e intermediari abilitati, consulenti del lavoro e commercialisti.

Si rammenta che fino al 31 marzo 2019 le domande di ANF dovevano essere presentate in modalità cartacea al datore di lavoro utilizzando il modello ANF/DIP (codice SR16). Deroga ora riservata ai soli operai agricoli a tempo indeterminato (cosiddetti “OTI”).

Come sopra anticipato le aziende potranno consultare le domande ANF inoltrate dai propri dipendenti all’interno del “Cassetto previdenziale” presente sul sito INPS.

Assegni familiari 2019-2020: erogazione

Fatta eccezione per le ipotesi di pagamento diretto gli assegni familiari vengono anticipati dall’azienda in busta paga e da questa poi recuperati sui contributi da pagare all’INPS con modello F24 (essendo somme a carico dell’Istituto). Le somme sono esenti da contributi e tasse.

Assegni familiari 2019-2020: pagamento diretto

L’INPS provvede ad erogare direttamente l’ANF ai seguenti soggetti (senza che sia l’azienda ad anticiparne l’importo):

  • Orfani;
  • Coniugi superstiti;
  • Coniugi dell’avente diritto all’ANF se non sono titolari di un loro autonomo diritto all’assegno ovvero coniugi degli iscritti alla Gestione separata;
  • Destinatari di ammortizzatori sociali pagati direttamente dall’INPS;
  • Destinatari di prestazioni antitubercolari;
  • Operai agricoli a tempo determinato;
  • Dipendenti di aziende cessate o fallite;
  • Dipendenti di aziende boschive;
  • Dipendenti in aspettativa politica o sindacale;
  • Pensionati (a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro dipendente).

Paolo Ballanti

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