Bisogna però distinguere gli ANF a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti ed assimilati e dai percettori di pensioni, gli AF (assegni familiari) che sono un contributo previdenziale per il coniuge o per i figli a carico che non svolgono alcuna attività lavorativa retribuita, ed infine gli ANF per famiglie con almeno tre figli minori.
Tutte e tre vengono elargite dall’INPS e spesso vengono identificate con l’acronimo ANF in modo indistinto dando luogo a non poca confusione.
Andiamo per ordine, ed analizziamo singolarmente le tre prestazioni, così come previsto dall’ INPS, al fine di delineare un quadro quanto più esaustivo possibile.
ANF (Assegno per il nucleo familiare)
“E’ un sostegno economico per i nuclei familiari dei lavoratori dipendenti, dei pensionati da lavoro dipendente e dei lavoratori che godono di prestazioni previdenziali da lavoro dipendente (ad esempio: indennità di disoccupazione, indennità di maternità, cassa integrazione e guadagni, indennità di malattia, TBC).
L’assegno spetta ai lavoratori dipendenti italiani, comunitari ed extracomunitari che lavorano in Italia per il proprio nucleo familiare formato da:
richiedente, coniuge non separato legalmente ed effettivamente o divorziato, figli ed equiparati minori e maggiorenni inabili, figli ed equiparati studenti o apprendisti tra 18 e 21 anni solo se facenti parte di nuclei numerosi, nipoti minori in linea retta viventi a carico dell’ascendente, fratelli, sorelle e nipoti del richiedente orfani di entrambi i genitori e non titolari di pensione ai superstiti.
I lavoratori extracomunitari hanno diritto solo per i familiari residenti in Italia o in Paesi convenzionati.
L’importo della prestazione è determinato in base alla tipologia del nucleo familiare, al numero di componenti, alle situazioni di disagio (esempio componenti inabili) e al reddito del nucleo familiare. Formano il reddito familiare i redditi complessivi assoggettabili all’Irpef, i redditi di qualsiasi natura e quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte se complessivamente superiori ad Euro 1.032,91.
Non sono considerate reddito le somme espressamente previste dalla Legge (ad es. i trattamenti di famiglia, i trattamenti di fine rapporto, le pensioni di guerra, le indennità di accompagnamento e le rendite INAIL).”
Fondamentale per richiedere l’assegno è che la somma del redditi che deriva da lavoro dipendente ed assimilati, di tutte le persone che fanno parte del nucleo familiare, sia almeno il 70% del reddito complessivo del nucleo familiare. La ratio della norma consiste nell’erogare l’assegno esclusivamente a favore di nuclei familiari che percepiscono prevalentemente redditi da lavoro dipendente e/o assimilato.
Tale ratio sotto certi punti di vista potrebbe essere considerata non equa in quanto non si spiega il perchè a parità di condizioni economiche e familiari ci sia una discriminazione tra lavoratori dipendente e altri lavoratori autonomi. Ma questo è un altro capitolo!
“Le domande per l’ANF devono essere presentate per ogni anno a cui si ha diritto, o al proprio datore di lavoro, se il richiedente svolge attività lavorativa dipendente, che provvederà poi al pagamento dell’assegno per conto dell’INPS, utilizzando i moduli ANF/DIP, o in tutti gli altri casi la domanda dovrà essere presentata all’Inps. In quest’ultimo caso sarà direttamente l’ente previdenziale ad erogare l’assegno”.
AF (assegni familiari)
“Gli assegni familiari sono una prestazione a sostegno delle famiglie di alcune categorie di lavoratori italiani, comunitari ed extracomunitari lavoranti nel territorio italiano, il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo al di sotto dei limiti stabiliti annualmente dalla legge.
Spetta ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri; ai piccoli coltivatori diretti; ai titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).
Spetta un assegno per ogni familiare vivente a carico.
E’ considerato vivente a carico il familiare che abbia redditi personali mensili non superiori ad un determinato importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente.
I familiari per i quali possono essere richiesti gli assegni sono:
il coniuge, anche se legalmente separato purché sia a carico, solo se il richiedente è titolare di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
i figli o equiparati anche se non conviventi :
di età inferiore a 18 anni;
apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni);
universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea);
inabili al lavoro (senza limiti di età);
i fratelli, le sorelle e i nipoti, conviventi :
di età inferiore a 18 anni;
apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni);
universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea);
inabili al lavoro (senza limiti di età);
gli ascendenti (genitori, nonni, ecc..) ed equiparati, solo se il richiedente è piccolo coltivatore diretto;
i familiari di cittadini stranieri residenti in Paesi con i quali esista una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.
Il coniuge affidatario che non abbia titolo autonomo alla percezione di assegni può avere diritto al riconoscimento del diritto sulla posizione del coniuge non affidatario.
Ogni anno l’INPS pubblica in una circolare i limiti di reddito (riferiti sia al nucleo, sia ai beneficiari) per la corresponsione degli assegni familiari ( ultima circolare numero 76 del 11-06-2014 Allegato 1).
La domanda deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto – servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”;
Contact Center – attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.”
ANF per nucleo familiare con tre figli minori
“E’ un assegno, concesso dal Comune ma pagato dall’INPS, per le famiglie con almeno tre figli minori e che hanno patrimoni e redditi limitati.
Spetta ai cittadini italiani o comunitari residenti in Italia.
E’ necessario che nel nucleo familiare ci sia almeno un genitore e tre figli minori di anni 18 (compresi i figli minori del coniuge e i minori ricevuti in affidamento preadottivo). Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica. I minori non devono essere in affidamento presso i terzi.
E’ necessario avere un valore ISE non superiore a quello richiesto dalla Legge per la concessione dell’assegno.
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno . La domanda deve essere accompagnata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) contenente la situazione reddituale e situazione patrimoniale del nucleo familiare per il calcolo dell’ISE.
L’assegno spetta dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano i requisiti richiesti oppure dal 1° giorno del mese in cui si verifica il requisito della presenza dei tre figli minori.”
Basta a questo punto individuare in quale delle tre prestazioni si rientra e farne richiesta.
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